Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7677 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7677 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Milazzo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte di appello di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta del difensore del ricorrente, ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis , cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo in via preliminare declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e, in ogni caso, l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 12/12/2024 con la quale, all’esito di giudizio dibattimentale, NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del delitto di truffa di cui al capo 1) di imputazione e condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa, condizionalmente sospesa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si lamenta l’assenza di motivazione nella sentenza impugnata in ordine alle censure difensive che erano state dedotte con il primo motivo dell’atto di appello in punto di giudizio di responsabilità.
La Corte territoriale si è limitata ad una generica conferma della sentenza di primo grado con mero e acritico rinvio alla stessa, senza alcun confronto e valutazione delle specifiche doglianze dell’appellante , che si è tradotto in una motivazione inesistente o comunque solo apparente.
In particolare, con l’atto di gravame (riportato integralmente nelle note 1 e 2 del ricorso qui in esame per la parte di interesse) si era, in primo luogo, evidenziata l ‘ inattendibilità del testimone COGNOME indicando le ripetute contraddizioni e, in secondo luogo, si era censurata la valenza probatoria dei due verbali redatti dai carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto in data 03/03/2018 e 29/06/2018 sui quali il giudice di primo grado aveva ritenuto provata la presenza dell’imputato all’interno dell’uff icio postale al momento dell’ operazione fraudolenta dando conto che le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza presentavano discrasie evidenti in ordine all’orario.
Con riferimento a tali rilievi la Corte di appello non si è pronunciata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il giudice di primo grado ha fondato il giudizio di responsabilità per il delitto di truffa contestato al capo 1) di imputazione sulla valutazione congiunta della testimonianza resa da l direttore dell’ufficio postale NOME COGNOME e delle immagini estratte dai due sistemi videosorveglianza collocati posti nei pressi di tale ufficio (contenute nelle annotazioni di polizia giudiziaria del 3 marzo 2018 e del 29 giugno 2018); ha ritenuto che tali prove di natura dichiarativa e
documentale dimostrassero la presenza dell’imputato in tale luogo nel momento in cui era stata realizzata l’operazione di negoziazione di un vaglia postale clonato del valore di euro 35.400,00 alla quale egli aveva personalmente partecipato, in concorso con tale sedicente COGNOME NOME, spendendo la propria qualità di cliente affidabile e così inducendo in errore l’operatore dell’ufficio postale sulla genuinità del titolo.
Con l’atto di appello, la valenza di tali elementi probatori era censurata con due precise deduzioni e cioè assumendo, da un lato, che la deposizione del testimone COGNOME era inattendibile in ragione di intrinseche contraddizioni specificamente indicate (pagg. 1 e 2 dell’atto di gravame) e, dall’altro, che le due informative di polizia giudiziaria contenenti le immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza presentavano discrasie temporali (precisamente descritte) che non consentivano, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, di collocare con certezza l’imputato all’interno del locale dell’ufficio postale proprio nell’orario in cui si era realizzata l’operazione fraudolenta (pagg. da 4 a 6 dell’atto di gravame).
Rispetto a tali specifici rilievi sui quali si incentrava la censura in punto di giudizio di responsabilità devoluta con il gravame, i giudici di secondo grado hanno totalmente omesso di pronunciarsi.
La sentenza impugnata, dopo avere ripercorso le risultanze fattuali riportate nella pronuncia di primo grado (pag. 3) ed avere sommariamente riportato i motivi di appello (pag. 4), ha richiamato astratti princìpi di diritto in tema di elementi costitutivi del delitto di truffa (pagg. 4 e 5) per poi assumere che, nel caso di specie, il compendio probatorio dava conto della presenza dell’imputato nel corso nell’operazione fraudolenta materialmente compiuta dal complice (qualificatosi agli operatori dell’ufficio postale con falsa identità) e da lui stesso agevolata.
Nessun cenno si rinviene in merito alle deduzioni difensive contenute nell’atto di appello e sviluppate rispetto ai due elementi fondanti il giudizio di responsabilità e, dunque, aventi chiaro carattere di decisività.
La motivazione della sentenza impugnata è quindi apparente avendo omesso di confrontarsi con le doglianze specifiche prospettate con il gravame, anche solo per affermarne l’infondatezza.
In ragione del rilevato vizio di motivazione , consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Messina che provvederà a colmare la lacuna argomentativa nei termini sopra indicati.
Diversamente da quanto prospettato dal difensore in sede di discussione orale, il reato per il quale è intervenuta condanna non è ad oggi estinto per intervenuta prescrizione.
Il delitto di truffa risulta essere stato commesso il 27/02/2018 e il termine di prescrizione massimo (in ragione delle intervenute cause interruttive e in assenza di contestazione di recidiva qualificata) è pari ad anni 7 e mesi 6 decorrente da tale data, in scadenza il 27/08/2025 . Peraltro, in ossequio all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01), nella fattispecie occorre tenere conto di giorni 382 di sospensione (decorrenti dal 28 marzo 2024, giorno del deposito della sentenza di primo grado, al 14 aprile 2025, data della pronuncia di appello), dell’ulteriore sospensione di 311 giorni (decorrenti dal 14 aprile 2025, stante la motivazione contestuale della sentenza di appello, alla data odierna) e, infine, di ulteriori giorni 60 di sospensione per rinvio disposto in primo grado all’udienza del 21 maggio 2023 a seguito di impedimento professionale del difensore (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913-01).
Il reato, considerati i complessivi 753 giorni di sospensione da aggiungersi alla data del 27/08/2025 si estinguerà, dunque, per prescrizione, solo in data 19 settembre 2027.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.
Così deciso il giorno 19/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME