Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25851 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25851 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 12 dicembre 2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appello
cautelare proposto da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, che in data 15 luglio 2023 ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
Il COGNOME è sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto sesto comma, cod. pen., in quanto è stato ritenuto gravemente indiziato di essere stato partecipe alla confederazione ‘ndranghetista e, in particolare, al RAGIONE_SOCIALE c.d. “dei RAGIONE_SOCIALE“, occupandosi di specifiche azioni esecutive del programma associativo e fornendo ai sodali informazioni essenziali all’organizzazione del n a rcotraffico.
La carrozzeria del RAGIONE_SOCIALE avrebbe costituito, inoltre, un punto di incontro per i sodali per pianificare le attività estorsive (come riferito dal collaborator COGNOME). Con riferimento al tentato omicidio di NOME COGNOME, al COGNOME sarebbe stato affidato il compito di prendere contatto con i parenti, affinché lo consegnassero, e di organizzare un incontro tra i parenti del predetto e gli COGNOME (così come riferito da COGNOME); altro incontro, sempre relativo al tentato omicidio di COGNOME, si sarebbe tenuto proprio all’interno della carrozzeria dell’indagato e alla sua presenza (come dichiarato da NOME COGNOME). Il COGNOME, inoltre, avrebbe svolto una funzione di intermediazione nella vicenda relativa al mancato pagamento da parte degli COGNOME di una partita di droga proveniente da Cerignola.
AVV_NOTAIO, difensore del COGNOME, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo quattro motivi e, segnatamente:
la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto intrinsecamente non attendibile il collaboratore di giustizia NOME COGNOME e la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. sul punto.
Il Tribunale di Catanzaro, infatti, avrebbe posto in essere un travisamento della prova “per invenzione”, in quanto avrebbe affermato di aver già ritenuto inattendibile il COGNOME in una «precedente ordinanza, su cui si è formato il giudicato cautelare», ma questa ordinanza sarebbe inesistente.
Proprio il Tribunale, invece, nella precedente ordinanza emessa in data 12 settembre 2023, su altro appello proposto dal COGNOME, avrebbe ritenuto attendibile il COGNOME, che ha riconosciuto il COGNOME «come vicino agli italiani e non in rapporti criminali con gli zingari, tantomeno “i RAGIONE_SOCIALE“».
Queste dichiarazioni avrebbe rilievo decisivo, ad avviso della difesa, in quanto secondo l’assunto accusatorio, il COGNOME avrebbe partecipato all’associazione a delinquere di tipo mafioso, fornendo «ai sodali informazioni
essenziali all’organizzazione del narcotraffico», nell’ambito del cd. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto intrinsecamente non attendibile NOME COGNOME e la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. sul punto.
Il COGNOME, nel corso dell’interrogatorio reso in data 30 maggio 2023, avrebbe dichiarato di conoscere il COGNOME, ma ha aggiunto che «per quanto a mia conoscenza non coinvolto nelle dinamiche associative».
Illogica sarebbe la ritenuta inattendibilità di quanto dichiarato dal COGNOME, in quanto questi era il reggente della confederazione “RAGIONE_SOCIALE” e, dunque, sarebbe stato a conoscenza di tutte le dinamiche associative riguardanti l’ambito territoriale di Cosenza.
Ad avviso del difensore, anche un soggetto non collaboratore di giustizia, peraltro, ben può rendere dichiarazioni attendibili.
La dichiarazione del COGNOME, inoltre, sarebbe riscontrata dalle dichiarazioni rese nell’istruttoria dibattimentale dal maggiore COGNOME, agente di polizia giudiziaria che ha partecipato alle indagini e che, nell’elencare i membri del RAGIONE_SOCIALE degli “italiani”, non ha menzionato il COGNOME.
la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria, in relazione alla valutazione delle sopravvenienze poste a sostegno della rivisitazione del quadro indiziario e cautelare.
Il difensore rileva che la doppia presunzione sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non potrebbe trovare applicazione a fronte di un quadro indiziario, quale quello che ricorre nella specie, fragile e non attuale.
Il difensore premette che il Tribunale ha rilevato che «le sopravvenute risultanze processuali allegate dalla difesa a sostegno della rivisitazione del quadro indiziario e cautelare non sono consolidate», ma gli elementi di novità addotti dalla difesa erano idonei a giustificare una rinnovato e integrale esame del quadro indiziario.
Il difensore rileva, tuttavia, come tale apprezzamento sia illogico, in quanto il giudizio cautelare, per sua natura, si fonda su elementi «non consolidati».
l’inosservanza degli artt. 416-bis cod. pen., 273 e 310 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in ordine alla gravità indizia del reato associativo.
Il quadro cautelare consolidatosi nei confronti del COGNOME sarebbe inidoneo a dimostrare l’effettiva, concreta e stabile partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, secondo i principi enunciati dalle Sezioni unite nella sentenza Modaffari (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).
Non vi sarebbe, peraltro, alcuna prova che il COGNOME abbia ricevuto alcun
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compenso per lo svolgimento degli asseriti compiti esecutivi del piano criminoso.
In data 17 aprile 2024 il difensore ha depositato motivi aggiunti, deducendo l’assenza di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, «riportate nell’atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen.».
Il difensore deduce che NOME COGNOME, collaboratore di giustizia e partecipe al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, nonché moglie di NOME COGNOME – anch’egli collaboratore di giustizia – nell’ambito del proc. pen. n. 430/19 R.G.N.R., avrebbe escluso la partecipazione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE c.RAGIONE_SOCIALE. “RAGIONE_SOCIALE“.
Il collaboratore di giustizia NOME COGNOME, inoltre, in riferimento alla vicenda del tentato omicidio di NOME COGNOME, circostanza ritenuta, nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, elemento essenziale e di riferimento dal quale desumere il collegamento dell’odierno ricorrente con la criminalità organizzata, in data 13 settembre 2017 avrebbe reso una terza versione dei fatti, che seppur coincidente a livello temporale con le altre dichiarazioni (quelle dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME) – due giorni dopo il tentato omicidio -, escluderebbe completamente il coinvolgimento del COGNOME nella vicenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Con il secondo motivo di ricorso, il difensore ha dedotto la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale h ritenuto intrinsecamente non attendibile NOME COGNOME e la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. sul punto.
Il motivo è inammissibile.
Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, non confrontandosi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, si è limitato a sollecitare la Corte di legittimità a un rinnovato esame degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, mediante un confronto diretto con gli stessi.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997,
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COGNOME, Rv. 207944).
Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrent come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Il Tribunale di Catanzaro ha, peraltro, congruamente motivato l’inidoneità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME e le dichiarazioni dell’agente di Pg. COGNOME a fondare una rivisitazione del quadro cautelare.
Il Tribunale ha, infatti, non certo illogicamente rilevato che il COGNOME si era limitato a non inserire la figura del COGNOME nel RAGIONE_SOCIALE degli “Italiani”, ma questo rilievo non comprovava l’assunto difensivo della estraneità del ricorrente al complesso contesto criminoso descritto.
Secondo la contestazione cautelare, infatti, l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE contestata era «articolata in diversi gruppi funzionalmente autonomi ma organicamente confederati e tutti riconducibili al vertice rappresentato da COGNOME NOME».
Il Tribunale, inoltre, ha non illogicamente ritenuto le dichiarazioni del COGNOME inidonee a disarticolare l’impianto accusatorio, in quanto non erano emersi allo stato riscontri a quanto dal medesimo dichiarato.
Con il primo motivo il difensore ha dedotto la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto intrinsecamente non attendibile il collaboratore di giustizia NOME COGNOME e la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. sul punto.
5. Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha, infatti, motivato in modo solo apparente l’inattendibilità delle dichiarazioni del COGNOME, limitandosi a rilevare che la stessa era stata già ritenuta con precedente ordinanza, sulla quale si era formato il giudicato cautelare.
La mancata indicazione dell’ordinanza atta a fondare la preclusione invocata rende, tuttavia, la motivazione sul punto solo apparente e non consente al giudice di legittimità di operare alcun controllo di coerenza e di legittimità.
L’ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata con riferimento alla motivazione relativa al motivo di appello fondato sulle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME.
Con il motivo aggiunto il difensore ha, inoltre, dedotto la mancanza della motivazione, in quanto il Tribunale cautelare avrebbe omesso di motivare in ordine
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alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, riportate nell’atto di appello.
7. Anche questo motivo è fondato.
L’ordinanza impugnata è, infatti, rimasta del tutto silente sul motivo di appello fondato su tali dichiarazioni e il tema ha una valenza potenzialmente decisiva ai fini della conferma o del ridimensionamento del quadro indiziario nei confronti del ricorrente.
Anche su tale punto, dunque, l’ordinanza impugnata deve essere annullata. L’accoglimento di tali motivi di ricorso determina l’assorbimento delle ulteriori censure proposte dal ricorrente, relative all’idoneità delle condotte ascritte all’imputato a integrare una forma di concorso punibile al sodalizio RAGIONE_SOCIALE indicato e al riflesso di tali valutazioni sulla diagnosi cautelare, in quanto le stesse postulano logicamente e giuridicamente la previa determinazione del quadro indiziario contestato al ricorrente.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro sui punti sopra evidenziati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2024.