Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6222 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6222 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/04/2023 del GIUDICE DI PACE di PAVIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsb; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di Pace di Pavia, con sentenza del 18/4/2023, ha condannato NOME alla pena di euro 8.000,00 per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, D.Ivo 286/1998.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. Nel primo motivo la difesa rileva che la motivazione della sentenza sarebbe inesistente in quanto contenuta in un modulo prestampato nel quale non compare alcun riferimento al caso specifico e il provvedimento non risulta così in alcun modo “personalizzato”.
2.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta tipica del reato.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla richiesta di pronunciare sentenza ai sensi di cui all’art. 34 D.Igs. 274/2000 che era stato espressamente richiesto nelle conclusioni.
S
v
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio che pure si discosta dal minimo edittale.
In data 20 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nelle quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nei quattro motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità, al mancato riconoscimento dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e quanto alla determinazione della pena.
Le doglianze sono fondate.
Il documento che contiene la sentenza impugnata, come evidenziato nel ricorso, è costituito da una sorta di modulo prestampato nel quale sono state riempite a penna le parti che dovrebbero riferirsi allo specifico processo a carico del ricorrente.
In tale atto, nel quale, ad esempio, il capo di imputazione non riporta la data e i luogo in cui il reato sarebbe stato commesso o comunque accertato, non risulta esserci alcun riferimento concreto al fatto commesso dall’imputato né sono anche solo indicati gli elementi sui quali si fonda la dichiarazione di responsabilità.
La motivazione così resa, costituita da indicazioni astratte e prive di riferiment personali e concreti alla condotta che l’imputato avrebbe posto in essere, in assenza di elementi fattuali e inidonea a rendere note le ragioni poste a fondamento della decisione, è meramente apparente e la sentenza è nulla (Sez. 3, n. 7160 del 07/11/2018 dep. 2019, COGNOME, Rv. 275007 – 01; Sez. 3, n. 20843 del 28/04/2011, S., Rv. 250482 – 01; Sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010 COGNOME, Rv. 248198 – 01).
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in relazion alla specifica motivazione quanto al diniego della richiesta di pronunciare sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto -espressamente formulata dalla difesa nelle conclusioni presentate- è del tutto inesistente.
La censura relativa alla carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena è assorbita.
I vizi di motivazione rilevati impongono l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Pavia affinché, in diversa persona fisica, proceda a nuovo giudizio.
P.Q.M.
con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Annulla la sentenza impugnata Pavia, in diversa persona fisica.
Così deciso il 5 dicembre 2023.