Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41519 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41519 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME ZONCU
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 23/04/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, iche ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto in data23 aprile 2025, il Magistrato di sorveglianza di Messina, decidendo sull’istanza proposta da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, volta ad ottenere l’autorizzazione ricevere visite e/o a comunicare telefonicamente, con la madre, con il marito della madre, con la propria figlia e la madre di costei, accoglieva parzialmente l’istanza, autorizzando le comunicazioni con la figlia minore e la madredi quest’ultima, esclusivamente in relazione alle esigenze della minore, e rigettava nel resto l’istanza.
2.Avverso il provvedimento ha proposto reclamo il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, denunciandone l’illegittimità per manifesta violazione di legge.
Deduce la Difesa come il provvedimento impugnato sia privo, anche graficamente, di motivazione, e come esso si ponga in contrasto con il diritto costituzionalmente garantito all’affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari. Il reclamo Ł stata dichiarato inammissibile dal Tribunale di sorveglianza di Messina, che, con provvedimento in data 2 luglio 2025, dopo avere evidenziato che non Ł prevista una competenza del Tribunale di sorveglianza a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza inerenti le istanze di modifica delle prescrizioni, e che invece Ł previsto il rimedio del ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
2.Va in premessa chiarito come il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti a questa Corte, debba essere inteso, come desumibile
dalla sintetica motivazione sottesa al decisum , come riqualificazione, ex art. 568 comma 5 cod. proc. pen., del reclamo proposto in ricorso per cassazione; la formale declaratoria di inammissibilità, pur contenuta nel medesimo dispositivo del provvedimento del Tribunale, deve quindi essere ritenuta frutto di un lapsus calami , e dev’essere intesa in senso atecnico, dal momento che essa Ł stata correttamente seguita dalla disposizione di trasmissione dell’atto impugnatorio a questa Corte per la decisione.
¨ infatti consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’indirizzo secondo cui sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, in diretta applicazione del disposto dell’art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, i provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 – 01; Sez. 1, n. 25639 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 255922 – 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255309 – 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254166 – 01).
3.Nel caso che ci occupa, XXXXXXXXX si trovava in detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 bis ord. pen., in esecuzione della pena residua di anni uno e mesi quattro di reclusione, inerente a tre condanne per truffa.
L’ordinanza concessiva della misura alternativa prescriveva, tra le altre cose, il divieto di comunicazione, anche telefonica o con altri mezzi telematici, con persone diverse dai coabitanti.
Con istanza rivolta al Magistrato di sorveglianza, il detenuto domiciliare instava per una modifica di detta prescrizione, chiedendo l’autorizzazione a ricevere visite e a comunicare telefonicamente con la propria madre, e suomarito, nonchØ con la figlia minore e la madre di costei.
A fronte di tale richiesta il Magistrato di sorveglianza autorizzava le sole comunicazioni con la figlia e la madre, in relazione alle esigenze della prima, respingendo nel resto.
4.Tanto premesso, ritiene il Collegio che il denunciato vizio di violazione di legge per mancanza della motivazione sia riscontrabile nel provvedimento impugnato, essendosi limitato il Magistrato di sorveglianza di Messina, a giustificare il rigetto, richiamando genericamente e senza ulteriori specificazioni l’assenza di«ragioni di necessità».
Nel caso di specie, ci si trova quindi di fronte a un’ipotesi di carenza assoluta di motivazione, per inquadrare la quale occorre evidenziare che il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza, conformemente a quanto, da tempo, affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01, nella materia dei ricorsi per cassazione, comprende, oltre all’ipotesi, meramente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell’adottare un atto (tra le altre, Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME, Rv. 261590 – 01; Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, COGNOME, Rv. 226035 – 01). A queste patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento censurato appaiono criptiche, essendo talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione oggetto di vaglio giurisdizionale, rendendo l’atto processuale adottato privo di effettive enunciazioni argomentative (tra le altre, Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv.
260805 – 01; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303 – 01). In questa, consolidata, cornice ermeneutica, appare evidente che, l’estrema sinteticità della motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza di Messina impedisce di comprendere l’iter argomentativo seguito dal giudice, e le effettive ragioni per cui la richiesta di visita e di comunicazione telefonica con i congiunti, nominativamente indicati, Ł stata respinta.
S’impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, relativamente alle richieste di visita e di comunicazioni non accolte, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina.
Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscurati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi.
P.Q.M.
Qualificato il reclamo come ricorso per Cassazione, annulla l’ordinanza impugnata relativamente alle richieste di visita e di comunicazioni non accolte, con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Messina.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.