Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1070 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1070 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il 20/05/1978
avverso il decreto del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il riccrso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con il decreto indicato in epigrafe, riformando parzialmente quello emesso dal Tribunale di Torino il 17 ottobre 2023 e a :floellato da NOME COGNOME revocava la misura della sorveglianza :;peciale applicatagli, mentre confermava la confisca, disposta ai sensi dell’art. 24, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dell’autovettura Fiat 500X, intestata a NOME COGNOME sul presupposto che tale bene fosse nella disponibilità di detto proposto e fosse stato da lui acquistato con proventi di origine ingiustificata, nel periodo di manifestazione della sua GLYPH pericolosità qualificata dall’appartenenza ad un’associazione ‘ndranghetista con ramificazioni ad Asti; pericolosità tuttavia non più attuale, non ricorrendo elementi sintomatici successivamente all’anno 2019.
Avverso il decreto propone ricorso per cassazione NOME COGNOME denunziando violazione dell’art. 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché mera apparenza della motivazione, sulla base di rilievi che si rivolgono all’individ ;azione del presupposto della pericolosità secondo la rilevata perinnetrazione temporale.
Nel ricorso si deduce che i giudici di merito hanno menzionato elemer ti tratti da un procedimento penale all’esito del quale lo stesso COGNOME era stato definitivamente assolto dal reato di cui all’art. 416-bis, cod. pen., senza misurarsi con le ragioni della precedente decisione favorevole e, comunque, rappre3entare il verificarsi di condotte causalmente idonee all’effettivo contributo associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Va, anzitutto, rilevato che non possono essere condivise le con Jusioni esposte nella requisitoria depositata dal Procuratore generale, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, stante la rappresen::azione di doglianze rivolte solo all’accertamento delle pericolosità sociale del ricc rrente, a fronte di una decisione di secondo grado che ha escluso la misura personale.
Di contro, occorre considerare che l’accertamento della pericolosità sociale e la sua perimetrazione cronologica, all’atto dell’acquisto del bene oggetto della confisca di prevenzione, attiene alla verifica del primo presupposto per disporre tale misura (fra le altre, Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, COGNOME Rv. 262605 – 01), sicché nella specie il ricorrente, che si è visto confermare la statuizione di confisca, è legittimato e ha certamente interesse a proporre le
censure sui temi di cui sopra, derivandone dall’accoglimento l’annullamento del decisione sfavorevole di natura patrimoniale ancora gravante a suo carico
Secondo quanto esposto nel provvedimento impugnato, COGNOME a, pur essendo stato assolto per non aver commesso il fatto dall’imputazione del r lat cui all’art. 416-bis, cod. pen., fondata sulle stesse risultanze rappresentate di prevenzione, dovrebbe ritenersi raggiunto, nel periodo cui si riferisco l risultanze, da indizi di appartenenza all’associazione di ‘ndrangheta COGNOME –COGNOME COGNOME, avendo posto in essere condotte funzionali agli scopi della stesszi.
Al riguardo, la Corte di merito osserva che COGNOME, su richiesta di COGNOME, semplicemente si adoperava per trovare una sistemazione a tale NOME COGNOME e per fargli da autista, durante un suo breve soggiorno. Fa poi riferimento ad un incontro fra gli esponenti della cosca, senza illustrare le circostanze da cui dovrebbero desumersi coinvolgimenti del ricorrente in qualche modo funz onali al programma associativo. Nulla di apprezzabile precisa a proposito del significato della conversazione sui “documenti” di cui nel prosieguo fa solamente cen io.
In ragione di tali assenza di spiegazioni, ci si è del tutto sottratti all’osservanz dell’insegnamento al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui il giudice della prevenzione, attesa l’autonomia tra procedimento penale e quello di prevenzione, può sì valutare diversamente i fatti già oggetto di esame in un procedimento penale definito con sentenza di assoluzione, ma sennpreché fatti risultino delineati con sufficiente chiarezza nella loro oggettività e non sia lo sta già ritenuti, sulla base degli stessi elementi, storicamente insussistenti .n sede penale (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280145).
Pertanto, alla stregua delle osservazioni svolte, che danno conio della mancanza di ogni giustificazione in ordine ai requisiti essenziali della decisione, la motivazione del decreto deve ritenersi apparente, con la conseguenza che ricorre la nullità di tale provvedimento nei termini in cui viene denunziata con il ricorso.
Il decreto impugnato va, dunque, annullato con rinvio per nuovo Jiudizio alla Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio all3 Corte di appello di Torino.
Così deciso il 04/12/2024.