Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34928 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34928 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 17/09/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato ad Avellino il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/01/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza emessa in data 28 aprile 2022, ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 356 e 479 cod. pen.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza deliberata in data 12 aprile 2023 in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha assolto NOME COGNOME in considerazione RAGIONE_SOCIALEa ritenuta insussistenza dei reati contestati.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 novembre 2023, ha disposto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa predetta sentenza in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza da parte deigiudici di appello RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione rafforzata.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 gennaio 2025 con cui la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa, in data 28 aprile 2022, dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen., previa declaratoria RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta prescrizione dei reati di cui all’art. 355 cod. pen., così riqualificati i fatti descritti nei capi A) e B) RAGIONE_SOCIALEa rubrica.
5.Il ricorrente, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione di legge nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato per il reato di cui al capo C).
La Corte territoriale, interpretando erroneamente la documentazione amministrativa in atti relativa ai contratti di pubblica fornitura di cui al capo di imputazione, si sarebbe limitata a
riprodurre, con argomentazioni apodittiche e congetturali, la motivazione del primo giudice senza tenere conto degli specifici motivi di gravame.
I giudici di appello, in particolare, avrebbero erroneamente ignorato che l’asserita mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione contrattuale non sarebbe imputabile al ricorrente ma ‘ eventualmente imputabile al committente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE congiuntamente a rilevanti cause di forza maggiore ‘ (vedi pag. 15 del ricorso).
5.1. La motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui i giudici di appello, dopo aver espressamente riconosciuto l’insussistenza di condotte fraudolente con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di cui all’art. 356 cod. pen., hanno affermato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo dei reati di falso che si collocherebbe tra ‘ dolo e colpa ‘.
Tale elemento soggettivo, a giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito, sarebbe desumibile dal fatto che l’attività di formazione descritta al capo A) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione sarebbe stata determinata dal COGNOME in quantità vistosamente sproporzionata rispetto alla sua effettiva fattibilità e dal fatto che tale attività sarebbe stata svolta in ‘ quantità infinitesimale rispetto al totale RAGIONE_SOCIALEe ore programmate e alla platea dei beneficiari ‘ (vedi pag. 16 del ricorso).
Tali apodittiche affermazioni non terrebbero conto del fatto che l’interesse pubblico posto a fondamento del contratto di appalto e RAGIONE_SOCIALEa determinazione dirigenziale n. 691/2015 era volto alla realizzazione di tre filmati divulgativi per la sicurezza stradale destinati ad un pubblico giovanile e di una correlata attività di formazione destinata al personale RAGIONE_SOCIALEa polizia RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
I giudici di appello avrebbero ignorato che tale attività di formazione sarebbe stata offerta dalla società RAGIONE_SOCIALE in un’ottica di disponibilità e fidelizzazione del RAGIONE_SOCIALE con cui la menzionata società lavorava da anni.
Il percorso formativo, peraltro, si sarebbe articolato in parte mediante lezioni frontali da svolgere in diverse sedi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in parte attraverso esercitazioni pratiche sul campo attraverso progetti di diversa natura realizzati i luoghi diversi, come espressamente indicato nella relazione tecnico-illustrativa.
A giudizio RAGIONE_SOCIALEa difesa, il COGNOME avrebbe correttamente ritenuto che, l’offerta formativa RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, pur costituendo uno sforzo gravoso per il RAGIONE_SOCIALE, costituisse un indubbio vantaggio per il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
5.2. ¨ stato, inoltre, evidenziato che: 1) la parte preponderante RAGIONE_SOCIALEa prestazione richiesta alla società RAGIONE_SOCIALE era costituita dalla realizzazione dei filmati mentre la parte formativa rappresentava solo il 19% del punteggio indicato nel verbale di gara 2) il dato quantitativo equalitativo RAGIONE_SOCIALE‘attività di formazione, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura accessoria RAGIONE_SOCIALEa stessa, non Ł mai stato specificato dalla parte pubblica 3) l’atto disciplinare di gara non conteneva alcuna determinazione in ordine al numero di ore di formazione 4) l’interesse pubblico poteva essere garantito attraverso qualsiasi prestazione rientrante nell’attività di supporto destinata ai formatori di educazione stradale RAGIONE_SOCIALEa polizia RAGIONE_SOCIALE per l’utilizzo del linguaggio filmico nell’attività educativa 5) la menzione RAGIONE_SOCIALEe 200 ore di formazione offerte dalla RAGIONE_SOCIALE Ł stata indicata esclusivamente nella proposta avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE e nella relazione tecnica allegato al contratto di appalto.
A giudizio RAGIONE_SOCIALEa difesa, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe funzioni diverse del bando (che fissa le regole RAGIONE_SOCIALEa gara), del disciplinare di gara (che disciplina il procedimento di gara) e del capitolato speciale di appalto (che integra le disposizioni del bando con esclusivo riferimento agli aspetti tecnici) nØ RAGIONE_SOCIALEa prevalenza del bando di gara rispetto al capitolato speciale, atto che può assumere esclusivamente una funzione integrativa ma non modificativa del bando, come espressamente previsto dall’art. 82 del
d.l.gs. 36/2023 ed affermato in data 26 luglio 2023 dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La difesa ha affermato, inoltre, che la partecipazione degli istruttori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era facoltativa in considerazione del fatto che le ore di formazione obbligatoria -che non potevano superare le 42 ai sensi dall’art. 8 del contratto di lavoro decentrato- erano già state ampiamente svolte, come riferito dai testimoni COGNOME e COGNOME.
Infine, Ł stato evidenziato che il corso di formazione tradizionale, con le ore offerte dalla RAGIONE_SOCIALE, non era attuabile sia perchØ le materie indicate dalla società erano state già trattate nel triennio precedente sia perchØ la determinazione dirigenziale n. 10/2013 prevedeva che l’attività formativa fosse attuata esclusivamente tramite la valorizzazione di personale interno.
5.3. I giudici di appello avrebbero totalmente ignorato le risultanze probatorie che dimostrerebbero l’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività formativa e renderebbero inevitabile l’assoluzione del COGNOME in relazione al reato di falso, in assenza di alcuna argomentazione in ordine all’eventuale irrilevanza di tali prove.
A giudizio RAGIONE_SOCIALEa difesa, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dei seguenti dati logicofattuali emersi dall’attività istruttoria:
·NOME COGNOME non ha mai assunto il ruolo di RUP nella procedura di appalto, ruolo ricoperto dalla dottoressa NOME COGNOME;
·la parte preponderante RAGIONE_SOCIALEa prestazione richiesta alla società RAGIONE_SOCIALE (realizzazione dei 3 Dvd) Ł stata correttamente attuata in data anteriore a quella in cui veniva disposta la liquidazione da parte del COGNOME (maggio 2016);
·la società RAGIONE_SOCIALE, senza chiedere alcun ulteriore compenso, ha predisposto altri 2 Dvd rispetto a quelli originariamente pattuiti, richiesti dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE solo dopo la firma del contratto (circostanza riferita dai testi COGNOME e COGNOME);
·nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari sono state acquisite tutte le fatture relative alle spese sostenute dalla società RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione dei filmati;
·gli inquirenti hanno cercato la documentazione relativa all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività di formazione esclusivamente presso la sede RAGIONE_SOCIALEa scuola del corpo RAGIONE_SOCIALEa polizia RAGIONE_SOCIALE e presso la sede RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, senza effettuare alcuna ricerca presso le altre sedi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (circostanza riferita dal teste COGNOME);
·NOME COGNOME, a partire dal 2013, non ha piø operato presso la scuola del corpo RAGIONE_SOCIALEa polizia RAGIONE_SOCIALE, essendosi trasferito con il proprio staff presso strutture diverse, per poi stabilirsi nel 2015 presso la sede del comando sita in INDIRIZZO, ove avviava iniziative formative parallele a quelle RAGIONE_SOCIALEa scuola, come riferito dal teste COGNOME;
·i corsi di formazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono stati organizzati dal COGNOME anche in località diverse dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (circostanza riferita dai testi COGNOME, COGNOME e COGNOME) ed, in particolare, presso la sede del Comando sita in INDIRIZZO perchØ meno decentrata e piø fruibile dal personale;
·il teste COGNOME ha aggiunto, in proposito, che il COGNOME, pur nelle difficoltà organizzative legate all’Expo, avrebbe tentato di fruire RAGIONE_SOCIALEa prestazione offerta dalla RAGIONE_SOCIALE, richiedendo all’AVV_NOTAIO l’autorizzazione ad invitare 50 agenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a partecipare ad attività formative, richiesta rigettata dall’AVV_NOTAIO.
·la parte teorica RAGIONE_SOCIALEa formazione oggetto di pattuizione Ł stata fornita dal dott. COGNOME in occasione di circa 6 incontri svoltisi in diverse sedi e gestiti in totale autonomia dal COGNOME (come indicato specificamente dai testi COGNOME -referente RAGIONE_SOCIALEa gara all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE-, COGNOME -consulente esterno RAGIONE_SOCIALEa società e direttore RAGIONE_SOCIALE‘ente autonomo RAGIONE_SOCIALE–
e COGNOME, il quale riferiva di aver partecipato in veste di operatore ad una RAGIONE_SOCIALEe lezioni tenute dal COGNOME in tema di utilizzo del linguaggio audiovisivo);
·i testi COGNOME e COGNOME hanno riferito di aver partecipato ad una giornata di formazione in tema di rapporti tra ragazzi e adulti, tenuta dal COGNOME presso la sede del Comando RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
·la RAGIONE_SOCIALE ha messo a disposizione spazi e strumenti necessari alla formazione di 50 agenti nel corso del 2016, offerta che, dopo esser stata accettata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha avuto parziale esecuzione in quanto il corpo di polizia ha comunicato la disponibilità di solo 4 istruttori, i quali svolgevano 110 ore di formazione pratica (vedi deposizione dei testi COGNOME e COGNOME);
·la RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato di voler dare piena attuazione al programma di formazione anche oltre il termine originariamente concordato sia rinunciando a mettere in mora il RAGIONE_SOCIALE sia consegnando i due ulteriori dvd senza chiedere alcun compenso.
A giudizio del ricorrente, la parte pratica RAGIONE_SOCIALEa formazione non sarebbe stata svolta entro il termine previsto dal contratto (15 dicembre 2015) in considerazione del gravoso impegno richiesto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in occasione RAGIONE_SOCIALE‘Expo 2015; di conseguenza, tale ritardo sarebbe conseguenza di una causa di forza maggiore sopravvenuta in maniera esorbitante rispetto alle originarie previsioni.
Tale affermazione difensiva troverebbe conferma nelle due missive inviate dal Direttore del Settore Pianificazione e dal Coordinatore unico del progetto alla Regione Lombardia con le quali veniva richiesta una proroga AVV_NOTAIO di tutte le attività programmate in relazione al RAGIONE_SOCIALE fino alla data del 31 luglio 2016, richiesta fondata proprio la necessità di non perdere il finanziamento riconosciuto dalla Regione.
¨ stato, inoltre, dedotto che il mancato rinvenimento di elenchi o attestati di partecipazione non sarebbe circostanza idonea a dimostrare il mancato svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di formazione a fronte RAGIONE_SOCIALEa natura facoltativa RAGIONE_SOCIALEa partecipazione al corso e degli ostacoli cagionati dai concomitanti impegni professionali legati all’Expo 2015.
La difesa ha, inoltre, evidenziato che il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALEa fattura del 25 maggio 2016 emessa a seguito RAGIONE_SOCIALEa consegna al RAGIONE_SOCIALE dei 5 dvd predisposti dalla società RAGIONE_SOCIALE avrebbe condotto inevitabilmente ad un contenzioso legale, ciò in considerazione del fatto che i ritardi nell’esecuzione del corso di formazione erano addebitabili al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente rischio di perdere l’intero finanziamento regionale, provocando in tal modo un danno erariale esorbitante.
¨ stato, di conseguenza, affermato che NOME COGNOME avrebbe correttamente effettuato il pagamento RAGIONE_SOCIALEa fattura presentata dalla RAGIONE_SOCIALE sia perchØ le prestazioni avevano di gran lunga superato il valore del corrispettivo sia perchØ la parziale esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività di formazione avrebbe carattere minimale e non sarebbe in alcun modo addebitabile alla società RAGIONE_SOCIALE (come dimostrato dalla mail RAGIONE_SOCIALEa dott.ssa COGNOME del 10 maggio 2016, dalla determina di pagamento del 17 maggio 2016 e dalla fattura elettronica avente ad oggetto la realizzazione dei 3 filmati sulla sicurezza stradale).
