Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19006 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19006 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 27/03/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 2856/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto: dalla parte civile Di COGNOME nato a Pescocostanzo il 27/10/1966 nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nata a Sulmona il 25/03/1966 inoltre: Unipol Sai Assicurazioni S.p.a. avverso la sentenza del 28/05/2024 del Tribunale di Sulmona. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’avvocato COGNOME Teresa del foro di Sulmona, in sostituzione dell’avvocato COGNOME NOME del foro di Sulmona, in difesa della parte civile ricorrente COGNOME che ha depositato conclusioni scritte e ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Nessuno Ł comparso per la difesa dell’imputata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Sulmona, pronunciando in sede di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa sede, ha confermato l’assoluzione di NOME COGNOME in ordine al reato di lesioni colpose in danno di NOME COGNOME; lesioni cagionate, secondo la contestazione, in occasione di un incidente stradale, per avere l’imputata, alla guida di autovettura, invaso la corsia di marcia opposta, andando a collidere frontalmente con l’autovettura condotta dalla persona offesa (fatto del 19.9.2018).
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della parte civile NOME COGNOME lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge per omessa motivazione.
Si deduce la contraddittorietà tra l’affermazione di condivisione della decisione di primo grado (che aveva ravvisato un’invasione di corsia da parte dell’imputata) e la successiva statuizione secondo la quale di tale invasione non vi sarebbe prova in atti. Si sostiene che il giudicante non ha valutato, nella sua interezza, gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, nonchØ l’irrilevanza dello stato di ebbrezza alcolica in cui versava il Di Padova rispetto alla dinamica dell’incidente.
¨ stata depositata una memoria con cui il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dalla difesa di parte civile coglie nel segno, là dove evidenzia la sostanziale assenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine a punti decisivi della fattispecie in esame. Il Tribunale ha omesso completamente di ricostruire in fatto l’incidente stradale oggetto del contenzioso e ha fornito una motivazione apparente nell’escludere profili di responsabilità dell’imputata, senza neanche valutare e fornire risposta alle pertinenti censure formulate dalla parte civile nell’atto di appello.
Trattandosi di ricorso proposto contro sentenza di appello pronunciata per un reato di competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., occorre precisare che i suddetti vizi integrano violazione di legge, essendo noto che in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01), Ł stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01), e successivamente ribadito in numerose pronunce a Sezione semplice (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, COGNOME, Rv. 252430 – 01).
Nel caso in disamina, la motivazione della sentenza impugnata palesa la sua apparenza laddove svolge argomentazioni che non sono ancorate alle peculiarità del caso concreto, qui caratterizzato, secondo la contestazione, da una perdita di controllo del veicolo (Lancia Ypsilon) condotto dall’imputata, con la conseguente invasione della corsia di marcia opposta e la collisione con l’autovettura Fiat Panda condotta da NOME COGNOME il quale riportava lesioni.
Il Giudice di pace aveva assolto la prevenuta, dopo aver esaminato le parti coinvolte e il teste COGNOME (il quale aveva dichiarato di avere assistito allo scontro frontale della Lancia Ypsilon contro la Fiat Panda della persona offesa), sul rilievo che il teste non aveva fatto preciso riferimento alla contestata invasione di corsia da parte dell’imputata.
Il Tribunale, in sede di appello, ha asseverato tale valutazione, aggiungendo che il Di Padova si trovava alla guida in stato di ebbrezza alcolica.
Il Tribunale, tuttavia, senza offrire alcuna compiuta descrizione della dinamica del sinistro in oggetto (così come il Giudice di pace), non ha in nessun modo considerato le censure avanzate dall’appellante, con riferimento: i) a quanto affermato dallo stesso Giudice di pace, secondo cui la Lancia Ypsilon ‘invase semplicemente la corsia percorsa dal Di Padova’; ii) a quanto confermato dal teste COGNOME NOME (fratello della vittima), il quale, precisato che al momento dell’incidente
stava seguendo con il suo mezzo (nella corsia di pertinenza) la vettura condotta dalla persona offesa, aveva dichiarato di aver visto il veicolo dell’imputata – proveniente dal senso opposto andare ad impattare frontalmente contro il veicolo del fratello (evidentemente a causa di un salto di corsia); iii) all’avvenuto integrale risarcimento del danno da parte dell’assicurazione della prevenuta (evidentemente riconosciuta responsabile dalla Compagnia assicurativa).
Si tratta di rilievi che non sono stati in alcun modo esaminati nØ confutati dal Tribunale, il quale si Ł limitato a ribadire che il teste COGNOME Stefano non avrebbe mai riferito di un’invasione di corsia da parte del veicolo condotto dall’imputata. Argomentazione incomprensibile alla luce di quanto descritto dallo stesso teste; comunque inconsistente e priva di coerenza rispetto al caso concreto, in cui si dà conto di uno scontro frontale fra due autovetture provenienti da direzioni opposte, di tal che lo scontro frontale non potrebbe che essere la conseguenza di una invasione di corsia da parte di uno dei due veicoli.
Nulla di tutto questo viene indagato nØ argomentato dalla sentenza impugnata, la quale si rifugia dietro una motivazione apodittica, se non fittizia, omettendo financo di accogliere le (certamente non irrilevanti) istanze istruttorie avanzate dall’appellante, volte ad acquisire le deposizioni degli agenti di polizia stradale, avendo il giudicante reputato ‘irrilevante’ il loro esame in quanto ‘intervenuti successivamente al verificarsi del sinistro’. Motivazione priva di significato, visto che negli incidenti stradali i verbalizzanti normalmente intervengono ad evento accaduto e i loro rilievi tecnici, raccolti nell’immediatezza, assumono spesso una rilevanza decisiva ai fini della esatta ricostruzione della dinamica del sinistro stradale.
Alla luce delle superiori considerazioni si impone, quindi, l’annullamento, agli effetti civili, della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 27/03/2025.
Il Presidente COGNOME