Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25959 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25959 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAOLA il 27/05/1980
avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d’appello di Catanzaro
Udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
Udito il P.G., NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 28 novembre 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 10 ottobre 2022 con cui il Tribunale’ di Paola ha condannato NOME COGNOME per il reato dell’art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per la violazione di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta a suo carico. Il fatto è avvenuto il 29 settembre 2018.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di elemento psicologico, rileva che la motivazione della sentenza è composta solo di affermazioni generali, evidenzia che l’intestazione della sentenza contiene un’imputazione diversa (per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. con la descrizione di una condotta realmente tenuta dall’imputato ma giudicata in altro processo) da quella di cui
è stato ritenuto responsabile l’imputato, deduce che in atto di appello non si era sostenuto che l’imputato dormisse quando ha ricevuto il controllo di polizia ma che non si fosse raggiunta la prova che non fosse in casa.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., perchè la motivazione usa una formula di stile ed è nella sostanza assertiva.
3. La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione orale.
Con memoria scritta, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota scritta il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME ha replicato alla requisitoria del Procuratore generale ed insistito per l’accoglimento del ricorso.
Nel corso della discussione orale il P.G., NOME COGNOME si è riportata alla nota scritta ed ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME ha inviato nota di cortesia con cui ha comunicato alla Corte che non sarebbe stato presente in udienza per ragioni personali, che ha indicato, senza invocare, e documentare, un legittimo impedimento.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
E’ fondato, in particolare, il primo motivo, che evidenzia la natura apparente della motivazione.
La motivazione della sentenza impugnata è, infatti, costituita da frasi di carattere generale, prive di qualsiasi riferimento al caso concreto, e che non consentono di comprendere se i motivi di appello siano stati effettivamente valutati.
Nella motivazione della sentenza impugnata non si controdeduce, infatti, in alcun modo sull’argomento proposto nell’atto di appello, secondo cui è stato lo stesso imputato a telefonare la notte dei fatti alla centrale operativa per segnalare la sua presenza in casa, circostanza da cui si dovrebbe dedurre che COGNOME era in casa oppure si dovrebbe spiegare come COGNOME possa esser venuto a conoscenza del controllo, se non era in casa.
Nella motivazione della sentenza impugnata non si controdeduce, inoltre, sull’argomento dei motivi di appello, secondo cui l’imputato potrebbe aver trascorso la notte nell’abitazione della compagna e del suocero, ed in cui vivevano anche le sue figlie, e che una interpretazione ragionata delle norme sulle misure di prevenzione dovrebbe condurre a ritenere che un tale comportamento non integri violazione della misura di prevenzione, perchè anche l’abitazione delle figlie dovrebbe ritenersi “dimora” in cui il prevenuto era autorizzato a rimanere in orario notturno.
Non è detto che questi argomenti siano corretti, ma essi sono stati comunque proposti nell’atto di appello, e su di essi non vi è alcuna valutazione nella sentenza
impugnata, che usa frasi generali, adatte ad ogni tipo di sentenza di conferma di una condanna per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, e che non rivelano l’esame
delle peculiarità del caso concreto che poneva questo particolare giudizio.
L’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’atto di appello avrebbe sostenuto che il prevenuto non ha sentito il campanello perché dormiva non è, infatti,
congruente con i motivi di appello, che aveva speso altri argomenti, sopra riportati, e che non sono stati presi in considerazione in sentenza.
In definitiva, la sentenza impugnata, oltre a contenere nella intestazione la indicazione di una imputazione diversa da quella per cui è stato processato l’imputato in
violazione dell’art. 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed oltre a contenere un errore nella indicazione della pena inflitta dal giudice di primo grado (che è di 1 anno di
reclusione, e non di 1 mese di reclusione, come scritto al terzo rigo della motivazione), è
totalmente priva di passaggi che dimostrino sia stata svolta quella attività
contro
argomentativa che caratterizza il lavoro del giudice dell’impugnazione quando respinge o dichiara inammissibile un appello o un ricorso.
Si è, pertanto, in presenza di una motivazione del tutto mancante o comunque apparente, atteso che “in tema di sentenza di appello, incorre in una motivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso” (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, COGNOME, Rv. 286406 – 01), e nel caso in esame l’apparenza della motivazione è ancora più evidente che nel caso della pronuncia COGNOME, perché la sentenza impugnata neanche ha passato in rassegna gli elementi di prova assunti nel giudizio di primo grado, limitandosi soltanto a ribadirne le conclusioni.
Ne consegue che la sentenza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e che la stessa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Il secondo motivo è assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così è deciso, 12/06/2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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CARMINE RUSSO
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezi2le Penale
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