Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3740 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3740 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da “RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te pro tempore COGNOME NOME avverso l’ordinanza del 05/09/2025 del Tribunale di Cosenza;
letti gli atti del procedimento, il ricorso ed il provvedimento impugnato udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Nell’ottobre del 2021, la “RAGIONE_SOCIALE ha venduto un trattore agricolo alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, che ne ha pagato il prezzo solo in parte. Successivamente, la RAGIONE_SOCIALE acquirente ha venduto a sua volta il mezzo a “RAGIONE_SOCIALE“, il cui legale rappresentante è lo stess COGNOME.
Nei confronti di quest’ultimo si procede per il delitto di appropriazione indebita di quel veicolo.
1.1. In relazione a tale delitto, il bene è stato sottoposto a sequestro preventivo c.d. “impeditivo” (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.), con decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari del 17 febbraio 2025.
1.2. Avverso tale decisione ha proposto richiesta di riesame COGNOME, nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rivendicando la legittima ed esclusiva proprietà del bene della RAGIONE_SOCIALE, terza di buona fede estranea al reato, ma la sua impugnazione è stata respinta dal Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 12 marzo seguente.
1.3. Tal ultimo provvedimento, tuttavia, in accoglimento di ricorso proposto da quella RAGIONE_SOCIALE, è stato annullato con rinvio dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 27339 del 18 giugno scorso, in quanto «le argomentazioni (con allegazioni documentali) formulate dalla difesa sulla titolarità del bene oggetto di sequestro preventivo – con riferimento in particolare all’assenza di sottoscrizione di una clausola di riserva di proprietà in capo al venditore querelante fino all’integrale pagamento del prezzo – non risultano essere state vagliate dal tribunale del riesame, il quale ha affermato sic et simpliciter che “dagli atti in esame è possibile riscontrare prova certa della titolarità del trattore in capo al soggetto querelante”, decidendo dunque senza fornire spiegazione alcuna circa la infondatezza, la indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti, così eludendo l’obbligo di motivazione e radicando, per l’effetto, la violazione di legge».
1.4. Il Tribunale di Cosenza, dunque, decidendo in sede di rinvio, ha nuovamente respinto l’istanza di riesame, rilevando che la RAGIONE_SOCIALE ricorrente non ha assolto all’onere, su di essa gravante, di dimostrare la proprietà ed il possesso esclusivo del veicolo da parte sua. Dai documenti versati in atti, ovvero la proposta d’ordine ed un modulo prestampato allegato al contratto, emergerebbe, piuttosto, che il mezzo sarebbe rimasto nella proprietà esclusiva della “RAGIONE_SOCIALE“, né sarebbe possibile accertare se la dazione del bene sia stata o meno annullata, rimanendo comunque incontestato che «il bene non sia legittimamente transitato nella disponibilità del ricorrente, in difetto di perfezionamento del prezzo». Cosicché – ha concluso il Tribunale – le allegazioni difensive non permettono di superare l’operatività della clausola di riserva della proprietà di cui al contratto, né di dimostrare la buona fede di COGNOME e la sua estraneità al reato.
Impugna tale decisione “RAGIONE_SOCIALE“, con atto del proprio difensore, sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo ne contesta la persistente apparenza della motivazione, confutandone i passaggi argomentativi e deducendo: a) di aver dimostrato il titolo proprietario, avendo prodotto carta di circolazione del veicolo con relativa annotazione e fattura d’acquisto; b) che nel contratto di vendita tra la “RAGIONE_SOCIALE” e la RAGIONE_SOCIALE non vi era alcuna clausola di riserva di proprietà in favore della venditrice, non essendo essa prevista nella proposta di contratto, né nel modulo prestampato allegato dalla stessa venditrice alla querela, nel quale era contenuta solamente una serie di clausole eventuali e che comunque non è stato sottoscritto da nessuna delle parti contrattuali; c) che, infine, una tale clausola di riserva della proprietà non può desumersi neppure dalla diffida inviata dalla “RAGIONE_SOCIALE” a giugno del 2024, trattandosi comunque di un atto unilaterale del venditore, non accettato dall’acquirente.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge civile regolatrice dei contratti, in particolare:
dell’art. 1524, cod. civ., secondo cui la riserva della proprietà in favore del venditore è opponibile ai creditori del compratore solo se risulti da atto scritto con data certa anteriore al pignoramento;
dell’art. 11, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2002, secondo cui la riserva di proprietà sul bene venduto, per essere opposta ai creditori del compratore, deve altresì essere confermata nelle singole forniture anteriori al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili;
dell’art. 1326, cod. civ., che fissa il principio consensuale quale regola RAGIONE_SOCIALE per la conclusione dei contratti, il quale trova applicazione anche per i veicoli, tanto più se, come quello in questione, non soggetto ad iscrizione in pubblici registri.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio, essendosi in presenza di un vuoto probatorio non colnnabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge, vizio che tuttavia ricorre anche nel caso di motivazione assente o soltanto apparente, in relazione al relativo obbligo imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266789; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710). E, per motivazione “apparente”, s’intende quella affetta da vizi così radicali, da rendere l’apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Ne discende che il Tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure formulate dalla difesa in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, è tenuto a fornire una motivazione che dia conto, sia pure nei limiti propri del giudizio cautelare, delle ragioni per cui gli argomenti dedotti debbano ritenersi infondati, irrilevanti o superflui, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata violazione di legge (così, tra le tante, Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME Laurentiis, Rv. 285189).
3. L’ordinanza impugnata non soddisfa tali requisiti.
Il Tribunale del riesame, nuovamente investito in sede di rinvio da specifiche deduzioni difensive concernenti la titolarità del bene oggetto di sequestro, con particolare riferimento all’assenza di una clausola di riserva della proprietà nel contratto di compravendita stipulato tra la “RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, si è limitato ad affermare che, dalla relativa proposta d’ordine, emergerebbero «fondati elementi» per ritenere la persistente titolarità del mezzo agricolo in capo alla RAGIONE_SOCIALE venditrice, senza tuttavia indicare quali specifici elementi documentali o quali clausole contrattuali fonderebbero tale conclusione. L’ordinanza, infatti, si limita a richiamare l’art. 4 del prestampato allegato alla proposta, senza tuttavia indicarne l’operatività ed il contenuto, che la difesa contesta, evidenziando – con argomenti che hanno trovato sponda anche nella sentenza rescindente – come quel modulo prestampato recasse una pluralità di ipotesi negoziali astrattamente configurabili tra le parti, tra cui anche l previsione di una possibile clausola di riserva della proprietà, senza che però ne fosse stata indicata, o fosse altrimenti inequivocamente evincibile, la specifica pattuizione.
A questo si aggiunga l’erroneità della motivazione del Tribunale, nella parte in cui si afferma che il veicolo non sarebbe «legittimamente transitato nella disponibilità del ricorrente, in difetto di perfezionamento del prezzo».
Correttamente, infatti, il ricorso richiama il disposto dell’art. 1326, cod. civ., ed cd. “principio consensualistico”, ivi stabilito quale regola RAGIONE_SOCIALE in materia di conclusione dei contratti ed applicabile anche nella compravendita delle cose mobili, secondo il quale il contratto si perfeziona con il raggiungimento dell’accordo tra le parti (rectius: con la conoscenza, da parte del proponente, dell’accettazione della proposta compiuta dalla controparte) e non con l’esecuzione delle prestazioni convenute; né l’ordinanza indica eventuali specifici elementi negoziali od altre ragioni giuridiche per cui ritenere che a tale regola RAGIONE_SOCIALE, in quella compravendita, si fosse derogato.
Si tratta, dunque, di carenze motivazionali relative a profili essenziali e decisivi per la verifica del fumus commissi delicti e, dunque, per la legittimità del sequestro preventivo, perciò integrando una violazione di legge.
Sugli stessi, pertanto, si rende necessaria un’integrazione della motivazione, dovendosi conseguentemente annullare l’ordinanza impugnata e rimettere il procedimento al Tribunale, affinché vi provveda.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2025.