Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7726 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7726 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME natoa TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore H^
che ha concluso e~ertde
11-Pfeer-Gen-ee-rrehr COGNOME per l’inammissibilità dei ricorsi riportandosi alla requisitoria scritta già depositata.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
con ia sentenza impugnata la corte ai appello ai tonno na confermato centPn7a rPca rial Trihunalp riplla mpriPcima ritta rhp ha rnnrlannatn (ra NOME COGNOMECOGNOME COGNOME giornalista del quotidiano “La RAGIONE_SOCIALE” e autrice dell’artic ritenuto diffamatorio, e NOME COGNOMECOGNOME nella qualità di direttore respons pro-tempore, per il delitto di diffamazione a mezzo stampa perpetrato ai danni Ct e f a no V i g COGNOME i i a COGNOME c i& i r ti COGNOME o COGNOME c…. nt o s i s.2 1 n e d e tt e 3.10.2016, dal titolo «Anche COGNOME finisce nel mirino per le presunte press su Tronca. RAGIONE_SOCIALE Ecomafie e pm potrebbero ascoltare il deputato».
Gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, affidano i propri ri pc… COGNOME ‘.0 COGNOME (. 4 IUG l..k./1111-4111 COGNOME I lUt; VI.
2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b e), cod. proc. pen., deducono la mancanza di motivazione attesa l’omess disamina dei dettagliati motivi di appello. Censurano la decisione della RAGIONE_SOCIALE, dopo civel riLopictio lldnd pdY. 3 dnd Pdy. 12 iC di NUMERO_CARTA.d.410111 del aiudice di primo arado. ha reso. in una sola ‘moina. una stri motivazione del tutto apparente per non aver operato alcun confronto o accenn agli specifici e puntuali motivi di appello di cui ai ricorsi e alla m trasmessa dai difensore degii imputati ii 27 gennaio 2023. Lamentano poi l’orneqqa rivalli1 -a7inne del rnmpendin prohatorin qerondn ì parametri indicati nei motivi di impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo, proposto anch’esso a norma dell’art. 606, comma lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducono la violazione di legge, la carenza di mntiv.p7iesn… ilt r2 v icm,..nt, – ,dI fattn li, r cIla7 n in ar 3 li a r tirn i i g 1 g7 , SO g r-nr1 pen. per insussistenza degli elementi del reato di diffamazione a mezzo stampa di omesso controllo in capo al direttore della testata giornalistica. Afferman dell’articolo in questione sarebbe stata data una lettura parcellizzata, i 4,1 oes···· – ········ -· ese-e – d , k ···· U141 1.1.4. Il k….t.,U1V-2 1111,1 un quadro fedele dell’accaduto, legittimamente elaborato e criticato d giornalista nel pieno rispetto dei principi individuati dalla Corte di legitt tema di diritto di cronaca e/o critica politica. Nell’articolo di che espi-essiorie, ad avviso dei iicorrei -iti, giorria n iscred d”irichiesta, 5c – 1i -ebbe- i – o stati esposti solo fatti accertati di evidente interesse pubblico e sottoposti al lasciato libero di crearsi un proprio giudizio sui fatti rappresentati, in ter nulla assertivi, ma meramente probabilistici, legittimi interrogativi sull’o dei deputato COGNOMECOGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
ricorsi sono tondati.