La difesa ha, infine, eccepito l’assoluta carenza di prova in ordine alla volontà da parte del COGNOME di attestare falsamente la corretta esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione oggetto RAGIONE_SOCIALE‘appalto e la necessaria assoluzione del ricorrente con la formula ‘il fatto non costituisce reato’.
6. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione di legge nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo D).
¨ stato evidenziato, in proposito, che la determina dirigenziale n. 348 sottoscritta in data 4 aprile 2016 da NOME COGNOME aveva ad oggetto unicamente l’incarico per l’esecuzione di un percorso educativo attraverso laboratori a supporto di filmati divulgativi per la manifestazione ‘Ciak Si Guida 2016’.
La determina, a dire del ricorrente, nulla prevedeva in termini di formazione con conseguente erroneità di quanto affermato dai giudici di merito in ordine al fatto che la determina avesse recepito l’intera relazione tecnica allegata all’offerta presentata dalla RAGIONE_SOCIALE.
L’attività complementare di formazione rivolta alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulle tematiche RAGIONE_SOCIALE‘innovazione veniva, infatti, spontaneamente offerta dalla menzionata società, in aggiunta all’oggetto RAGIONE_SOCIALEa determina, con contestuale indicazione RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE come luogo di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività formativa.
Trattandosi di attività complementare non veniva formato alcun contratto di appalto e la prestazione risultava essere definita solo a seguito RAGIONE_SOCIALEa determina di affidamento che costituiva, pertanto, atto di accettazione RAGIONE_SOCIALE‘offerta presentata dalla COGNOME. Le predette circostanze, a giudizio RAGIONE_SOCIALEa difesa, troverebbero incontestabile fondamento nella documentazione prodotta dal Pubblico ministero e nelle dichiarazioni rese sul punto dal teste COGNOME.
Anche il primo giudice, peraltro, aveva affermato come la difesa avesse fornito piena prova (mediante fotografie degli eventi, programma e report consuntivo, attestati di partecipazione, mails intercorse tra NOME COGNOME e NOME COGNOME) RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del percorso educativo attraverso laboratori a supporto di filmati divulgativi per la manifestazione ‘Ciak Si Guida 2016’ nelle giornate del 7 ed 8 aprile del 2016, attività svoltasi in luoghi diversi dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, su espressa richiesta RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME in accordo con l’Ufficio di Gabinetto del AVV_NOTAIO COGNOME.
NOME COGNOME, con determina dirigenziale di liquidazione n. 366481/2016, avrebbe, quindi, correttamente proceduto alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 9.760,00 fatturata dalla società RAGIONE_SOCIALE in considerazione del regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività avendo la richiedente tempestivamente effettuato il servizio, nel pieno rispetto di quanto indicato RAGIONE_SOCIALEa determina dirigenziale n. 348/2016.
Il difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile, in data 2 settembre 2025, ha depositato nota- spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e deve essere accolto per le seguenti considerazioni.
Deve essere preliminarmente evidenziato che il giudizio ha ad oggetto esclusivamente i reati di cui ai capi C) e D) in considerazione del fatto che la pronuncia di non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) non Ł stata impugnata da nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti con conseguente passaggio in giudicato di tale deliberazione.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover riaffermare il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, anche in presenza di c.d. ‘doppia conforme’, permane in capo al giudice del gravame l’obbligo di rendere una motivazione effettiva, esplicitando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto RAGIONE_SOCIALEa decisione, con puntuale indicazione dei risultati probatori acquisiti e dei criteri di valutazione adottati. Ne consegue che il giudicante non può limitarsi a una mera e neutra elencazione degli elementi istruttori raccolti, ma deve operarne una sintesi critica idonea a rendere trasparente la base fattuale del ragionamento decisorio. Da ciò discende che, a fronte di un atto di appello non inammissibile per genericità, il giudice di appello non può esaurire il proprio compito in un rinvio meramente tralaticio alla motivazione
RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 38478 RAGIONE_SOCIALE’11/06/2019, Salomone, Rv. 27675301;Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, COGNOME, Rv. 286406 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 27746 del 03/04/2025, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 29549 del 01/07/2025, RAGIONE_SOCIALE, non massimata).
2.1. Anche quando l’impugnazione riproponga questioni già dedotte e decise in primo grado, sussiste l’obbligo di una motivazione propria, puntuale e analitica, su ciascun profilo devoluto, al fine di evitare il vizio RAGIONE_SOCIALEa c.d. motivazione apparente.
In particolare, integra motivazione meramente apparente il provvedimento che si limiti a indicare le fonti di prova a carico, senza una valutazione argomentata e complessiva del materiale probatorio e senza un effettivo confronto con le specifiche deduzioni difensive (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263100-01; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, COGNOME, Rv. 265322-01; da ultimoSez. 2, n. 14474 del 19/02/2025, COGNOME, non massimata).
Con specifico riguardo al giudizio di appello, il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado Ł legittimo solo se l’apparato argomentativo complessivo risulti congruo rispetto all’esigenza di giustificazione propria del nuovo provvedimento e se si misuri, pena un inammissibile svuotamento RAGIONE_SOCIALEe garanzie del doppio grado, con le deduzioni e allegazioni difensive dotate del necessario tasso di specificità (vedi Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 274719-02; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv. 285189-01).
2.2. Deve, pertanto, qualificarsi apparente la motivazione del giudice di appello che, a fronte di specifiche censure contenute nei motivi di gravame, si limiti ad affermare l’adesione alle argomentazioni del primo giudice mediante formule di stile, asserzioni apodittiche o proposizioni prive di reale efficacia dimostrativa, ossia in tutte le ipotesi nelle quali il percorso giustificativo si riveli solo fittizio e, in sostanza, inesistente.
Va, ancora, ribadito che rientrano nella nozione di mancanza di motivazione e motivazione apparente, tale da ridondare nella violazione di legge, le ipotesi in cui, a fronte di puntuali doglianze difensive, il giudice ometta di dar conto RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza, irrilevanza o superfluità degli argomenti opposti, senza neppure richiamare i passaggi RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata idonei a confutarli (Sez. 6, n. 43972 del 01/10/2013, COGNOME, Rv. 256922 – 01; negli stessi termini Sez. 3, n. 20193 del 10/04/2025, COGNOME, non massimata).
Deve essere ribadito, in proposito a tali difetti motivazionali, che il principio RAGIONE_SOCIALE‘oltre ogni ragionevole dubbio enuncia un metodo legale di accertamento del fatto di tipo dialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicchØ la violazione di tali parametri rende la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza apparente e manifestamente illogica (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 – 15).
In altri termini, la replica che si pretende dal giudice di appello deve consistere in una risposta ragionata e dialogica alle obiezioni critiche che individuino effettive lacune RAGIONE_SOCIALE‘accertamento o vizi oggettivamente rilevabili del percorso argomentativo in primo grado: privilegiando, dunque, la dimensione sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘argomentazione giudiziaria, inscindibilmente connessa con la funzione giustificativa RAGIONE_SOCIALEa motivazione, che impone al giudice di ‘dare le ragioni’ RAGIONE_SOCIALEa decisione.
3. Tutto ciò premesso, va posto in rilievo che le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado erano state sottoposte a critica dall’appellante, con specifiche deduzioni, che sono rimaste in larga parte prive di risposta. L’appello proposto conteneva contestazioni e critiche puntuali su tutti gli aspetti rilevanti ai fini del giudizio sulla sussistenza degli elementi
costitutivi dei reati di falso, come risulta anche dalla descrizione dei motivi di ricorso, e tali deduzioni avrebbero, quindi, imposto un’opera di rinnovato e approfondito confronto.
Non Ł detto che questi argomenti siano corretti, ma essi sono stati comunque proposti nell’atto di appello, e su di essi non vi Ł adeguata valutazione nella sentenza impugnata che Ł, infatti, costituita da frasi di carattere AVV_NOTAIO che, oltre a non consentire di comprendere se i plurimi motivi di appello siano stati effettivamente valutati, non rivelano l’esame RAGIONE_SOCIALEe peculiarità del caso concreto che poneva questo particolare giudizio e non dimostrano se sia stata svolta quella attività contro argomentativa che caratterizza il lavoro del giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione quando respinge o dichiara inammissibile un appello.
3.1. Deve essere, in particolare, rimarcato che la Corte territoriale, con affermazioni apodittiche e generiche, ha ritenuto provata la mancata esecuzione RAGIONE_SOCIALEe concordate attività di formazione e la conseguente falsità RAGIONE_SOCIALEe determinazioni con cui il COGNOME ha liquidato le somme richieste dalla società RAGIONE_SOCIALE esclusivamente in considerazione dei seguenti elementi indiziari, elementi che appaiono privi dei necessari requisiti di gravità ed univocità:
l’asserita sproporzione tra il numero di ore di formazione programmate e la concreta possibilità di realizzazione RAGIONE_SOCIALEe medesime attività, tenuto conto dei gravosi e concomitanti impegni istituzionali facenti capo al personale RAGIONE_SOCIALEa polizia RAGIONE_SOCIALE, tali da rendere di difficile attuazione i piani formativi così come concepiti;
la scarsa verosimiglianza RAGIONE_SOCIALEa tesi difensiva secondo cui, nonostante la previsione in sede contrattuale di una penale pari ad euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, le parti avrebbero successivamente concordato in via meramente orale una proroga dei termini di adempimento;
il mancato rinvenimento, nel corso RAGIONE_SOCIALEe operazioni di perquisizione, di qualsivoglia documentazione attestante l’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività di formazione oggetto dei due contratti di fornitura.
Appare evidente la valenza solo possibilistica di tali elementi logico-fattuali, elementi che non evolvono verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso RAGIONE_SOCIALEa colpevolezza -al di là di ogni ragionevole dubbio- RAGIONE_SOCIALE‘imputato in ordine ai contestati reati di falso in atto pubblico.
Il rispetto del principio RAGIONE_SOCIALE‘oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque RAGIONE_SOCIALEe criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l’assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie.
3.2. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha omesso di fornire adeguata e puntuale confutazione in ordine a una pluralità di deduzioni formulate con l’atto di appello, le quali rivestivano rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEe fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen.
In particolare, il giudice di secondo grado non ha preso in esame quanto affermato dalla difesa in ordine al sostanziale conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico sotteso ai due contratti di appalto, aventi ad oggetto la predisposizione di tre filmati divulgativi sull’ebbrezza stradale destinati a un pubblico giovanile, nonchØ la realizzazione di ulteriori prodotti audiovisivi nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa manifestazione ‘Ciak si guida 2016’.
Analogamente sono state del tutto pretermesse le allegazioni difensive relative alla comprovata integrale esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività di produzione dei suddetti filmati in epoca anteriore alla data in cui fu disposta la liquidazione da parte del COGNOME nonchØ alla natura
facoltativa RAGIONE_SOCIALEa partecipazione del personale RAGIONE_SOCIALEa polizia RAGIONE_SOCIALE ai corsi di formazione previsti, avuto riguardo al già avvenuto completamento RAGIONE_SOCIALEe ore di formazione obbligatoria stabilite dal contratto collettivo decentrato.
La sentenza impugnata Ł, inoltre, priva di passaggi argomentativi che dimostrino l’avvenuta valutazione RAGIONE_SOCIALE‘affermata riconducibilità dei ritardi nell’organizzazione dei corsi di formazione a cause di forza maggiore (con specifico riferimento al notevole aggravio di impegni derivante dal coinvolgimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nelle attività connesse all’Expo 2015) nonchØ del mancato compimento, da parte degli inquirenti, di un’articolata attività di ricerca documentale volta ad accertare l’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe attività formative in sedi diverse dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla sede RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE.
I giudici di appello, infine, non hanno affrontato l’ulteriore deduzione difensiva con la quale veniva valorizzata la circostanza che i corsi di formazione del RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sarebbero stati organizzati dal COGNOME anche in sedi differenti da quella del RAGIONE_SOCIALE per esigenze di natura logistica e organizzativa, circostanza espressamente riferita dai testi COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Tali profili, non adeguatamente valutati dalla Corte territoriale, avrebbero potuto assumere rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa corretta ricostruzione del quadro fattuale e, conseguentemente, RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati con conseguente fondatezza RAGIONE_SOCIALEa dedotta carenza di motivazione.
Le sintetiche considerazioni espresse dalla Corte di appello a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata risultano, infatti, avulse da un effettivo confronto con le plurime e rilevanti deduzioni difensive, dando luogo a un apparato argomentativo sostanzialmente inesistente.
