Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27687 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lamon il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/09/2023 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, accogliendo l’appello proposto dalla parte civile NOME COGNOME, ha riformato ai soli effetti civili la sentenza del 5 aprile 2017 del Tribunale di Belluno che aveva prosciolto NOME COGNOME dalle imputazioni di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa perché i fatti non costituivano reato.
In particolare, la Corte di appello, ritenuta sussistente la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 483 cod. pen., lo condannato al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, in favore della parte civile.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della prova, anche in conseguenza del travisamento della prova.
In particolare, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmat dall’imputato, quest’ultimo aveva attestato di essere l’esclusivo proprietario dell’immobile censito in Catasto nel territorio del Comune di Lamon, foglio 45, mappale 193, in INDIRIZZO, che effettivamente era di proprietà dell’imputato. La domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica era stata firmata dall’imputato quale proprietario e quale esecutore delle opere.
La pratica volta al rilascio del permesso in sanatoria era stata, invece, presentata dal COGNOME in qualità di esecutore delle opere, ossia quale responsabile dell’abuso ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
La Corte di appello aveva, invece, travisato il contenuto delle prove documentali, mentre l’imputato aveva attestato circostanze vere nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
In ogni caso, poi, i provvedimenti di sanatoria e compatibilità ambientale erano stati rilasciati al COGNOME non quale proprietario dell’area sulla quale era stata realizzata l’opera abusiva, ma in qualità di responsabile dell’abuso, ai sensi della disposizione sopra citata.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 483 cod. pen., sostenendo l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
La falsità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva non vale ad integrare il reato di cui all’art. 483 cod. pen., potendo semmai sussistere il reato di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000.
In ogni caso, l’imputato aveva agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto, quale autore della sopraelevazione del muro di confine tra la sua proprietà e quella della parte civile, che pure aveva sottoscritto le tavole progettuali presentate con l’istanza del 25 agosto 2003 volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire, manifestando in tal modo il suo assenso alla esecuzione dell’opera, come confermato da diversi testimoni. Quando nel 2011 il ricorrente aveva presentato la istanza di sanatoria, egli aveva ritenuto di operare con il consenso del confinante.
Peraltro, nel 2011 era pendente tra l’imputato e il confinante un giudizio civile volto ad accertare chi dei due fosse proprietario del muro al confine.
Peraltro, il dolo andava escluso anche perché la autocertificazione era stata
redatta su un modulo prestampato.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mera apparenza della motivazione costituita da un’affermazione apodittica in ordine alla penale responsabilità del ricorrente, inidonea a far comprendere l’iter logico-giuridico che ha portato alla decisione.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine alla sua responsabilità civile.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente si duole dell’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il terzo motivo di ricorso è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata si limita ad affermare in modo apodittico che dall’istruttoria dibattimentale sarebbe emersa la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. Non si precis quali sarebbero le prove rilevanti e non si spiega perché da esse si ricaverebbe la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato. Neppure la Corte di appello si confronta in alcun modo con le ragioni addotte dal Tribunale a sostegno della pronuncia di assoluzione.
La motivazione della sentenza impugnata risulta meramente apparente, non essendo essa in grado di far comprendere quale sia stato l’iter logico-giuridico della decisione.
La sentenza impugnata risulta, quindi, affetta da nullità ai sensi dell’art 125, comma 3, cod. proc.pen.
La sentenza impugnata deve essere annullata e deve disporsi il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 14/05/2024.