Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10025 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10025 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi di
NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata a Reggio Calabria il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 27/01/2025 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi letta per le parti civili la memoria dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione della nota spese; letta per l’imputato COGNOME la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso perchØ dedotta la violazione di legge; letta per l’imputata COGNOME la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto di differire la decisione in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sul regime di impugnazione della sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. con statuizioni civili, in subordine, la rimessione della questione alle Sezioni Unite e, in ulteriore subordine, l’accoglimento del ricorso con rinvio al giudice competente per l’appello o altra statuizione ritenuta di giustizia.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 27 gennaio 2025 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato non punibili NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 674 cod. pen. per particolare tenuità del fatto e li ha condannati al risarcimento del danno e al pagamento delle spese in favore della parte civile.
2.NOME COGNOME presenta un atto di appello articolato in sei motivi.
Eccepisce, con il primo, la nullità della sentenza per motivazione apparente; con il secondo, la violazione dell’art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., perchØ il Tribunale aveva omesso di indicare gli elementi di prova sulla base dei quali aveva fondato il suo convincimento e sui criteri adottati per valutarli; con il terzo, la violazione dell’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., in mancanza di riscontri esterni; con il quarto, subordinatamente, la violazione del principio di personalità della responsabilità penale e del connesso divieto di responsabilità oggettiva; con il quinto, sempre subordinatamente, la violazione degli art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e degli art. 42, comma 1, e 43 cod. pen., perchØ il Tribunale aveva ritenuto provato il fatto del getto del caffŁ e dell’olio senza elementi a sostegno; con il sesto, la violazione degli art. 538 e 539 cod. proc. pen., in relazione all’art. 185 cod. pen., perchØ il Tribunale aveva emesso una condanna generica al risarcimento del danno senza indicare la prova anche sommaria dell’ an debeatur .
NOME COGNOME lamenta nell’appello il vizio di motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 131bis cod. pen., oltre che delle statuizioni civili.
Nelle memorie i ricorrenti replicano alla requisitoria del Procuratore generale. In particolare, l’AVV_NOTAIO COGNOME chiede che la decisione venga differita alla pronuncia delle Sezioni Unite in ordine all’appellabilità della sentenza di proscioglimento o la rimessione anche di questo fascicolo alle Sezioni Unite o l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello o l’adozione di altra decisione di giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Gli atti di appello, trasmessi dalla Corte di appello di Reggio Calabria alla Corte di cassazione, sono fondati.
La motivazione della sentenza resa dal Giudice onorario del Tribunale di Reggio Calabria Ł, infatti, apparente perchØ non reca nØ l’esposizione delle prove assunte in dibattimento nØ la loro analisi critica. Dallo svolgimento del processo si desume che il Giudice ha sentito sia i testi dell’accusa, tra cui il consulente del Pubblico ministero, sia quelli della difesa, sia l’imputato, ma non ha dato alcuna evidenza delle ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza del reato e del danno risarcibile. Si Ł limitato, in altri termini, a una generica enunciazione di responsabilità, senza tener conto delle specifiche deduzioni difensive e senza fornire adeguata spiegazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso. L’assenza di motivazione comporta pacificamente l’annullamento della sentenza.
Si pone, invece, il problema di stabilire se debba essere disposto o meno il rinvio e quale sia l’autorità che dovrà procedere in conseguenza dell’annullamento.
Ritiene il Collegio, con riferimento al primo profilo, che l’annullamento vada disposto con rinvio per consentire l’integrazione delle lacune sopra indicate (cfr. Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771; Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, COGNOME, Rv. 286406 01). Non si ravvisa, infatti, l’ipotesi della nullità della sentenza-documento, per la quale il rimedio Ł l’annullamento senza rinvio, ipotesi che ricorre, a esempio, quando vi sia un errore diffuso e significativo, tale da non poter essere emendato con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. (si vedano, a esempio, Sez. 3, n. 41180 del 12/11/2025, C., Rv. 288977-01 e Sez. 6, n. 15263 del 20/03/2025, Pedone, Rv. 287967-01, relativi a casi in cui la sentenza riguardi altro soggetto o altra vicenda processuale, sebbene, in un caso analogo, Sez. 6, n.
17510 del 23/03/2018, NOME, Rv. 272811 – 01 abbia comunque disposto l’annullamento con rinvio), o quando manchi la traduzione della sentenza (Sez. 3, n. 33654 del 11/09/2025, NOME, non mass. che ha dato applicazione al principio di diritto affermato da Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, NOME, Rv. 288798 – 02). Con riferimento al secondo profilo, invece, a differenza di quanto richiesto dall’AVV_NOTAIO, l’autorità giudiziaria competente Ł il Tribunale di Reggio Calabria, in diversa persona fisica. La sentenza di proscioglimento, tra cui quella resa ai sensi dell’art. 131bis cod. pen., non Ł appellabile, quanto meno dall’imputato e dal pubblico ministero, quando ha oggetto un reato punito con pena pecuniaria o con pena alternativa, per espressa disposizione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Questo Ł stato, del resto, il motivo per cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha trasmesso gli atti di appello alla Corte di cassazione.
Va, pertanto, rispettato il dato letterale della norma, che del resto corrisponde alle intenzioni del legislatore, come interpretato anche di recente dalla sentenza a Sezioni Unite Salerno, n. 23406 del 30/01/2025, Rv. 288155 – 01, che ha riconosciuto, nel vuoto normativo della disciplina dei processi dinanzi al giudice di pace, la legittimazione della parte civile ad appellare la sentenza di proscioglimento, ribadendo, però, con affermazione di carattere generale e sistematico, che la sentenza rimane inappellabile per l’imputato e il pubblico ministero (par. 4.5, in motivazione). Tale conclusione trova la sua premessa logica nell’art. 1, comma 10, legge n. 134 del 2021 recante la ‘Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonchØ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari’, secondo cui il legislatore delegato Ł tenuto a estendere l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, già previste per le contravvenzioni, ai delitti, senza distinzioni rispetto alla parte civile.
Ben vero la Sezione Quinta della Corte di cassazione, con ordinanza n. 4839 del 05/02/2026, ha sottoposto alle Sezioni Unite la questione del « se sia appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile », sul presupposto che esista un contrasto, quanto meno potenziale, sull’interpretazione dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., quando vi sia una statuizione in favore della parte civile. Tuttavia, il caso in esame, dove non vi Ł stato un accertamento dei danni nØ del nesso di causalità e dove la condanna al risarcimento con rinvio al giudice civile Ł stata generica e immotivata, sembra differenziarsi da quello scrutinato dalla Quinta Sezione che nell’ordinanza di rimessione ha evidenziato la criticità della mancanza dell’appello nel caso di condanna alla provvisionale. In generale, va ribadito che l’appello non gode di copertura costituzionale (Sez. 4, n. 24097 del 16/04/2024, COGNOME, Rv. 286471 – 01, che richiama, tra l’altro, la sentenza Corte cost. 31 marzo 2008, n. 85) e, ai fini di una presunta asimmetria, nulla osta, come già rilevato dalle citate Sezioni Unite Salerno, che, in presenza di un appello della parte civile, il ricorso per cassazione dell’imputato o del pubblico ministero si converta in appello, necessità di riconversione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, supera anche eventuali limitazioni alla possibilità di proporre appello di una parte (Sez. 5, n. 12792 del 21/02/2019, P., Rv. 276137 – 01; Sez. 5, n. 20482 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273377 – 01; Sez. 5, n. 57716 del 13/10/2017, Casi, Rv. 271895 – 01; Sez. 5, n. 30224 del 31/05/2017, COGNOME, Rv. 270878 – 01; Sez. 2, n. 18253 del 23/04/2007, Cerchi, Rv. 236404 – 01).
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria,
in diversa persona fisica.
Così deciso, il 26 febbraio 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME