Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30602 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30602 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Lodi nel procedimento a carico di NOME COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA in Egitto e COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA in Egitto avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del Tribunale di Lodi;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME ed COGNOME NOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 giugno 2023 il Tribunale di Lodi aveva respinto l’istanza di riesame, proposta da NOME COGNOME NOME ed NOME COGNOME, avverso il provvedimento del 6 maggio 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Lodi, nell’ambito di un più ampio procedimento – avente ad oggetto delitti di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento della permanenza illegale di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato (capo 1), contraffazione di documenti per il rilascio di permessi di soggiorno, impiego di denaro beni o utilità provenienti dalla commissione di tali delitti, autoriciclaggio aveva disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di somme di denaro per COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 648-ter, commi 1 e 2, cod. pen. (capo 2) e per COGNOME NOME per il delitto di cui all’art. 648-ter.1, co pen. (capo 3).
A seguito di ricorso degli indagati, la menzionata ordinanza veniva annullata con rinvio dalla sentenza della Seconda Sezione della Corte di cassazione n. 48331 del 31/10/2023, per assenza di motivazione in ordine: a) alla documentazione depositata dalla difesa volta a dimostrare la provenienza lecita del denaro oggetto del provvedimento cautelare reale; b) all’eccezione di bis in idem sollevata da COGNOME che aveva subito la confisca delle somme costituenti profitto del reato con la sentenza che aveva definito la sua posizione in ordine al delitto di associazione a delinquere (capo 1).
Il Tribunale di Lodi, nel giudizio di rinvio, ha accolto l’istanza di riesame annullato il decreto di sequestrato emesso il 6 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari di Lodi.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il AVV_NOTAIO della Repubblica di Lodi che, con un unico motivo sotto-articolato, ha ritenuto la motivazione assente o apparente per avere il Tribunale del riesame ignorato gli elementi fattuali emersi dall’attività di indagine (richiamata nel dettaglio alle pagg. da 2 a 6 del ricorso) dimostrativi non solo delle ipotesi accusatorie oggetto delle provvisorie incolpazioni, ma anche del profitto del reato di sfruttamento dell’immigrazione clandestina commesso attraverso la vendita di permessi di soggiorno per ragioni lavorative a soggetti non legittimati i cui proventi venivano reinvestiti nelle attiv di import/export di COGNOME, titolare di imprese per la fornitura di macchinari per la rettifica di motori o per la panificazione.
Infatti, secondo il ricorrente, oltre alla non verificabilità della prospettazio difensiva, rileva la circostanza che COGNOME, con redditi dichiarati di circa euro 20.000 annui, abbia versato personalmente euro 181.319 sui conti correnti delle
sue società e altri (NOME, NOME e NOME) abbiano versato euro 597.350 da ritenere profitto del delitto ex art. 648-ter cod. pen.
Invece, il profitto del reato di autoriciclaggio era stato quantificato nella cif di euro 608.410,09, determinata in via presuntiva con i criteri di calcolo utilizzati in sede tributaria ed amministrativa con l’applicativo “radar” e corrispondente agli utili ricavati dalle imprese dell’indagato NOME COGNOME nel corso degli anni pari alla differenza tra i ricavi di euro 1.735.095,44 e i costi pari ad euro 1.123.685,35 (pag. 8 del ricorso).
In ordine all’eccezione di bis in idem il ricorrente, dopo avere richiamato i principi di diritto delle Sezioni Unite nella sentenza Iavarazzo, n. 25191 del 2014, ha spiegato che i profitti oggetto della misura cautelare non sono stati generati dall’associazione a delinquere, ma dai reati-fine di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina i cui introiti sono stati investiti nelle società di RAGIONE_SOCIALE. Con specifico riferimento alla sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di RAGIONE_SOCIALE NOME (RGNR NUMERO_DOCUMENTO2018) per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen. il ricorrente ha dato atto come fosse stato confiscato il profitto dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma non anche del delitto di associazione a delinquere.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, come prorogato, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, le parti hanno concluso come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Inoltre, proprio in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere
proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma uno, cod. proc. pen., anche l’assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente (da ultimo, Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv.285189).
Ciò posto, la motivazione dell’ordinanza emessa a seguito della sentenza rescindente, con riferimento al provvedimento di sequestro preventivo delle somme di denaro dei ricorrenti, risulta affetta dai vizi censurati.
Il ricorrente, nell’articolare plurime censure rispetto all’ordinanza impugnata, ha fondatamente rilevato come questa, in ordine al fumus commissi delicti, a fronte di complesse attività di indagine si sia limitata ad escluderne la sussistenza ritenendo, in modo lapidario: a) che non fossero state compiute ulteriori indagini sull’illiceità del denaro sequestrato, come ritenuto necessario dall’ordinanza annullata, senza indicare quali sarebbero state dirimenti; b) che la difesa avesse depositato «significativa documentazione» relativa all’attività imprenditoriale svolta dagli istanti, senza indicarne provenienza, contenuto, arco temporale, società di riferimento, ecc.; c) che la provenienza delittuosa del denaro sequestrato imponesse l’accertamento del nesso eziologico tra profitto del reato presupposto e oggetto del reinvestimento e del guadagno da esso derivante, non rilevando il sistema presuntivo “radar”, senza menzionare a quali delitti si riferisse, quali fossero le somme di riferimento e il legame da accertare; d) che gli argomenti della Procura sull’illiceità delle somme sequestrate non fossero dirimenti perché invertivano l’onere della prova e comunque erano scarsamente significativi, senza menzionare alcun atto di indagine, a partire da quelli patrimoniali e bancari.
E’ di tutta evidenza che il confronto del provvedimento impugnato con la prospettazione del Pubblico ministero sia stato meramente apparente in quanto ha ritenuto, con argomenti apodittici e senza il riferimento o la contestualizzazione di alcun atto (né investigativo né difensivo), che l’articolata e corposa attivi investigativa, costituita da intercettazioni, accertamenti su circuiti money transfer di diversi soggetti, documenti per ottenere rinnovi di permessi di soggiorno, contratti e società cooperative rivelatesi fittizie, dichiarazioni di sommar informatori, accertamenti patrimoniali e bancari, ecc., fosse inidonea a sostenere le ipotesi di reato provvisoriamente contestate e l’illiceità della provenienza del denaro sequestrato, senza spiegare in quali termini e sulla base di quale piattaforma, documentale o dichiarativa, pervenissse a detta conclusione.
Inoltre, con riferimento all’eccezione proposta da COGNOME, riguardante il bis in idem tra somme attinte dal sequestro in esame e somme oggetto di confisca della sentenza per l’imputazione associativa, l’ordinanza impugnata si è limitata a rilevare la discrasia tra quantum del profitto del reato presupposto e l’oggetto di reinvestimento e guadagno «da parte degli istanti», senza considerare che la questione riguardasse solo COGNOME e solo il delitto a questi contestato.
In conclusione l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lodi competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lodi competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 18 giugno 2024
La Consigliera estensora
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