Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30838 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 30838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARCIDIACONO NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 luglio 2022 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 16 luglio 2019 con cui NOME NOME era stato condanNOME alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 n. 2 cod. pen., commesso in Mascalucia il 26 maggio 2014.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 544, comma 1, e 598 cod. proc. pen. per omessa motivazione della sentenza, oltre a mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dagli atti del processo.
A dire del ricorrente, infatti, la sentenza impugnata presenterebbe un’evidente e macroscopica illogicità nonché apparenza della motivazione, per avere, dopo una corretta indicazione dei motivi di gravame interposti dall’COGNOME, fatto esclusivo riferimento a fatti riguardanti un diverso giudizio, svoltosi nei confronti di un imputato di genere femminile, per una differente condotta ed in cui era stato applicato un diverso trattamento sanzioNOMErio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ritiene che i motivi dedotti dal ricorrente siano fondati, per cui deve, conseguentemente, prendere atto dell’intervenuta prescrizione del reato, pronunciando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Risulta evidente, infatti, dalla lettura della sentenza impugnata, come essa presenti una motivazione inerente ad un differente giudizio, riguardante un’imputata per fatti diversi, con determinazione di un differente trattamento sanzioNOMErio.
Ciò fa ritenere ben radicato il grado di giudizio dinanzi a questa Corte di legittimità, inducendo alla conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La commissione del reato, infatti, risale al 26 maggio 2014, per cui il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, previsto dal combiNOME disposto agli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., si è già compiuto anche considerando 417 giorni di sospensione – in data 17 gennaio 2023.
E’, poi, appena il caso di sottolineare come la maturata prescrizione renda superfluo ogni possibile approfondimento nel merito. Ed infatti, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01), non essendo rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275-01).
Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non emergendo, all’evidenza, circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” (cioè presa d’atto), la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275-01).
Ne deriva, in conclusione, la pronuncia dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Al l Presidedte/