Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23002 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23002 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza aveva parzialmente respinto la richiesta di concessione della liberazione anticipata riguardo a sei semestri di pena.
Ricorre COGNOME per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo d’impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 24 comma 4 e 6-sexties let. e) d.l. n. 137 del 2020.
In particolare, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), che l’ordinanza impugnata, costituita da un verbale prestampato di difficile intellegibilità, è priva di qualsiasi aggancio anche solo normativo alla ragione causa posta dal Tribunale di sorveglianza a fondamento della declaratoria d’inammissibilità.
Rileva, inoltre, di avere tempestivamente proposto reclamo avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza, mediante deposito dell’impugnazione a mezzo pec, all’indirizzo EMAIL , indirizzo comunque ricompreso tra quelli di cui all’ elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobr 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, come tale, pienamente valido ed efficace. Sicché ove la declaratoria d’inammissibilità fosse stata determinata da detto motivo processuale, sarebbe comunque errata.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta depositata in data 9 novembre 2023, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondata e assorbente la prima censura contenuta nell’unico motivo ricorso.
2. Giova premettere che la situazione fattuale risultante dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), è perfettamente rispondente alla descrizione fatta dalla difesa nel ricorso e, segnatamente, il provvedimento impugnato – costituita da un verbale prestampato – come lamentato dal ricorrente non contiene alcun riferimento alle ragioni, processuali ovvero di merito, a fronte delle quali il reclamo è stato dichiarato inammissibile.
Circostanza che già di per sé impone l’annullamento del provvedimento.
A ciò s’aggiunga l’ulteriore osservazione che la materia oggetto del provvedimento, ossia la liberazione anticipata, non tollera alcun automatismo.
Com’è noto, il Giudice specializzato, nell’esercizio del proprio potere discrezionale in punto di verifica che il condannato abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all’opera di rieducazione, deve avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento. Ne consegue che ciascun semestre deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, COGNOME, Rv. 255406).
È stato dunque affermato che «In tema di liberazione anticipata, si configura un’ipotesi di motivazione apparente, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché provvedimento di diniego si limiti ad una semplice elencazione descrittiva degli elementi di fatto, utilizzando frasi generiche o mere clausole di stile, senza alcuna valutazione critica e senza l’individuazione di specifici comportamenti del condannato che, in quanto sintomatici della sua mancata disponibilità al trattamento, ostino al riconoscimento del beneficio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto privo di motivazione il provvedimento di rigetto fondato sul mero rilievo che dagli atti non emergeva alcun elemento di segno positivo dal quale inferire la meritevolezza del beneficio)» (sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018, dep. 2019, Carbone, Rv. 272221).
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha violato l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e il relativo vizio di carenza ovvero apparenza della motivazione è
qui ravvisabile poiché il provvedimento è completamente privo dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito nel dichiara il non luogo a provvedere. Ciò che impedisce al Collegio di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Per le ragioni indicate il provvedimento dev’essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso, il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente