Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1309 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1309 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX
avverso il decreto del 18/12/2025 del GIUDICE DI PACE di AVV_NOTAIO vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 18.12.2025 il Giudice di Pace di AVV_NOTAIO ha convalidato il trattenimento di XXXXXXXXXXXXXXXX destinatario del provvedimento emesso dal Questore di AVV_NOTAIO in data 16.12.2025.
Nel modulo utilizzato si attesta che in attesa di eseguire la espulsione (art. 14 del d.lgs. n.286 del 1998) occorre : a) disporre accertamenti supplementari sulla identità ; b) disporre accertamenti supplementari sulla nazionalità ; c) attendere la disponibilità di vettore idoneo. Si compie riferimento al fatto che lo straniero Ł privo di documenti di identificazione.
Dal verbale di udienza risulta che il trattenuto ha dichiarato di essere in possesso di passaporto valido.
Avverso il decreto di convalida ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge -XXXXXXXXXXXXXXXX
Il ricorso articola un unico motivo con deduzione di nullità del provvedimento impugnato.
Il Giudice di Pace ha omesso di considerare che l’attuale ricorrente Ł in possesso di valido passaporto, come risulta dagli atti del procedimento. Inoltre, anche in ragione della modalità di compilazione del modulo prestampato che Ł stato utilizzato non si comprendono le ragioni della convalida. Si deduce, dunque, apparenza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Come Ł stato piø volte precisato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della corte d’appello, limitata, tra l’altro, ai motivi di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
“violazione di legge” va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'”iter” logico seguito dal giudice (v. Sez. I n. 2967 del 24.01.2025, Rv 287362).
Ora, nel caso in esame può parlarsi di mera apparenza di motivazione tale da determinare la nullità della decisione.
Ciò sia in ragione del riferimento alla assenza di documenti, lì dove risulta dagli atti che il trattenuto Ł in possesso di un passaporto, sia in ragione della assenza di argomentazioni che rendano comprensibili – in rapporto alla disciplina giuridica applicabile – le ‘voci” del documento precompilato che risultano barrate.
Osserva il Collegio che la nullità della decisione di convalida non può che determinare l’annullamento senza rinvio, in ragione del fatto che non si Ł perfezionata la sequenza obbligatoria – in tema di restrizioni di libertà – di cui all’art.13 Cost., tra un primo provvedimento amministrativo ed un secondo provvedimento giurisdizionale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Si comunichi al AVV_NOTAIO per gli adempimenti di competenza.
Così Ł deciso, 09/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.