Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36545 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36545 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 26/03/2025 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX(soggetto attualmente in stato di detenzione domiciliare ex art. 47ter , comma 1bis legge 26 luglio 1975, in espiazione della pena di anni nove, mesi cinque e giorni diciassette di reclusione, come da provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari del 20/09/2022), in data 01/04/2025 ha presentato al Tribunale di sorveglianza di Bari, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, reclamo – poi riqualificato in ricorso per cassazione, in forza di provvedimento presidenziale del 15/04/2025 e, quindi, trasmesso a questa Corte – avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Bari del 26/03/2025, che aveva disatteso l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione – libero e senza scorta, nonchØ previo avviso alle forze dell’ordine incaricate dei controlli – e raggiungere il Ser.D. di Bitonto nelle giornate di venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dal 14/03/2025 al 13/06/2025, facendo poi immediato rientro in casa al termine dell’impegno.
Rappresenta la difesa come l’istanza fosse finalizzata a seguire – presso la suddetta struttura – una serie di incontri già calendarizzati, volti al superamento del problema della ludopatia, nel quale il ricorrente teme di poter nuovamente incorrere una volta scontata la pena. Prosegue la difesa attaccando il fatto che, nel provvedimento impugnato, si sottolinei trattarsi di persona sconosciuta al Ser.D.; si aggiunge, però, come sia proprio questa la ragione per la quale XXXXXXXXXX ha chiesto di essere aiutato.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, proponendo esso esclusivamente deduzioni versate nel merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Occorre precisare, in primo luogo, la correttezza della operata riqualificazione del mezzo di impugnazione prescelto dalla difesa (si veda, fra tante Sez. 1, n. 52134 del
07/11/2019, Z., Rv. 277884 – 01, a mente della quale: ‹‹Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma secondo, ord. pen.), Ł esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale››).
Come già sintetizzato in parte narrativa, il ricorrente si trova attualmente in stato di detenzione domiciliare e – secondo quanto agevolmente evincibile dal provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Bari del 16/04/2025, che ha concesso tale misura – Ł affetto dalla ludopatia. Appunto dalla sussistenza di tale patologia, ha tratto origine la richiesta presentata dal condannato – di esser preso in carico dal Ser.D.; la risposta a tale istanza Ł stata nel senso che, essendo egli sconosciuto alla struttura (in altre parole, non essendosi mai sottoposto a terapie per la specifica patologia), si sarebbe dovuto presentare preventivamente autorizzato dalla competente A.G. – in determinati giorni e orari di un dato periodo, al fine di sottoporsi ai necessari accertamenti tossicologici e colloqui clinici, prodromici alla presa in carico da parte del Servizio, mediante la definizione di un adeguato programma terapeutico individualizzato.
3.1. Risulta allora fortemente illogico e, viepiø, distonico rispetto alla specifica richiesta, l’impugnato provvedimento, laddove la richiesta di autorizzazione all’uscita dal luogo di detenzione domiciliare viene disattesa, sul presupposto dell’essere il soggetto ignoto al Ser.D ( id est , proprio in forza del dato di fatto di natura oggettiva – anche attestato nella stessa documentazione posta a fondamento della richiesta difensiva – che rappresentava la scaturigine dell’istanza e la causa della necessità di allontanarsi dall’abitazione).
3.2. Quanto al vizio dedotto a mezzo dell’impugnazione riqualificata, la censura Ł sicuramente sussumibile nel novero dei vizi azionabili in sede di legittimità, non potendosi ritenere che la stessa sia versata esclusivamente nel merito.
In realtà, il motivo denuncia specificamente l’esistenza di una motivazione totalmente apparente, ossia una situazione che – come da giurisprudenza consolidata e risalente – Ł assimilabile alla violazione di legge. ¨ noto, infatti, come la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrino, in realtà, il vizio di violazione di legge, risolvendosi esse nella inosservanza del dettato dell’art. 125, comma 3, cod. proc., che – in ossequio a quanto prescritto dall’art. 111, comma sesto, Cost. – pretende che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio degli atti per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Bari. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Bari. GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 16/09/2025