Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24286 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 settembre 2023, il Tribunale di Catanzaro, nel rigettare l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l’istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di COGNOME NOME, in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Avverso l’ordinanza, il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione e l’inosservanza della legge penale, in relazione agli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen.
Rappresenta che l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto era stata basata sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME. Il COGNOME aveva riferito che: tra il 2014 e il 2015, il COGNOME aveva subito un “pestaggio” da parte degli uomini appartenenti al clan, perché responsabile di aver venduto eroina “sottobanco”; successivamente a questo episodio era stato allontanato dal clan. Il COGNOME aveva riferito di non conoscere il COGNOME.
Il Tribunale, tuttavia, aveva ritenuto non dimostrato il definitivo allontanamento dell’imputato dal sodalizio criminale.
Tanto premesso, il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il COGNOME era stato stabilmente inserito nell’associazione fino alla data del suo arresto e che aveva dichiarato che, successivamente al pestaggio, il COGNOME era stato allontanato dal clan. Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto del ruolo di spicco rivestito dal COGNOME nell’ambito del sodalizio criminale.
Il ricorrente sostiene che, dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, emergerebbe con evidenza la prova contraria che consente di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha presentato una memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
L’unico motivo è fondato.
Palese, infatti, è il vizio di motivazione che affligge il provvedimento impugnato.
Il Tribunale, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOME, si è limitato ad affermare che esse «appaiono di natura neutra».
Quanto alle dichiarazioni del COGNOME, il Tribunale ha reso la seguente motivazione: «occorre evidenziare che le stesse afferiscono a un episodio in cui l’indagato ha subito un regolamento di conti e pur affermando che è stato allontanato non è prova della rescissione della consorteria».
Le dichiarazioni in questione e, in particolare quelle del COGNOME, assumevano un indubbio rilievo rispetto alla circostanza che intendeva dimostrare la difesa: la rescissione del rapporto che legava l’indagato al clan.
Ebbene, il Tribunale riconosce che il collaboratore aveva affermato che il COGNOME era stato allontanato dal clan, esponendone anche le ragioni, legate a un «regolamento di conti» all’interno del sodalizio criminale, ma poi non chiarisce perché tali dichiarazioni non assumerebbero rilievo.
Il Tribunale, infatti, si è limitato ad affermare che esse non costituirebbero «prova della rescissione dalla consorteria», senza spiegarne i motivi. Non è dato comprendere se il Tribunale ponga in dubbio l’attendibilità intrinseca di tali dichiarazioni, le ritenga insufficienti a dimostrare la circostanza dedotta dalla difesa oppure smentite da altre risultanze.
Risulta, dunque, evidente che il provvedimento impugnato sia corredato da una motivazione solo apparente, basata su asserzioni apodittiche e priva di una valutazione critica e argomentata degli elementi addotti dalla difesa.
Al riguardo, va ribadito che la motivazione è apparente e, dunque, inesistente «quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, COGNOME, Rv. 265322; Sez. 6, n. 18190 del 04/04/2012, Marino, Rv. 253006).
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 26 marzo 2024.