Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4627 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4627 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso presentato da:
COGNOME NOME NOME a San Giuseppe Vesuviano il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 6/06/2023 della Corte di appello di Napoli.
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME. Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Letta la documentazione prodotta dalla difesa.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto impugNOME, la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto del Tribunale di Napoli, che, in data 26 ottobre 2022, ha disposto nei confronti di COGNOME NOME la misura della sorveglianza speciale per anni due e la cauzione di euro mille, oltre alle prescrizioni, perché ritenuto portatore di pericolosità quaiificata ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. b) d. ligs 159/2011.
2.Avverso il decreto, ricorre per cassazione COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione alla sua ritenuta pericolosità sociale.
La Corte di appello si è limitata ad evidenziare la sentenza di condanna, confermata in appello, in relazione al reato di detenzione e porto illegale darmi comuni da sparo aggravato dal metodo mafioso.
Per tale reato è ancora pendente il ricorso per cassazione e, comunque, non è stata eseguita una specifica analisi degli indicatori del requisito della attualit della pericolosità qualificata.
La difesa ha allegato dispositivo della sentenza pronunciata da questa Corte in data 6 ottobre 2022 con la quale è stata annullata senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli di condanna per il reato di detenzione e porto illegale d’armi comuni da sparo aggravato dal metodo mafioso, limitatamente alla circostanza di cui all’art. 416-bis 1 cod. pen., che è stata esclusa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e il decreto deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli.
Occorre osservare, preliminarmente, che il ricorso in cassazione in materia di misure di prevenzione può essere proposto esclusivamente per violazione di legge. Nell’ambito di tale vizio rientra il solo caso della assenza assoluta di motivazione, cui è da parificare la ipotesi di motivazione meramente apparente; in tali casi, infatti, vi è la violazione di legge per mancan2:a di un elemento essenziale dell’atto, ex art. 125 cod. proc. peri.
2.1. Rileva il Collegio che la motivazione del decreto impugNOME circa la pericolosità qualificata del proposto è, effettivamente, apparente, essendo stata ricondotta dalla Corte di appello unicamente al giudizio di colpevolezza del COGNOME in relazione alle imputazioni di porto e detenzione illegali di armi comuni da sparo aggravato dal metodo mafioso (aggravante, peraltro, ritenuta, insussistente nel giudizio di cassazione del 6 ottobre 2023) formulato con sentenza della Corte di appello di Napoli.
In tale procedimento si faceva riferimento alla RAGIONE_SOCIALE. Secondo la ricostruzione della Corte di appello, richiamata nel decreto impugNOME, fu proprio NOME COGNOME a chiamare COGNOME chiedendogli di aiutarli a trovare un borsone nascosto in un terreno agricolo borsone che poi si scoprirà contenere armi -. COGNOME, a giudizio della Corte di appello non poteva ignorare,
per le modalità della condotta e per la persona dalla quale proveniva la richiesta, del contenuto del borsone.
Il decreto impugNOME non prende in considerazione altri elementi, ritenendo irrilevante che i due soli precedenti penali di COGNOME non siano collegati ad ambienti malavitosi e siano oggettivamente di scarsa gravità. Sempre nel provvedimento impugNOME non si ritiene rilevante la circostanza che COGNOME e COGNOME fossero legati da una risalente amicizia.
La decisione gravata ritiene sussistente l’ appartenenza al sodalizio criminale, nonché l’apporto fornito dal preposto, facendo riferimento esclusivamente al ruolo marginale ricoperto da COGNOME nella complessiva vicenda penale che lo coinvolgeva, nella quale il predetto risulta avere svolto un’unica attività per conto di COGNOME, consistita nell’individuare il luogo per la custodia del borsone, contenente le armi, delle quali, in maniera apodittica, si sostiene che il proposto non potesse non essere a conoscenza.
Il decreto deve, in conclusione, essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli. La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all’art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell’atto impone che il Collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l’incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugNOME con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 31 ottobre 2023
Il Cons gliere estensore
Il
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