Motivazione Apparente: perché la Cassazione annulla la decisione del Giudice
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 17484 del 2024, offre un importante chiarimento sul dovere di motivazione dei provvedimenti giudiziari. Il caso riguarda il diniego di riconoscimento della continuazione tra reati, annullato proprio a causa di una motivazione apparente, ovvero formalmente esistente ma sostanzialmente vuota. Questo principio è fondamentale per garantire che le decisioni dei giudici non siano arbitrarie, ma basate su un’analisi concreta dei fatti.
I Fatti del Caso e la Richiesta di Continuazione
L’imputato era stato condannato con due distinte sentenze, divenute irrevocabili, per reati simili (tra cui violazione del diritto d’autore e ricettazione) commessi a pochi mesi di distanza, nel gennaio e nel maggio del 2014, nello stesso luogo. Ritenendo che tali reati fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, l’interessato ha presentato un’istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura penale. L’accoglimento di tale istanza avrebbe comportato la rideterminazione della pena complessiva in modo più favorevole.
Tuttavia, il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta.
Il Ricorso in Cassazione per Motivazione Apparente
Contro l’ordinanza di rigetto, il condannato ha proposto ricorso per cassazione. La difesa ha sostenuto che il giudice dell’esecuzione avesse violato la legge fornendo una motivazione apparente. In pratica, il giudice si era limitato a richiamare i principi generali elaborati dalla giurisprudenza in materia di continuazione, senza però spiegare perché, nel caso specifico, tali principi portassero a escludere il vincolo del medesimo disegno criminoso. L’istanza del ricorrente, che evidenziava l’identità dei reati, la contiguità temporale e il medesimo luogo di commissione, non aveva ricevuto una risposta concreta e argomentata.
Quando una Motivazione è Inesistente?
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ribadito un principio consolidato: una motivazione è da considerarsi ‘apparente’, e quindi inesistente, quando:
* È del tutto slegata dalle risultanze processuali.
* Utilizza argomentazioni generiche o formule di stile.
* Si basa su affermazioni apodittiche (cioè non dimostrate).
* Presenta proposizioni prive di reale efficacia dimostrativa.
In sostanza, il ragionamento del giudice risulta fittizio e non permette di comprendere l’iter logico-giuridico che ha portato alla decisione.
Le Motivazioni della Cassazione
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riscontrato proprio questo vizio. Il giudice dell’esecuzione, di fronte a un’istanza che indicava elementi concreti a sostegno della continuazione (identità dei reati, vicinanza temporale e spaziale), ha eluso il suo dovere di fornire una risposta specifica. Ha semplicemente respinto la domanda richiamando principi giurisprudenziali astratti, senza spiegare perché quegli elementi non fossero sufficienti o perché la continuazione dovesse essere esclusa. Mancava, quindi, il collegamento tra la norma generale e il fatto concreto.
Questa omissione rende la motivazione meramente apparente e, di conseguenza, il provvedimento nullo. La Corte ha sottolineato che il giudice non può limitarsi a enunciare la regola, ma deve applicarla al caso sottoposto al suo esame, spiegando le ragioni della sua decisione in modo chiaro e comprensibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La sentenza si conclude con l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale per un nuovo esame da parte di un diverso magistrato. Quest’ultimo dovrà riesaminare l’istanza e, in piena autonomia decisionale, colmare il difetto di motivazione evidenziato. La decisione dovrà quindi spiegare nel dettaglio le ragioni per cui la continuazione viene concessa o negata, basandosi sugli specifici elementi presentati dal ricorrente.
Questa pronuncia riafferma un principio cardine dello stato di diritto: ogni decisione giurisdizionale deve essere supportata da una motivazione reale, effettiva e comprensibile, che permetta al cittadino di capire perché il giudice ha deciso in un certo modo e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
Che cos’è una motivazione apparente secondo la Corte di Cassazione?
È una motivazione che sembra esistere ma è in realtà fittizia e inesistente. Si verifica quando un giudice utilizza argomentazioni generiche, affermazioni non dimostrate o frasi di stile, senza collegarle ai fatti specifici del caso, rendendo così impossibile comprendere il ragionamento seguito per arrivare alla decisione.
Perché l’ordinanza del giudice dell’esecuzione è stata annullata in questo caso?
L’ordinanza è stata annullata perché il giudice ha respinto la richiesta di continuazione tra reati limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali generali, senza spiegare perché, nel caso di specie, la continuazione dovesse essere esclusa e senza analizzare gli elementi concreti forniti dal ricorrente (identità dei reati, vicinanza nel tempo e nello spazio).
Cosa accade dopo che la Corte di Cassazione annulla un provvedimento con rinvio?
Il caso torna al giudice di grado inferiore (in questo caso, il Tribunale), ma deve essere trattato da un magistrato diverso. Questo nuovo giudice dovrà riesaminare la questione e prendere una nuova decisione, correggendo il difetto riscontrato dalla Cassazione, ovvero fornendo una motivazione completa e specifica basata sui fatti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17484 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Senegal il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 18/10/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Fermc, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva proposta, ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME cori riferimento ai reati per i quali egli è stato condannato con le seguenti sentenze irrevocabili: a) sentenza del Tribunale di Fermo pronunciata l’ 11 giugno 2018; b) sentenza del Tribunale di Fermo pronunciata il 4 aprile 2017. Entrambe le condanne riguardavano i reati di cui agli artt.171-ter, comma 2 lett. a) l.i533/1941, 81, 474, 648 cod. pen. commessi in Porto San Giorgio l’ 8 gennaio 2014 ed il 21 maggio 2014.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. a tt. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606′ comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.81 cpv. cod. pen., 671 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione ed osserva, in particolare, che il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza senza fornire una vera motivazione essendosi limitato a richiamare i principi generali in materia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
E’ noto che la motivazione apparente e, dunque, inesistente è ravvisabile quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso d giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015 Rv. 263100 – 01).
Ciò posto si osserva che nel caso di specie il giudice dell’esecuzione è incorso nel vizio lamentato poiché – a fronte della istanza del condannato che faceva riferimento alla identità dei reati, alla contiguità temporale ed al medesimo luogo di consumazione degli stessi – ha respinto la domanda richiamando i principi fissati
dalla giurisprudenza di legittimità senza però spiegare perché, nel caso di specie, la continuazione doveva escludersi e nemmeno le ragioni in base alle quali i sopra richiamati principi erano rilevanti per ritenere infondata la richiesta di NOME.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa persona fisica (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo esame che – in piena autonomia decisionale – colmi il difetto di motivazione sopra evidenziato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024.