Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10010 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10010 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a Acireale il 26/03/1963 avverso l’ordinanza del 07/10/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania – provvedendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. sull’appello proposto da NOME COGNOME COGNOME sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata – con l’ordinanza in preambolo confermava quella con cui il Tribunale della stessa città, in data 18 luglio 2024, aveva disatteso l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Il Tribunale, dopo avere sintetizzato e condiviso la motivazione resa dal Tribunale appena citata, escludeva qualsiasi rilievo ai nova indicati nella richiesta di sostituzione della misura.
Segnatamente, poneva in evidenza come, sia le dichiarazioni del collaboratore COGNOME sia quelle tesi testi verbalizzanti COGNOME e COGNOME (che non avevano reso dichiarazioni a carico del ricorrente) non avevano il dedotto carattere di novità, tale da incidere sul quadro indiziario.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’indagato, tramite i difensori di fiducia, avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME e deduce un unico motivo, con il quale denuncia l’apparenza della motivazione in punto di disamina delle censure difensive.
Il ricorrente lamenta che la motivazione con la quale il Tribunale ha replicato alle doglianze difensive – e, segnatamente, alla dedotta assenza di esigenze cautelari sulla base del contenuto delle sopravvenute dichiarazioni dibattimentali del collaboratore di giustizia NOME COGNOME e dai militari dell’Arma COGNOME e COGNOME non avendo costoro riferito elementi utili a sostegno dell’ipotesi accusatoria formulata nei confronti del ricorrente – sarebbe del tutto apparente, siccome riferita ad
altra posizione processuale.
Conclude il ricorrente che il Tribunale del riesame ha confermato il rigetto esclusivamente sulla base della travisata lettura degli atti processuali.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 21 novembre 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata, interamente strutturata – sia pure, come ipotizzato dal Sostituto Procuratore generale, per mero refuso – sulla posizione processuale di altro coindagato, assume il carattere di una motivazione apparente, vizio, com’Ł noto, ravvisabile quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioŁ, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e, perciò, sostanzialmente inesistente (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263100 – 01, Sez. 6, n. 6839 del 01/03/1999, COGNOME, Rv. 214308 – 01).
E’ ben vero che l’ordinanza impugnata, nel sintetizzare la motivazione del rigetto in data 18 luglio 2024, oggetto di appello, ha fatto espresso riferimento al giudicato cautelare, formatosi a seguito di riesame, alla fase ancora iniziale dell’istruttoria dibattimentale e all’irrilevanza del mero decorso del tempo e, nel condividere la statuizione di rigetto, ha affermato che non sono sopravvenuti elementi di novità e indicato che il grave quadro indiziario Ł costituito da una provvista indiziaria solida costituita da sentenze e ordinanze cautelari, indagini tecniche, attività di P.g. compendiati nella C.n.r. dei carabinieri di Siracusa del 3 aprile 2023.
E, tuttavia, il Tribunale, nel dettagliare tali risultanze investigative, proprio al fine di replicare alle doglianze della difesa, ha, quanto al reato di cui all’art 416bis cod. pen., erroneamente richiamato un inesistente appartenenza del ricorrente al clan COGNOME (mentre la contestazione riguarda l’appartenenza alla cosca COGNOME, nella sua articolazione facente capo al gruppo COGNOME) e, quanto ai reati di estorsione, altrettanto impropriamente fatto riferimento alle imputazioni provvisorie di cui ai capo 8. e 9., perpetrati ai danni di NOME COGNOME (mentre l’incolpazione provvisoria a suo carico riguarda i capi 1) e 2), commessi in danno dell’imprenditore NOME COGNOME).
Le considerazioni svolte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. propc. pen. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di catania competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore