Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46622 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Marsala il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 14.12.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 14.12.2023, la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’atto di appello, presentato nell’interesse di COGNOME NOME, avverso la sentenza di condanna, emessa dal g.i.p. del Tribunale di Marsala 1’1.12.2022 all’esito di un giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt. 73 DPR n. 309 del 1990, 697 cod. pen., 4 L. n. 110 del 1975.
La Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile l’appello con riferimento al reato di cui all’art. 73 DPR n. 309 del
1990, per difetto di specificità del motivo addirittura mancante nell’atto di appello, e rigettandolo nel merito per gli altri due reati.
In particolare, a fronte del motivo d’appello riguardante il difetto di prova che l’autovettura nella quale furono rinvenuti le munizioni e i coltelli (per la detenzione o il porto dei quali era stato condannato) fosse riconducibile all’odierno ricorrente, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la pronuncia di responsabilità si sia invece basata “su un compendio probatorio completo e privo di vizi”.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di COGNOME NOME, articolandolo in un unico motivo, con il quale deduce la illogicità della motivazione.
Censura che la Corte d’Appello abbia riproposto, in relazione ai reati di cui agli art. 697 cod. pen. e 4 L. n. 110 del 1975, la motivazione della sentenza di primo grado, senza tenere conto che l’autovettura nella quale sono state rinvenute le munizioni e i coltelli non fosse di proprietà dell’imputato e che non vi sia certezza che fosse nella sua piena disponibilità; in realtà, il veicolo era stato trovato aperto in una proprietà comune e non era stato accertato a quale intestatario corrispondesse il numero di targa.
Con requisitoria scritta del 30.5.2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente sollecita una rilettura delle prove attraverso una diversa valutazione dei dati processuali: le sentenze di merito, invece, hanno ben evidenziato le risultanze probatorie e la motivazione non è inficiata da macroscopici vizi logici, né l’imputato ha fornito una ricostruzione alternativa dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Per quanto risulta dal testo della stessa sentenza impugnata, l’imputato, con l’atto di appello, aveva censurato che non fosse stata svolta alcuna verifica sulla proprietà dell’autoveicolo nel quale si trovavano le cartucce e i coltelli infine a lui ricollegati: in particolare, era stato evidenziato che il mezzo “si trovava aperto e sprovvisto di sicure, parcato all’interno di un cortile comune a diverse abitazioni e, dunque, nella disponibilità di una pluralità di soggetti”.
Ebbene, la Corte d’Appello su questo punto ha richiamato la sentenza di primo grado e ha rilevato, in particolare, che dal verbale di perquisizione del 27.2.2022 risultasse che la polizia giudiziaria aveva accertato la “piena e diretta disponibilità” del veicolo da parte dell’imputato.
A sua volta, la sentenza di primo grado aveva affermato che l’autovettura in questione era nella disponibilità di NOME e che, pertanto, il rinvenimento all’interno della stessa delle cartucce e dei coltelli era suscettibile di integrare i reati a lui contestati.
Se è così, la motivazione della sentenza impugnata su questo specifico aspetto della ricostruzione dei fatti è meramente apparente.
A fronte di una ben determinata critica relativa al difetto della prova dimostrativa di una relazione tra l’imputato e l’autoveicolo, la Corte d’Appello, anziché confutarlo con l’individuazione degli elementi attraverso i quali il mezzo era stato ricollegato a NOME, si avvale di un’asserzione apodittica e afferma perentoriamente che “la piena e diretta disponibilità dell’imputato” era stata accertata dalla polizia giudiziaria. Né informazioni più circostanziate possono essere tratte dalla pronuncia di primo grado, che anzi sul punto è ancor più autoassertiva.
Dunque, né nella sentenza di secondo grado, né in quella di primo grado alla quale fa riferimento per relationem la pronuncia di appello, è possibile rinvenire l’indicazione dei dati concreti da cui è stata desunta la prova dei reati in questione, che il ricorso invece contesta; di conseguenza, non è possibile nemmeno il controllo del criterio di valutazione di quella prova.
In particolare, il motivo d’appello non ha ottenuto una specifica risposta, atteso che infine non risulta: a) chi fosse il proprietario dell’autoveicolo (laddove l’imputato ne aveva disconosciuto la proprietà); b) dove fosse stato rinvenuto l’autoveicolo (laddove era stato addotto che fosse parcheggiato in un cortile comune a diverse abitazioni); c) in quali condizioni si trovasse l’autoveicolo al momento della perquisizione (laddove era stato eccepito che fosse aperto e, dunque, accessibile a chiunque).
Tanto equivale a dire che la motivazione è mancante nella parte in cui ritiene provata la disponibilità in capo all’imputato dell’autoveicolo, dalla quale avrebbe dovuto farsi poi discendere, come conseguenza, anche la prova della disponibilità delle cose illecitamente detenute o portate, che si trovavano nell’autoveicolo stesso.
Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere parzialmente annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo per un nuovo giudizio in ordine ai reati di cui capi B) e C) dell’imputazione.
Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., il collegio, al contempo, dichiara l’irrevocabilità della condanna per il reato di cui al capo A) dell’imputazione.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati contestati ai capi B) e C) dell’imputazione con rinvio per nuovo giudizio su tali capi ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo
Visto l’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato contestato al capo A).
Così deciso il 20.9.2024