e rPrIGI COGNOME rtii ci primn mntiyn , rrin rui COGNOME lamonta COGNOME mare appar-17a tiplla sentenza impugnata, coglie nel segno in quanto la motivazione posta fondamento della decisione di conferma della sentenza di condanna resa in primo grado è del tutto apodittica tanto da configurare un caso di radicale mancanz rn a r flfl conk i-, -7 i” n 1 COGNOME · 1
Deve premettersi che, nel caso in cui le sentenze dei due gradi di merito s motivate con criteri omogenei e seguano un percorso logico uniforme, l motivazioni, integrandosi vicendevolmente, vanno lette unitariamente dovendosi corisideì -are unico i: co. -cipiessivo corpo argomentattv -o. I: contro:io di iegitti. –nità, quindi, si estende a entrambe le motivazioni (così, da ultimo ed ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01). Il giudice d’appe pertanto, chiamato a spiegare il perché del proprio convincimento, ben p richiamare id Sei IlenLd di pii i R.) grado d iiii.eyrdziutie dei proprio rcigiuridtrieulu, ma occorre, però, che di intearazione si tratti; è necessario, in altri termi la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appe esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giud deìì’impugnazione; condizione, questa, che non ricorre ali evidenza iaddove formilla7ione della nreriPtta 5pnl -pn7a imnnnna,per nnnpcarp I NUMERO_DOCUMENTO n meno delle argomentazioni difensive, di fare esclusivo riferimento a quan esposto nella sentenza di primo grado. Una scelta motivazionale che prescind dall’esaminare in modo dettagliato le doglianze proposte con l’appell r’entite gr ,r1^ t· !.9 querv l o rapp a !!nt , !imPzet^ cile mera riproposizione delle questioni già adeguatamente risolte dal primo giudic omettendo di discutere gli argomenti spesi dallo stesso, oppure abbia formula deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti» (così, r COGNOME r COGNOME rl COGNOME arlin Inic 41v. COGNOME .NOME-· .NOME, il. ..”””. COGNOME -L n COGNOME Itk..1 I ,’!zr — n “‘ ” 1 – -nc)r^ , COGNOME ‘, sì, · richiama Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 179 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti Rv. 239735). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME, ieiiasiLuaziolie COGNOME esali -le, culi i iiioUvi d ‘ appe3c, socio siate livoile specifiche e dettagliate censure alla decisione del aiudice di primo grado là dopo aver lamentato una lettura del tutto soggettiva e parcellizzata dell’ar in questione, si rappresenta, tra l’altro, ad esempio, nello specifico: che -finire nei mirino” contenuta nei titoio va iena, diversamente da qua effettuato dal Trihunalka . unitamente al rnrpn dell’articolo rInve si esponnonn i numerosi elementi emersi durante l’audizione dei testimoni sentiti da RAGIONE_SOCIALE parlamentare e si pongono degli interrogativi sul ruolo svolto da
politico COGNOME nella gestione dell’RAGIONE_SOCIALE che aveva richiamato l’attenzione sia della pubblica opinione sia dei componen cr y.cc COGNOME rnm m iccinno rvirrhioct· ci ra pp r oco n ta rho in nizeci in 1 INDIRIZZO 11CC.C1 dell’articolo la giornalista avrebbe fatto riferimento alla posizione del Vig COGNOME “indagato” o “indagabile”; si contesta, richiamando degli specifici passa della deposizione dell’Amministratore delegato dell’RAGIONE_SOCIALE e di altri sogget r.r…,,ifie—34-.35 , -r-m-sra-n, i rbe-1;,-,+; COGNOME NOME–a COGNOME ti ; i li COGNOME I COGNOME è. COGNOME 1.4 COGNOME i i COGNOME li…41 COGNOME MI COGNOME VI Il grado là dove, dopo avere ritenuto che nel gergo giornalistico, “finire nel mir significa essere «oggetto di indagini della commissione d’inchiesta e del pubbl ministero», si afferma che nonostante l’uso del condizionale «il messaggi tendenzioso quant’a:tri Mai – è stato ormai :anciato: COGNOME iJignare,:i è un soggette, di interesse investigativo COGNOME autore di reati». I ricorrenti, nel con specificatamente tali argomentazioni, deducono in appello che la giornali avrebbe fatto proprie le perplessità manifestate dai componenti de CCM IfiliSSi011e paricirflelltdre, frid Che fleSSUR deLef1110 o riferimento era SlcItO fatt alla commissione di un reato. anche solo possibile o potenziale, da parte COGNOME, mentre si erano sollevate delle perplessità – che si assume essere tutto legittime in quanto inquadrabili nell’esercizio del diritto di critica possibile situazione di incompatibilità dei poiitico tra la carica assunta in rnmmiccinne d’inrhiecta e l COGNOME ii partecipa7inne alla nectinne rfpi rifinti di RAGIONE_SOCIALE sulla COGNOME, si sottolinea ancora nei ricorsi, la stessa commissione espresso perplessità per quanto appreso durante l’audizione dell’amministrat delegato della municipalizzata. Si censura ancora, con gli atti d’appello, la diff , rnateri , ricene. ,, cHta dai rzi.,:dic.c. d! p.s ,rtme. gr , de, aWaspressì-ne ombra dell’assessore all’ambiente NOME COGNOME», espressione che per il giudi di primo grado dovrebbe portare il lettore logicamente a ritenere il COGNOME “complice” dell’assessore, realmente indagata per reati ambientali e ab ,-.. COGNOME i. Ul I 11.-1 , J. I ClIG COGNOME 3VG1/4.11 1S-egli-Il I COGNOME G1/4/111-1.31.01.C1 G .71 1(.4)1)1GDY-111-C1 LIIG la suddetta locuzione era stata adoperata onde illustrare al lettore la circo che si assume vera, che era stato proprio il COGNOME a volere la COGNOME q assessore del comune di RAGIONE_SOCIALE. Si lamenta poi che il giudice di primo grad abbici iiieiiutu iievanie e, quindi, pi ivci di ititei ebbe PUiJÚVILU, Ìd pdi LeLipdiuIie del COGNOME. Parlamentare e componente della RAGIONE_SOCIALE d’inchiesta, istitui proprio per far luce sulla situazione della gestione dei rifiuti a RAGIONE_SOCIALE, a ri avvenute tra i vertici RAGIONE_SOCIALE e i rappresentanti dell’impresa RAGIONE_SOCIALE (che si assu gestisse, in regime dì monopolio, tutto io smaitimento dei rifiuti a RAGIONE_SOCIALE). Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilievi difencivi ricilltanti dagli atti d’apnelln (che i rirnrrenti hannn avu li allegare ai ricorsi per cassazione), non sono per nulla generici (gener peraltro non rilevata dalla Corte d’appello), ma risponddno, senz’al
In conclusione, dunque, la sentenza impugnata deve considerarsi del tutto appacente COGNOME quai -ito essa, pul –COGNOME fOiTheiiiTierite esistei .-ite, COGNOME ivi i -ida su uii ragionamento fittizio, elusivo delle questioni poste dagli appellanti e inidoneo quindi a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata all’esito del confronto con le argomentazioni offerte con gli atti di dupeiio.
all’evidenza, ai richiesti requisiti di specificità in quanto essi si concretano nel chiara esposizione delle complesse censure mosse alle argomentazioni del dio ,dj,-c d. nrirnn rnrin Tn rn,nritn nri cicce, in Cnri-o COGNOME rinnnefnnoi f, f+n silente limitandosi, con formulazioni generiche e stereotipate, al mero e tralaticio rinvio alla motivazione del Tribunale senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza delle stesse. E’ vero che l’esigenza di completezza della · 1,2 COGNOME · 4I IVLI V L4I-IL/1′.. W…V L. 1/47..1.7,71 L. L/111411L.ILALU UU111.1 COGNOME I IL…L.,-.7.)1LU, L.i IL. I 1.31JUI COGNOME UI efficienza e di rapida definizione dei giudizi, di una coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza, ma tale esigenza non può certo prevalere sul principio costantemente affermato da questa Corte di eyiiìiiiuitci secoodo cui ,È affelia da iiuiLa pci difeltu di lIIuiIvclLIoiIe io SCI ‘Lel di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si proDonciono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a “ripetere” la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse daììa difesa con ratto di appeiio». (Se7. 7, SPntervan, 563RS dPI 93/11/2017, Finregta, Rv 271700) ‘nruzi -pdi valutare le deduzioni dell’appellante non comporta, invero, che debbano essere esaminate una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo la Corte d’appello limitarsi a richiamare alcuni passaggi dell’iter argomentatwo della dpricinno COGNOME p,r n mr, COGNOME ann2ia cn/icionto rhi2 tali mntilia7inni corrispondono anche alla propria soluzione data alle questioni prospettate dalla parte, ma deve, però, quanto meno, confutare gli argomenti «che costituiscono l’ossatura dello schema difensivo dell’imputato» (Sez. 6, d 1) r1 Ad! COGNOME inn 1-)nn-) COGNOME gnelg COGNOME n., -)9 gn4 n I.. COGNOME I SAS.II 41-171 1. 7 ,1 COGNOME SAL. COGNOME LMLI.. COGNOME 11,V · COGNOME .111, consentire a questa Corte di ritenere adeguatamente motivata, sia pure con il contributo del giudice di primo grado, la decisione di confermare la condanna. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 3′ fctc;
2. La sentenza impuonata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.
Annulla la cPntpn7a impugnata rnn rinvin npr nuovo giuril7in ari altra SP7inn della Corte di appello di Torino. RAGIONE_SOCIALE, 1° dicembre 2023
CORTE DI CASSÀZIONE
V SEZIC NE PENALE