Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1027 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1027 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/07/2025 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dell’08 luglio 2025 con la quale il Tribunale di Palermo ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che ha disposto il sequestro preventivo diretto delle procure speciali rogate dal AVV_NOTAIO in data 13 febbraio 2025 e della somma di euro 60.000,00 euro giacenti presso la Ziraat Bank sui conti correnti intestati al NOME ed alla società RAGIONE_SOCIALE nonchØ il sequestro preventivo per equivalente di beni nella disponibilità dell’indagato fino alla concorrenza del medesimo importo di 60.000,00 euro. Il provvedimento cautelare reale Ł stato adottato in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e degli artt. 648-bis e 648-quater cod. pen. nonchØ la sussistenza di motivazione meramente apparente in relazione alla ritenuta configurabilità del fumus commissi delicti del reato di riciclaggio.
2.1. In particolare, gli elementi valorizzati dai giudici del riesame (assunzione, da parte del COGNOME, della carica di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE nonchØ richiesta di apposizione della postilla per la validità all’estero delle procure speciali in sequestro) non costituirebbero indizi concreti e sufficienti a fondare il coinvolgimento dell’indagato nelle condotte delittuose ipotizzate.
Il Tribunale avrebbe omesso un effettivo vaglio delle specifiche censure difensive sulla carenza del fumus , in violazione del principio secondo cui il sequestro preventivo richiede la presenza di concreti elementi indiziari idonei a ricondurre l’evento penalmente rilevante alla
condotta dell’indagato, all’esito di una valutazione puntuale e non meramente assertiva delle risultanze investigative.
Sotto diverso profilo, la sollecitazione ad apporre la postilla sulle procure oggetto di sequestro non parrebbe, comunque, oltrepassare la soglia del tentativo punibile, risolvendosi in un’attività meramente prodromica e priva di concreta idoneità lesiva. In ogni caso, tale iniziativa risulterebbe coerente con l’intento dell’indagato di ripristinare la corretta destinazione delle somme rinvenute sul conto corrente, mediante restituzione alla società che aveva disposto i bonifici (RAGIONE_SOCIALE Ltd.), circostanza che depone in senso favorevole alla buona fede del NOME.
A conforto di tale ricostruzione assumerebbe rilievo, altresì, la richiesta dell’interessato di essere sentito dal Pubblico AVV_NOTAIO al fine di chiarire la propria posizione e il ruolo avuto nella vicenda, elemento che, quanto meno, imponeva un esame non meramente assertivo delle deduzioni difensive.
2.2.Si assume, inoltre, che il ricorrente avrebbe assunto la gestione della società RAGIONE_SOCIALE in epoca successiva rispetto all’accredito sui conti correnti intestati alla società dei 60.000 euro, ritenuti provento di reati di truffa o di omessa dichiarazione dei redditi, e che tali somme non sarebbero state mai movimentate nØ utilizzate dall’indagato.
Il Tribunale non avrebbe, pertanto, fornito alcuna risposta su tali rilievi, che avrebbero consentito di escludere il fumus per difetto di condotte tipiche riconducibili al COGNOME e sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen.
In conclusione, si prospetta che il ricorrente non avrebbe sostituito o trasferito denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di truffa ed evasione fiscale nØ avrebbe posto in essere operazioni idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle somme sottoposte a sequestro.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e degli artt. 648-bis e 648-quater cod. pen. nonchØ il difetto di motivazione in ordine alla individuazione del profitto del delitto di riciclaggio assoggettabile a sequestro per equivalente.
3.1. La difesa assume che tale misura cautelare sarebbe stata disposta in assenza di qualsiasi elemento, anche solo indiziario, idoneo a dimostrare che egli avrebbe effettivamente conseguito il profitto del reato contestato.
La motivazione risulterebbe, inoltre, carente sia quanto alla riconducibilità, alla nozione di profitto del riciclaggio, della somma di euro 60.000 sia con riguardo alla dedotta impossibilità, anche solo temporanea, di reperire i beni costituenti il profitto, così da giustificare il mancato ricorso al sequestro diretto.
3.2. Secondo la prospettazione difensiva, i giudici di merito si sarebbero, inoltre, sottratti alla necessaria verifica del collegamento tra l’oggetto del vincolo e il profitto del reato, dal quale deriverebbe la pericolosità del bene da apprendere, con conseguente illegittimità del sequestro finalizzato alla confisca avente ad oggetto utilità che non costituiscano conseguenza economica immediata del fatto di reato.
La difesa, infine, censura l’omessa risposta alle deduzioni secondo cui il profitto del riciclaggio non potrebbe coincidere con quello del reato presupposto, dovendo invece essere autonomo e identificarsi nei proventi derivanti dall’impiego del profitto/prodotto/prezzo del reato in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.
Con memoria depositata in data 28 novembre 2025, il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendo, in particolare, che il Tribunale di Palermo non avrebbe svolto alcuna specifica valutazione in ordine alla scelta di disporre il sequestro
preventivo per equivalente in luogo del solo sequestro preventivo diretto nei confronti del soggetto che ha conseguito il profitto dell’asserito reato di riciclaggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due motivi di ricorso sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che seguono.
Deve essere, preliminarmente, evidenziato che anche quando l’impugnazione riproponga questioni già affrontate dal primo giudice, sussiste l’obbligo di una motivazione propria, puntuale e analitica, su ciascun profilo devoluto, al fine di evitare il vizio della c.d. motivazione apparente.
In particolare, integra motivazione meramente apparente il provvedimento che si limiti a indicare le fonti investigative a carico dell’indagato, senza una valutazione argomentata e complessiva del materiale indiziario e senza un effettivo confronto con le specifiche deduzioni difensive (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, COGNOME, Rv. 260314-01; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189-01).
Il rinvio per relationem all’ordinanza genetica Ł legittimo solo se l’apparato argomentativo complessivo risulti congruo rispetto all’esigenza di giustificazione propria del nuovo provvedimento e se si misuri, pena un inammissibile svuotamento delle garanzie del gravame, con le deduzioni e allegazioni difensive dotate del necessario tasso di specificità.
Deve, pertanto, qualificarsi apparente la motivazione del giudice del riesame che, a fronte di specifiche censure contenute nei motivi di gravame, si limiti ad affermare l’adesione alle argomentazioni del primo giudice mediante formule di stile, asserzioni apodittiche o proposizioni prive di reale efficacia dimostrativa, ossia in tutte le ipotesi nelle quali il percorso giustificativo si riveli solo fittizio e, in sostanza, inesistente.
In altri termini, la replica che si pretende dal giudice del riesame deve consistere in una risposta ragionata e dialogica alle obiezioni critiche che individuino effettive lacune o vizi oggettivamente rilevabili del percorso argomentativo seguito dal giudice della cautela.
Va, in conclusione, ribadito che rientrano nella nozione di mancanza di motivazione e motivazione apparente, tale da ridondare nella violazione di legge, le ipotesi in cui, a fronte di puntuali doglianze difensive, il giudice ometta di dar conto dell’infondatezza, irrilevanza o superfluità degli argomenti opposti, senza neppure richiamare i passaggi del provvedimento impugnato idonei a confutarli.
Tutto ciò premesso, va posto in rilievo che le argomentazioni poste a fondamento del sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari erano state sottoposte a critica dalla difesa del COGNOME, con specifiche deduzioni, che sono rimaste sostanzialmente prive di risposta.
2.1. Con l’istanza di riesame erano state articolate doglianze specifiche e argomentate su profili decisivi ai fini della verifica del fumus commissi delicti e della ricorrenza dei presupposti per l’adozione del sequestro per equivalente sui beni nella disponibilità dell’indagato, deduzioni che avrebbero imposto un’opera di rinnovato, effettivo e puntuale confronto.
Su di essi, invece, non vi Ł adeguata valutazione nel provvedimento impugnato che Ł, infatti, costituito da frasi di carattere generale estremamente sintetiche ed apodittiche; argomentazioni che, oltre a non consentire di comprendere se i motivi di riesame siano stati effettivamente valutati, non rivelano l’esame delle peculiarità del caso concreto che poneva questo particolare giudizio, in tal modo impedendo di accertare se sia stata svolta quella attività contro argomentativa che deve caratterizzare il lavoro del giudice dell’impugnazione quando respinge una richiesta di riesame.
2.2. Deve essere, in prima battuta, rimarcato che il Tribunale, con affermazioni apodittiche e
generiche, ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di riciclaggio esclusivamente in considerazione della nomina del COGNOME quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE nonchØ del deposito presso la Procura della Repubblica di Palermo di tre procure speciali aventi ad oggetto il conferimento a tale RAGIONE_SOCIALE di gestire le somme depositate sui conti correnti intestati al ricorrente ed alla predetta compagine societaria al fine di renderle utilizzabili all’estero.
Emerge con immediata evidenza come gli elementi storico-fattuali richiamati nel provvedimento impugnato risultino complessivamente inidonei a sostenere, neppure sul piano della mera plausibilità, la riconducibilità della condotta contestata alla fattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen. In particolare, la motivazione non dà conto dell’esistenza di operazioni connotate da un tipico effetto dissimulatorio nØ indica modalità esecutive concretamente orientate a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita delle utilità ovvero a rendere difficoltoso l’accertamento della loro origine delittuosa. Difetta, dunque, la rappresentazione di condotte idonee a realizzare quell’effetto di occultamento o schermatura che costituisce tratto caratterizzante dell’ipotesi incriminatrice evocata.
2.3. Va, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui il fumus commissi delicti , richiesto ai fini dell’adozione della misura reale, pur non coincidente con la soglia dei gravi indizi di colpevolezza prevista dall’art. 273 cod. proc. pen., postula comunque l’indicazione di dati fattuali specifici, concreti e logicamente significativi. ¨ necessario, cioŁ, che il giudice dia conto di elementi almeno indiziari dotati di consistenza e persuasività, tali da consentire una ragionevole inferenza circa la sussistenza del reato ipotizzato e la sua riferibilità alla condotta dell’indagato, secondo un percorso argomentativo verificabile.
Nel caso di specie, le considerazioni poste a fondamento della decisione si risolvono in affermazioni sintetiche e apodittiche, prive di un effettivo vaglio critico del compendio rappresentato e, senza alcun dubbio, avulse da un effettivo confronto con le deduzioni difensive, così dando luogo a un apparato argomentativo sostanzialmente inesistente.
In particolare, deve essere sottolineato che Ł rimasto privo di alcun riscontro motivazionale quanto prospettato in sede di riesame in ordine al fatto che il ricorrente ha assunto la carica di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE in epoca successiva al versamento, sui conti correnti intestati alla medesima compagine, della somma di euro 60.000, indicata come di provenienza delittuosa. Parimenti, la difesa aveva evidenziato che il COGNOME non avrebbe posto in essere alcuna condotta, neppure di natura dispositiva, volta alla movimentazione o all’impiego di dette somme.
Tali allegazioni, idonee a incidere sulla ricostruzione del collegamento soggettivo tra l’indagato e l’ipotizzata gestione illecita delle utilità, imponevano un puntuale scrutinio da parte del Tribunale del riesame, non surrogabile mediante affermazioni meramente assertive come invece avvenuto nel caso di specie.
2.4. Parimenti del tutto apparente Ł la minimale motivazione con cui i giudici del riesame si sono limitati a ritenere ‘ corretta l’apprensione del denaro o dei beni in possesso di COGNOME a titolo di sequestro per equivalente, in caso di incapienza dei conti correnti societari ‘ (vedi pag. 9 del provvedimento impugnato), senza indicare le ragioni logico-fattuali poste a fondamento di tale affermazione.
Anche in questo caso, il Tribunale non risulta essersi confrontato con le specifiche deduzioni difensive concernenti la carenza motivazionale del provvedimento genetico in ordine alla scelta di disporre il sequestro preventivo per equivalente, in luogo del sequestro diretto nei confronti del soggetto indicato come percettore del profitto dell’asserito reato di riciclaggio.
Parimenti, non risulta esaminata la censura relativa all’assenza di adeguata giustificazione
circa la riconducibilità, alla nozione di profitto del riciclaggio, della somma di euro 60.000, nØ quella riferita alla mancata dimostrazione dell’impossibilità – anche solo transitoria – di rinvenire i beni costituenti il profitto, presupposto che avrebbe potuto legittimare il ricorso alla misura per equivalente in via sostitutiva.
Infine, il Collegio non dà conto dell’ulteriore rilievo difensivo inerente alla mancanza di elementi, anche soltanto indiziari, idonei a sostenere che il COGNOME abbia effettivamente conseguito il profitto del reato ipotizzato, con conseguente deficit argomentativo su un profilo decisivo ai fini della legittimità della misura reale.
2.5. In definitiva, la motivazione dell’ordinanza impugnata deve ritenersi meramente apparente, risolvendosi in una sintetica rievocazione della vicenda e del materiale indiziario senza alcuna effettiva valutazione critica delle censure prospettate in sede di gravame e senza l’indicazione dei passaggi argomentativi del provvedimento di sequestro ritenuti idonei a confutarle.
Tale mancanza di un adeguato percorso logico-giuridico comporta la fondatezza dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente e impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo che dovrà procedere ad un nuovo esame della vicenda, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME