Motivazione Apparente: La Cassazione Annulla una Sentenza per Mancanza di Argomentazioni
Una sentenza di condanna deve sempre spiegare in modo chiaro e logico il perché della decisione. Quando questa spiegazione è solo di facciata, si parla di motivazione apparente, un vizio grave che può portare all’annullamento della sentenza. La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha ribadito questo principio fondamentale, annullando una condanna emessa da un Giudice di Pace proprio per questo motivo.
I fatti del processo
Il caso ha origine da una sentenza del Giudice di Pace di Mantova, che aveva condannato un cittadino straniero a una pena di 10.000 euro di multa. L’accusa era quella prevista dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998, ovvero non aver rispettato un ordine di espulsione emesso dal Questore.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo avvocato, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio specifico: la violazione di legge e, in particolare, la motivazione apparente della sentenza di condanna.
Il vizio di motivazione apparente nel ricorso
Il cuore del ricorso si basava sull’idea che il Giudice di Pace non avesse adeguatamente giustificato la sua decisione. La motivazione della sentenza di primo grado era infatti estremamente sintetica e si limitava ad affermare che:
* Le prove erano costituite dalle deposizioni dei verbalizzanti, definite ‘univoche e concordanti’.
* Il reato era stato ‘senza dubbio commesso’ dall’imputato.
* La pena era ‘congrua’ in relazione alla ‘gravità del fatto’.
Secondo la difesa, queste frasi non costituivano una vera motivazione, ma solo una formula di stile, incapace di spiegare l’iter logico-giuridico che aveva portato alla condanna.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo in pieno la tesi della difesa. I giudici supremi hanno definito la motivazione del Giudice di Pace come non idonea a superare il vaglio di legittimità.
La Corte ha ribadito un suo consolidato orientamento, secondo cui si configura una motivazione apparente quando il provvedimento si limita a indicare le fonti di prova (in questo caso, le testimonianze degli agenti) senza però contenere una valutazione critica e argomentata degli elementi probatori acquisiti.
In altre parole, non è sufficiente dire che le prove esistono e sono concordanti. Il giudice ha l’obbligo di spiegare perché quelle prove sono state ritenute attendibili, come dimostrano la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e in che modo gli elementi a carico sono stati collegati tra loro. Mancando questa analisi critica, la motivazione diventa un guscio vuoto, una mera apparenza che viola il diritto di difesa e l’obbligo costituzionale di motivare i provvedimenti giurisdizionali.
Conclusioni: l’importanza di una motivazione effettiva
La decisione della Corte di Cassazione ha portato all’annullamento della sentenza di condanna. Il processo dovrà essere celebrato nuovamente davanti al Giudice di Pace di Mantova, ma con un magistrato diverso.
Questa pronuncia sottolinea un principio cruciale dello stato di diritto: una persona può essere condannata solo sulla base di una decisione solidamente argomentata. Una motivazione non è una semplice formalità, ma la garanzia che il giudice ha esaminato attentamente le prove e ha applicato correttamente la legge. Affermazioni generiche e formule di stile non possono mai sostituire un’analisi ragionata dei fatti, e la loro presenza rende la sentenza invalida.
Quando una motivazione di una sentenza è considerata ‘apparente’?
Una motivazione è considerata ‘apparente’ quando, pur essendo presente nel testo della sentenza, si limita a indicare le fonti di prova senza contenere una valutazione critica e argomentata degli elementi probatori. In pratica, non spiega il percorso logico che ha portato il giudice alla sua decisione.
Cosa succede se la Corte di Cassazione accerta una motivazione apparente?
Se la Corte di Cassazione rileva il vizio di motivazione apparente, annulla la sentenza impugnata. Solitamente dispone un ‘rinvio’, ordinando che il processo sia celebrato nuovamente davanti allo stesso tipo di giudice che aveva emesso la sentenza annullata, ma in persona di un magistrato diverso.
È sufficiente per un giudice affermare che le prove sono ‘univoche e concordanti’ per giustificare una condanna?
No, secondo la Corte di Cassazione non è sufficiente. Il giudice deve andare oltre la mera enunciazione delle fonti di prova e deve esporre una valutazione critica e argomentata degli elementi acquisiti al processo, spiegando perché questi dimostrino la colpevolezza dell’imputato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3054 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 del GIUDICE DI PACE di MANTOVA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Mantova condannava NOME COGNOME alla pena di euro 10.000 di multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 per mancata ottemperanza all’ordine di espulsione del Questore.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero dell’avvocato di fiducia, affidandosi ad un unico articolato motivo.
Con tale motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all’art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e r l’apparenza della mdtivazione.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La motivazione resa dal Giudice di pace di Mantova non è idonea a superare il vaglio di legittimità StittEnZWZR1
Questa è la motivazione del provvedimento impugnato:”Le prove sono costituite principalmente dalla deposizione dei verbalizzanti, univoche e concordanti. Il reato è stato senza dubbio commesso dall’imputato e la pena è congrua e si discosta dal minimo edittale in considerazione della gravità del fatto”
Va, quindi, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui: «in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell’imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo» (Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322 – 01).
Dalle considerazioni ora esposte deriva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Mantova, in diversa persona fisica.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Mantova, in diversa persona fisica. Così deciso il 24/10/2023