3.3. Analogamente, anche in relazione alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo, sono state pretermesse nella sentenza di appello le allegazioni difensive, contenute nel secondo e terzo motivo di gravame.
La Corte di merito, con motivazione estremamente sintetica ed apodittica, si Ł limitata ad affermare che il COGNOME al momento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEe determine di liquidazione ‘ era nell’assoluta condizione psicologica del dolo di emettere una dichiarazione inveritiera, essendo pacificamente al corrente RAGIONE_SOCIALEa non avvenuta somministrazione RAGIONE_SOCIALEa pattuita attività di formazione ‘ (vedi pag. 17 RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggetto di ricorso).
Si tratta di una circostanza che, pur potendo astrattamente avere una valenza centrale nell’affermare la colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato, risulta meramente affermata, senza che sia stata fornita un’adeguata motivazione, non essendovi neppure richiami per relationem alla sentenza di primo grado, il che comporta non solo l’omesso confronto con le deduzioni difensive, ma anche l’obiettiva impossibilità per questa Corte di verificare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘assunto.
A fronte di tale assertiva e laconica affermazione, risulta evidente che la sentenza impugnata non si Ł adeguatamente confrontata con le censure svolte con l’atto di appello, omettendo di illustrare quali fossero gli elementi che consentivano di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza e volontà del COGNOME di affermare falsamente la corretta esecuzione dei contratti di fornitura di cui ai capi di imputazione.
Appare, pertanto, imprescindibile – pur senza precludere in via aprioristica la possibilità di riconoscere la buona fede del COGNOME – lo svolgimento, nella competente sede di merito, di una puntuale verifica circa l’effettiva direzione e conformazione RAGIONE_SOCIALEa volontà del ricorrente, alla luce degli elementi logico-fattuali che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero idonei a comprovare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa buona fede medesima.
Tali elementi, in particolare, riguardano la non imputabilità alla società RAGIONE_SOCIALE del ritardo
nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività formativa e il conseguente timore di un contenzioso legale derivante dal mancato pagamento RAGIONE_SOCIALEe fatture emesse dalla parte privata, la natura accessoria e complementare RAGIONE_SOCIALEe attività formative poste in essere dalla società RAGIONE_SOCIALE; gli sforzi posti in essere dal COGNOME per garantire la tempestiva fruizione RAGIONE_SOCIALEa prestazione offerta dalla RAGIONE_SOCIALE, andati a vuoto per la sopravvenuta indisponibilità manifestata dall’AVV_NOTAIO nonchØ il valore complessivamente superiore RAGIONE_SOCIALEe prestazioni svolte dalla predetta compagine societaria rispetto alle somme liquidate con le determinazioni oggetto del capo di imputazione.
4. Tutto ciò premesso va rimarcato che il criterio di attribuzione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d’appello, aderendo ad analoga impostazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di consistente verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione RAGIONE_SOCIALEa colpevolezza penale. Le motivazioni sia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado che di quella d’appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea le circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un salto logico; Ł evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza RAGIONE_SOCIALEa prova indiziaria a superare il vaglio del criterio RAGIONE_SOCIALE‘oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l’accusa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e, in ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento degli indizi sopra indicati -di per sØ non determinanti, neppure se combinati tra loro- con la sicura responsabilità del ricorrente. 5. In definitiva, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata risulta apparente, in quanto si risolve nella mera esposizione RAGIONE_SOCIALEa vicenda e del materiale probatorio, senza svolgere adeguata argomentazione valutativa degli specifici motivi di appello e senza neppure indicare i passaggi motivazionali RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ritenuti idonei a confutare le censure proposte, ovvero gli elementi che consentivano di superare le criticità evidenziate dalla difesa e addivenire alla condanna del COGNOME per i reati di falso di cui ai capo C) e D). In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone RAGIONE_SOCIALE‘oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall’art. 533 cod. proc. pen., con la conseguente necessità che i giudici di appello rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità del ricorrente e si conformino ad un canone valutativo RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale costituzionalmente orientato.
6. In considerazione RAGIONE_SOCIALEe precedenti argomentazioni deve essere disposto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l’esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di
Appello di RAGIONE_SOCIALE.
Così Ł deciso, 17/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME