Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41775 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41775 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a San COGNOME a Cremano il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 06/06/2025 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 06 giugno 2025 con cui il Tribunale di Firenze ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in data 12 maggio 2025, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, eccepisce violazione degli artt. 8 e 16 cod. proc. pen. nonchØ vizio di motivazione in ordine alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Firenze.
Secondo la prospettazione difensiva, dagli atti di indagine emergerebbe la persistente operatività del RAGIONE_SOCIALE nel territorio di origine, individuato nell’area di NapoliPonticelli; ne conseguirebbe che il reato piø grave tra quelli contestati dovrebbe individuarsi nell’estorsione aggravata dall’agevolazione mafiosa in favore del menzionato sodalizio.
I giudici del riesame avrebbero, invece, affermato in modo apodittico che la competenza territoriale spetterebbe al Tribunale di Firenze, sul presupposto che il delitto di estorsione aggravata sarebbe stato commesso in Prato. Tale conclusione non terrebbe conto dell’attrazione territoriale derivante dalla contestazione dell’aggravante dell’agevolazione del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, che determinerebbe la competenza del Tribunale di Napoli, ai sensi degli artt. 8 e 12 cod. proc. pen., essendo in tale circondario accertata l’esistenza dell’associazione di tipo mafioso cui il delitto di estorsione sarebbe funzionalmente diretto.
La motivazione con cui il Tribunale ha qualificato come piø grave il delitto di estorsione commesso in Prato si porrebbe, inoltre, in contraddizione con quanto sostenuto dal Pubblico ministero nel capo di imputazione, ove si afferma la natura meramente strumentale della collaborazione con la giustizia dei fratelli COGNOME e la perdurante operatività del RAGIONE_SOCIALE nel territorio di Napoli-Ponticelli.
La motivazione sarebbe, infine, carente per non avere fornito alcuna risposta alle specifiche doglianze difensive concernenti la persistente operatività del RAGIONE_SOCIALE COGNOME in Campania e la natura strumentale delle collaborazioni con la giustizia dei fratelli COGNOME.
3. Il ricorrente, con il secondo ed il quarto motivo di impugnazione, eccepisce violazione degli artt. 266, 266-bis, 270, 271 e 380 cod. proc. pen. nonchØ vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni disposte nel procedimento 12256/2020 R.G.N.R. (Rit. 1788/2021, 314/2022 e 283/2022).
La difesa ha eccepito che tali intercettazioni non sarebbero utilizzabili nei confronti del COGNOME in quanto lo stesso risulta indagato per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.
Il Tribunale avrebbe, tuttavia, affermato in modo apodittico l’utilizzabilità delle captazioni anche in relazione al reato di cui al capo 3) contestato al COGNOME, sul presupposto della sussistenza di una connessione con il delitto di estorsione per il quale le intercettazioni erano state autorizzate, senza indicare le ragioni poste a fondamento di tale connessione tra fattispecie criminose ontologicamente distinte e senza confrontarsi con la specifica censura difensiva secondo cui, a seguito della riforma in materia di intercettazioni, l’utilizzabilità delle captazioni nei procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020 deve essere valutata con riferimento a ciascun indagato.
In conclusione, la motivazione dell’ordinanza impugnata non consentirebbe di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale nel rigettare l’eccezione difensiva, con conseguente assoluta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della connessione tra il reato di estorsione ed il reato di associazione a delinquere contestato al ricorrente.
4. NOME COGNOME, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 179 e 292, commi 2 lett. C) e 2quater cod. proc. pen. nonchØ mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto del motivo di riesame con cui era stata eccepita la violazione del principio di autonoma valutazione.
In particolare, il giudice per le indagini preliminari, in violazione delle richiamate disposizioni, non avrebbe indicato i brani essenziali delle intercettazioni poste a fondamento dell’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari, limitandosi a riportare il solo riferimento al RIT e al numero progressivo, con conseguente compressione del diritto di difesa e nullità del provvedimento.
La motivazione con cui il Tribunale ha rigettato l’eccezione difensiva ‘ non essendo la riferita omissione causa di nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 292 cod. proc. pen., essendo sufficiente che il Gip semplicemente richiami le conversazioni intercettate o ne esponga sinteticamente il contenuto, come di fatto avvenuto nel caso di specie ‘ (pag. 14 dell’ordinanza impugnata) si porrebbe in contrasto con il dato letterale del citato comma 2quater che imporrebbe, senza margini di discrezionalità, l’indicazione dei brani essenziali delle intercettazioni poste a fondamento della gravità indiziaria.
Ad avviso della difesa, tale obbligo, pur in assenza di un’espressa previsione di nullità, costituirebbe una specifica garanzia funzionale a consentire alle parti di verificare l’effettivo esercizio del dovere di autonoma valutazione del materiale investigativo da parte del giudice cautelare.
5. NOME COGNOME, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 416 cod. pen. nonchØ mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità quanto al reato di partecipazione ad associazione a delinquere.
La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe meramente congetturale e priva di adeguato supporto indiziario in ordine alla reale partecipazione del ricorrente all’ipotizzato sodalizio criminoso, risultando fondata su due episodi che difetterebbero dei requisiti di gravità, precisione e univocità.
Con riferimento all’episodio del 10 dicembre 2022, la difesa ha evidenziato l’assenza in atti di filmati tratti da sistemi di videosorveglianza e la genericità delle conversazioni intercettate valorizzate dai giudici di merito, elementi che non consentirebbero di individuare nel ricorrente il soggetto incontratosi con COGNOME e COGNOME, indicato come ‘NOME‘ nella conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME in data 6 dicembre 2022.
Parimenti, in relazione all’episodio del 21 gennaio 2023, Ł stata dedotta l’inidoneità delle risultanze indicate dal giudice della misura (intercettazioni e riprese di videosorveglianza) a fondare un giudizio di gravità indiziaria circa l’asserito incontro tra COGNOME e COGNOME e a dimostrare che il soggetto ripreso dalle telecamere fosse effettivamente il ricorrente. Ciò in ragione della genericità delle conversazioni intercettate, dell’assenza di elementi attestanti l’effettivo utilizzo delle utenze captate da parte dei soggetti indicati nell’ordinanza cautelare nonchØ dell’impossibilità di identificare con certezza i soggetti ripresi e di affermare che, in occasione dell’incontro, vi sia stato lo scambio di una busta contenente denaro, come apoditticamente sostenuto dai giudici di merito in assenza di riscontri quali provvedimenti di fermo o sequestro.
La motivazione sarebbe, infine, carente anche in ordine alla sussistenza del necessario elemento soggettivo del reato atteso che il ricorrente si sarebbe, al piø, limitato a incontrare il COGNOME in due sole occasioni, circostanza di per sØ inidonea a dimostrare la stabile partecipazione al sodalizio criminoso.
Con il sesto motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, lettera C), cod. proc. pen., lamentando che i giudici del riesame non si sarebbero confrontati con gli elementi specificamente indicati dalla difesa -incensuratezza del ricorrente, stabile svolgimento di attività lavorativa, significativo lasso di tempo intercorso tra la commissione dell’ultima condotta contestata e l’applicazione della misura cautelare- idonei a escludere la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione di reati della medesima specie nonchØ a dimostrare l’eccessività della misura degli arresti domiciliari rispetto alle esigenze cautelari ritenute sussistenti.
In particolare, la motivazione sarebbe meramente apparente in ordine ai requisiti di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, essendosi il Tribunale limitato ad affermarne la sussistenza in modo assertivo, senza fornire alcuna specifica argomentazione nØ valutare la possibile applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in caso di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo Ł al contempo aspecifico e manifestamente infondato.
1.1. Il ricorrente si limita, infatti, ad affermare in modo assertivo la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, senza confrontarsi in maniera puntuale con l’articolata motivazione con cui i giudici del riesame hanno individuato il reato piø grave tra quelli contestati nel delitto di estorsione aggravata di cui al capo 1, ritenuto commesso in Prato e caratterizzato dall’avvalimento della forza intimidatrice derivante del RAGIONE_SOCIALE, storicamente egemone nel rione napoletano di Ponticelli e successivamente operativo nel territorio toscano.
Tale ricostruzione, puntualmente illustrata a pagina 14 dell’ordinanza impugnata, si fonda su
apprezzamenti di fatto coerenti e logicamente strutturati, non censurabili in questa sede di legittimità, in quanto non connotati da contraddittorietà nØ da manifesta illogicità.
1.2. La valutazione compiuta dal Tribunale del riesame risulta, peraltro, insindacabile alla luce del consolidato principio secondo cui ‘ la competenza va determinata, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, con criterio ex ante, sulla scorta della situazione risultante dalle figure soggettive e dagli addebiti indicati nella formulazione dell’imputazione e che la competenza va attribuita sulla base di ciò che si “prospetta” e non di ciò che si “ritiene”, e quindi facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione’ (così Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, in motivazione).
La competenza, infatti, costituisce misura della giurisdizione sin dalla fase genetica del procedimento ed Ł correlata alle caratteristiche oggettive e alla formulazione dell’addebito, non già al suo eventuale fondamento nel merito, valutazione rimessa esclusivamente al giudice competente nella successiva fase decisoria.
In tale prospettiva, correttamente il Tribunale ha respinto l’eccezione difensiva, richiamando l’orientamento costante secondo cui la competenza funzionale e territoriale deve essere determinata sulla base della contestazione formulata dal Pubblico ministero, salvo che essa presenti errori macroscopici e immediatamente percepibili, nella specie insussistenti (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, COGNOME, Rv. 264539-01, Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273484-01; Sez. 1, n. 18893 del 27/02/2025, COGNOME, non massimata). 1.3. Va, inoltre, rimarcata l’aspecificità della doglianza con cui la difesa afferma che il persistente radicamento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel territorio originario di insediamento comporterebbe la competenza territoriale del Tribunale di Napoli.
Deve, sul punto, rilevarsi che i giudici del riesame, muovendo dalla ricostruzione del fatto quale delineata nel capo di imputazione – cui occorre necessariamente fare riferimento anche nella fase incidentale di verifica della competenza – hanno motivatamente ritenuto che il sodalizio criminoso oggetto di indagine si sia stabilmente radicato nel territorio toscano.
Tale conclusione Ł stata raggiunta attraverso un percorso argomentativo coerente e immune da aporie logiche, valorizzando il dato, puntualmente illustrato nell’ordinanza impugnata (vedi pagg. da 27 a 43), secondo cui i componenti del RAGIONE_SOCIALE si erano stabiliti in Toscana a seguito della disarticolazione del precedente assetto RAGIONE_SOCIALE, conseguente alla c.d. faida di Ponticelli, e della successiva fase di riorganizzazione intervenuta dopo la cessazione del rapporto di collaborazione con la giustizia dei fratelli COGNOME.
Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi indiziari estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa COGNOME di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui piø gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure prospettate in sede di riesame.
1.4. Tutto ciò premesso si deve affermare che la motivazione resa sul punto si presenta conforme ai criteri che presiedono all’individuazione della competenza territoriale ed Ł insuscettibile di censura in sede di legittimità, non risultando inficiata da contraddittorietà nØ da manifesta illogicità.
Ne consegue che la competenza territoriale Ł stata correttamente individuata nel luogo di consumazione del reato piø grave tra quelli contestati, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso in esame.
Il secondo motivo ed il quarto motivo,che possono essere esaminati congiuntamente in
ragione della loro evidente connessione logico-giuridica, investono il rigetto da parte del Tribunale dell’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento dell’ordinanza applicativa della misura cautelare e, per le ragioni che seguono, risultano meritevoli di accoglimento.
2.1. Deve essere, preliminarmente, rilevato che il COGNOME Ł stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari esclusivamente in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen., con espressa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., aggravante che risulta contestata soltanto ai coindagati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Tale delimitazione dell’addebito assume rilievo decisivo ai fini della valutazione sulla legittimità dell’utilizzo delle captazioni. La fattispecie associativa contestata al ricorrente non Ł, infatti, sanzionata da una cornice edittale superiore nel massimo a cinque anni di reclusione e non rientra tra i reati per i quali l’ordinamento processuale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza.
Ne discende che le intercettazioni eseguite nell’ambito del procedimento n. 12256/2020 R.G.N.R. (Rit. 1788/2021, 314/2022 e 283/2022) potevano essere legittimamente utilizzate nei confronti del COGNOME soltanto a condizione che fosse dimostrata l’esistenza di una connessione, ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen., tra il reato di cui all’art. 416 cod. pen. contestatogli e il delitto di estorsione aggravata descritto al capo 1) dell’imputazione.
2.2. Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi che la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto integrata una siffatta ipotesi di connessione risulta connotata da mera apparenza. I giudici territoriali, infatti, si sono limitati a una affermazione del tutto assertiva, priva di un effettivo sviluppo argomentativo, affermando che: ‘ nel caso di specie, tali intercettazioni erano necessarie per accertare il delitto di estorsione per il quale Ł previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, reato che risulta connesso a quello contestato al ricorrente ‘ (vedi pag. 14 dell’ordinanza impugnata). Tale enunciazione non Ł accompagnata da alcuna indicazione circa la specifica ipotesi di connessione sostanziale ritenuta configurabile tra quelle previste dall’art. 12 cod. proc. pen. nØ dalle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento di tale conclusione.
Peraltro, dall’esame complessivo del percorso argomentativo posto a base dell’applicazione della misura cautelare non emergono elementi idonei a consentire a questa COGNOME di ricostruire autonomamente la sussistenza della dedotta connessione tra il delitto di estorsione e quello associativo contestato al COGNOME, difettando qualsiasi riferimento a dati fattuali specifici che possano sorreggere la conclusione cui sono pervenuti i giudici del riesame.
Va, in proposito, ribadito il principio, piø volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della verifica della utilizzabilità delle intercettazioni in relazione a un ‘diverso reato’ ai sensi dell’art. 270 cod. proc. pen., la connessione deve essere valutata con riferimento al reato concretamente accertato attraverso le captazioni e non già sulla base di una mera prospettazione astratta o di una possibilità meramente eventuale, esistente al momento dell’autorizzazione, che il diverso illecito ipotizzato risulti connesso con quello per cui l’intercettazione Ł stata originariamente disposta (vedi Sez. 6, n. 29194 del 19/01/2021, Rega, Rv. 281824 – 01).
2.3. Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato deve ritenersi affetto da un vizio di motivazione di natura radicale, riconducibile a una carenza assoluta dell’apparato giustificativo sul punto decisivo della sussistenza della connessione.
Secondo il consolidato insegnamento di questa COGNOME, il vizio di motivazione apparente ricorre non soltanto nelle ipotesi di totale mancanza dell’esposizione delle ragioni poste a
fondamento della decisione ma anche quando il giudice, pur formalmente enunciando un percorso argomentativo, si limiti a formule assertive, apodittiche o stereotipate, prive di un effettivo confronto con le questioni devolute e con gli elementi fattuali rilevanti del caso concreto. In tali evenienze, la motivazione, sebbene esistente sul piano meramente grafico, risulta sostanzialmente inidonea a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e, dunque, a consentire il controllo sulla correttezza e razionalità della decisione adottata (vedi fra le altre Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189-01; Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, COGNOME, Rv. 286406-01; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771 – 01).
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato si esaurisce in una affermazione di principio circa la ritenuta sussistenza della connessione tra i reati, senza che siano indicati nØ i dati fattuali concreti posti a fondamento di tale conclusione nØ l’ipotesi normativa di connessione tra quelle previste dall’art. 12 cod. proc. pen. ritenuta applicabile. Tale omissione impedisce di comprendere se la decisione sia frutto di una valutazione effettiva delle risultanze processuali ovvero di una mera adesione formale alla prospettazione accusatoria con conseguente fondatezza dei motivi di ricorso.
Il terzo ed il quinto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del motivo di impugnazione in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni.
Il sesto motivo Ł fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
I giudici del riesame, senza argomentare in alcun modo in ordine alle doglianze difensive, si sono limitati ad affermazioni di carattere assertivo, prive di un reale percorso argomentativo. 4.1. In particolare, il pericolo di reiterazione del reato Ł stato apoditticamente desunto dal solo rilievo che il COGNOME si sarebbe ‘ prestato in almeno due occasioni a trasportare del denaro per conto dei consociati avvalendosi anche del lavoro che svolge presso una società che opera all’interno delle ferrovie dello Stato ‘ (vedi pag. 56 dell’ordinanza impugnata). Tale dato fattuale Ł stato valorizzato in modo automatico, senza alcuna valutazione critica della sua concreta attitudine a fondare un giudizio prognostico di attualità e concretezza del rischio cautelare.
Non risulta, quindi, chiarito quali siano gli elementi fondanti l’attualità del pericolo della reiterazione del reato che, seppur non equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, richiede comunque una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che al di là della previsione di specifiche occasioni di recidivanza, tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, analisi che deve essere tanto piø approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (vedi in proposito Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242-01).
Emerge, invero, dal provvedimento impugnato un lasso temporale superiore ai due anni tra le due condotte addebitate al COGNOME e l’emissione della misura coercitiva che, pur non configurando una preclusione assoluta alla sua adozione, esigeva tuttavia l’evidenziazione di fattori volti a controbilanciarne la valenza.
4.2. Parimenti carente si presenta la motivazione in ordine alla scelta della misura applicata dal giudice per le indagini preliminari.
Il Tribunale si Ł limitato ad affermare, in termini del tutto generici, l’inadeguatezza di strumenti meno afflittivi rispetto agli arresti domiciliari, senza confrontarsi con le specifiche alternative prospettate dalla difesa nØ esplicitare le ragioni per le quali esse sarebbero inidonee a fronteggiare le esigenze cautelari ritenute sussistenti.
In proposito, deve evidenziarsi che, fatti salvi i casi in cui vigono presunzioni, il giudizio
prognostico cautelare in ordine alla necessità di una misura detentiva, deve essere formulato sulla base di elementi specifici inerenti al fatto, ossia non congetturali, meramente assertivi o astratti, ma desumibili dai concreti elementi processuali disponibili in base ai quali fondare la valutazione con cui si ritenga possibile che l’indagato, in caso di mancata applicazione della misura detentiva, ponga ulteriormente in pericolo o leda gli interessi sulla base dei quali la restrizione della libertà personale Ł stata disposta.
4.3. Come argomentato in precedenza, la motivazione deve dare conto, in modo puntuale e coerente, delle ragioni per le quali una determinata questione giuridica sia stata risolta in un senso piuttosto che in un altro, mediante l’esplicitazione dei presupposti fattuali valorizzati e delle norme o dei criteri interpretativi applicati. Ove tale esplicitazione manchi, ovvero si risolva in un richiamo generico a categorie giuridiche astratte, non correlate alle specificità della vicenda in esame, la motivazione degrada a mera apparenza e si traduce in una violazione dell’obbligo di motivazione imposto dagli artt. 125 e 292 cod. proc. pen.
Ne consegue che la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari ed ha confermato la misura degli arresti domiciliari, per come congegnata, non soddisfa la funzione di garanzia che l’ordinamento processuale le assegna. Essa non consente, infatti, nØ alle parti nØ al giudice di legittimità di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito nØ di verificare la sua coerenza con i parametri normativi che regolano l’accertamento dell’attualità del pericolo cautelare e la scelta della misura.
In tali termini, il percorso motivazionale seguito dal giudice del riesame nel ritenere attuale e concreto il rischio di reiterazione di reati della stessa specie, nonchØ nell’affermare la necessità degli arresti domiciliari, integra un’ipotesi di motivazione apparente che, secondo la sopra menzionata giurisprudenza, Ł equiparabile alla mancanza di motivazione e comporta l’illegittimità del provvedimento impugnato.
L’accoglimento del secondo, quarto e sesto motivo di ricorso impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l’esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 26/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME