Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21814 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21814 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il 26/06/1984
avverso l’ordinanza emessa il 27/01/2025 dal Tribunale di Vercelli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 27 gennaio 2025 il Tribunale di Vercelli, decidendo quale Giudice dell’esecuzione, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, unificava le posizioni esecutive d NOME COGNOME e di NOME COGNOME disponendo conseguentemente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso allo stesso COGNOME con le sentenze irrevocabili di cui ai punti 3, 4 e 5 del suo certificato del casel giudiziario.
Occorre, in proposito, precisarsi che l’unificazione delle posizioni esecutive di NOME COGNOME e di NOME COGNOME discendeva dal fatto che, dal sistema informativo del casellario giudiziario, emergeva la sovrapponibilità dei precedenti penali dei due soggetti, che riguardavano reati commessi dal solo soggetto identificabile per il C.U.I. 01FEOKQ, attribuito all’odierno ricorrente.
Dopo l’unificazione delle due posizioni esecutive, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena veniva disposta in sede esecutiva, ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., in conseguenza del fatto che NOME COGNOME aveva commesso un delitto per cui gli era stata irrogata una pena detentiva nei prescritti termini quinquennali, per effetto della quale veniva revocato il benefici sospensivo concesso al condannato per i reati di cui ai punti 3, 4 e 5 del su certificato del casellario giudiziario.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando due, correlate, censure difensive
Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale di Vercelli dato esaustivo conto delle ragioni che, nel caso di specie, imponevano di attribuire tutte l condanne pronunciate nei confronti di NOME COGNOME a NOME COGNOME ascrivendo tutte le pronunzie emesse nei confronti del soggetto identificato con il C.U.I. 01FEOKQ al solo odierno ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che il Tribunale di Vercelli, nel disporre l’unificazione delle posizione esecutive d NOME COGNOME e di NOME COGNOME per effetto dell’identità dei precedenti penali emergente dai casellari giudiziari dei due soggetti, non aveva enucleato i pregiudizi per i quali si era verificata tale sovrapponibilità e le modalità con cu era proceduto all’iscrizione nel casellario giudiziario per ciascuna delle condanne controverse.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME deve ritenersi fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che il Tribunale di Vercelli unificava le posizioni esecutive di NOME COGNOME e dì NOME COGNOME disponendo, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa allo stesso COGNOME con le sentenze irrevocabili di cui ai punti 3 4 e 5 del suo certificato del casellario giudiziario.
L’unificazione delle posizioni esecutive di NOME COGNOME e di NOME COGNOME che riguardavano due persone fisiche effettivamente esistenti, conseguiva al fatto che, dai casellari giudiziari dei due soggetti, emergeva la sovrapponibili dei relativi pregiudizi penali, che riguardavano fattispecie di reato commesse dal solo individuo identificato per il C.U.I. CODICE_FISCALE, che corrispondeva all’odierno ricorrente.
Eseguita l’unificazione delle due posizioni esecutive, il provvedimento revocatorio censurato veniva adottato dal Tribunale di Vercelli, ai sensi dell’ar 168, primo comma, n. 1, cod. pen., in conseguenza del fatto che NOME COGNOME aveva commesso un delitto per il quale, con sentenza irrevocabile, aveva riportato una condanna a una pena detentiva nei termini quinquennali prescritti. Tale condanna riguardava la pena di tre mesi di reclusione e 500,00 euro di multa, irrogata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 6 dicembre 2018, divenuta irrevocabile ottobre 2019, entro il termine di cinque anni dalla decisione emessa dal Tribunale di Vigevano 1’11 maggio 2012, divenuta irrevocabile il 5 luglio 2012, con cui COGNOME aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena.
Veniva, in questo modo, disposta la revoca dei benefici sospensivi che erano stati concessi a Besnik Meci con le sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale di Vigevano l’11 maggio 2012 e dalla Corte di appello di Torino nelle date del 10 aprile 2018 e del 6 dicembre 2018
In questa, stratificata, cornice, deve evidenziarsi che le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato non appaiono supportate da un’analitica ricognizione dei pregiudizi penali riportati nei certificati del casellari giudiziario di NOME COGNOME e di NOME COGNOME alla luce dei quali sarebbe
emersa la sovrapponibilità delle relative posizioni. Ne consegue che, dall’esame degli atti, non si comprende sulla base di quali elementi si riteneva che soggetto identificato per il C.U.I. 01FEOKQ, corrispondente a Besnik Meci, era l’autore di tutti i reati per i quali NOME COGNOME era stato condannato e risultavano iscritti nel suo certificato del casellario giudiziario.
Si consideri, in proposito, che il Tribunale di Vercelli, a pagina 1 de provvedimento impugnato, non enucleava analiticamente i pregiudizi penali relativi alle posizioni esecutive di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per i qual era emersa la sovrapponibilità controversa, limitandosi ad affermare genericamente che dall’esame dei dati estrapolati dal sistema informativo del casellario giudiziario, relativi ai citati soggetti, emergeva che «in tali posiz sono replicati diversi provvedimenti giudiziari riconducibili alla stessa persona fisica, sia pure con generalità diverse».
Né, dal provvedimento impugnato, si comprende se ed eventualmente in quale misura il Tribunale di Vercelli avesse attivato, nel rispetto del giurisprudenza consolidata di questa Corte, i poteri riconosciutigli dall’art. 66 comma 5, cod. proc. pen., per giungere alla conclusione che il soggetto identificato per il C.U.I. 01FEOKQ, corrispondente a NOME COGNOME doveva ritenersi l’autore di tutti i reati per i quali NOME COGNOME era stato condannato (tr altre, Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di COGNOME, Rv. 248276 – 01; Sez. 1, n. 46649 del 11/11/2009, COGNOME, Rv. 245511 – 01; Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, COGNOME, Rv. 219253 – 01).
Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Vercelli, nel disporre l’unificazione delle posizioni esecutive di NOME COGNOME e di NOME COGNOME è indubitabile che, nel caso in esame, in assenza di indicazioni provvedimentali specifiche sui pregiudizi penali per i quali era stat riscontrata la sovrapponibilità controversa e sulle sentenze di condanna dalle quali tali titoli esecutivi derivavano, effettuate anche solo per relatíonem, ci si trovi di fronte a una motivazione apparente, che ricorre quando la sequenza argomentativa è «tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perc sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Vercelli per un
nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Vercelli.
Così deciso il 21 maggio 2025.