Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 21863 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato a Lezhe (Albania) il DATA_NASCITA
NOME, nato a Shkoder (Albania) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/09/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 15 maggio 2022 del Tribunale di Sondrio che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME ed NOME COGNOME per due reati di furto in abitazione, uno tentato e l’altro consumato, avvenuti tra il 28 ed il 29 febbraio 2016 ed aggravati dalla violenza sulle cose, dal numero dei partecipanti e dall’avere gli imputati approfittato di condizioni di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa e, ritenuta la continuazione tra i reati, li avev condannati alla pena ritenuta di giustizia.
L
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la mancanza o mera apparenza della motivazione, inidonea a consentire di comprendere quale sia stato l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale, essendosi quest limitata a ribadire il contenuto della sentenza di primo grado, senza alcun vaglio critico delle censure contenute nell’atto di appello.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancata acquisizione di una prova decisiva, costituita dai tracciati gps dell’autovettura utilizzata da due imputati.
I tracciati, afferma il ricorrente, non sono stati acquisiti, sebbene su di ess si fondasse principalmente l’ipotesi accusatoria; il Tribunale si è limitato a recepire le dichiarazioni degli appartenenti alle forze dell’ordine, nonostante l’acquisizione fosse stata chiesta dai difensori.
Peraltro, la Corte di appello, alla quale pure era stata avanzata richiesta di acquisizione, non ha provveduto sull’istanza, neppure rigettandola.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che anche in relazione a tale punto della decisione la Corte territoriale si sarebbe limitata a ripetere la motivazione della sentenza di primo grado, senza valutare gli elementi a tal fine addotti dal’a difesa.
Anche NOME COGNOME ha proposto ricorso, attraverso il suo difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza di appello ed affidardo le sue censure a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della mancanza o mera apparenza della motivazione, ribadendo quanto già sostenuto dal coimputato nel suo primo motivo di impugnazione ed aggiungendo che nella sentenza di secondo grado neppure vengono sintetizzati i motivi di appello e che la proposizione utilizzata per rigettare i gravami risulta così generica ed apodittica da poter essere utilizzata per giustificare il rigetto di qualsiasi appello cont qualunque sentenza di primo grado, non venendo affatto illustrate le ragioni del rigetto dei motivi di gravame ed in particolare di quelli relativi all’alibi fornit due odierni ricorrenti; neppure risulta motivato l’omesso accoglimento dell’istanza di acquisizione dei tracciati GPS.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omessa motivazione del rigetto dell’istanza di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi la Corte territoriale limitata a richiamare sul punto la motivazione del Tribunale, senza affrontare le censure dell’appellante.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancata acquisizione dei tracciati GPS, sostenendo che si tratterebbe di una prova decisiva onde dimostrare che gli imputati si trovavano in una località diversa da quella ove era stato commesso il tentato furto. Anche in ordine a tale istanza probatoria la Corte di appello non avrebbe motivato.
4. I difensori degli imputati non sono comparsi in udienza, ma entrambi hanno fatto pervenire istanza di rinvio per legittimo impedimento. Le loro istanze sono state rigettate con ordinanza di cui è stata data lettura in udienza; in particolare, si è osservato che l’AVV_NOTAIO aveva allegato un impedimento per concomitante impegno professionale senza specificare le ragioni per cui non aveva potuto designare quale sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. un difensore cassazionista, non collega di studio, mentre l’AVV_NOTAIO aveva allegato un impedimento per ragioni di salute non “serie, imprevedibili e attuali” (Sez. Un. 41432 del 21/07/2016, Rv. 267747), giacché la documentazione allegata faceva riferimento generico a “esiti di lombosciatalgia acuta”, con suggerimento relativo alla circostanza che è “sconsigliabile ogni spostamento …..per periodi di tempo oltre l’ordinario”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo dei due ricorsi è fondato.
In presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d’appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio al motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l’atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l’obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 274719).
Nel caso di specie, entrambi i ricorrenti, con i rispettivi atti di appello, hanno sostenuto che fino alle ore 4 o 5 del mattino in cui erano stati commessi i due delitti essi si trovavano insieme per vedere la partita Juventus-Inter presso l’abitazione di alcuni loro conoscenti che, sentiti quali testimoni, avevano confermato l’alibi. Quanto alla conversazione ambientale intercettata a bordo dell’automobile del NOME, nel corso della quale questi esprimeva il timore di imbattersi nelle forze dell’ordine, egli, secondo la prospettazione difensiva, non voleva che NOME, un loro amico, salisse a bordo della sua automobile perché era privo di documenti e brillo, al pari dello stesso COGNOME, e temeva che, a seguito di un eventuale controllo ad opera della polizia stradale, gli venisse
revocata la patente, che solo da poco gli era stata restituita. Lo stesso Tribunale aveva ritenuto solo plausibile la presenza dei due imputati nella località ove erano stati commessi i furti e dal tracciato del GPS poteva evincersi la bontà della tesi sostenuta dai due imputati.
La sentenza del Tribunale aveva pure affermato che nella intercettazione ambientale era menzionata non la partita tra Inter e Juventus, ma quella tra Juventus e Bayern-Monaco e che pertanto la versione fattuale addotta dai due imputati era solo una scusa ed essi non avevano visto alcuna partita; con l’atto di appello si era dedotto che nella conversazione intercettata si usa il verbo al tempo passato ed effettivamente cinque giorni prima era stata disputata la partita tra Juventus e Bayern-Monaco.
Su queste e su altre censure contenute negli atti di appello dei due imputati la Corte territoriale tace del tutto, limitandosi a riportare la motivazione de Tribunale ed ad esprimere in poche righe la propria incondizionata adesione ad essa, senza affrontare le censure contenute nei gravami e senza indicare le ragioni della loro infondatezza, cosicché la motivazione risulta meramente apparente.
La fondatezza del primo motivo di entrambi i ricorsi impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M-
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 26/03/2024.