Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4656 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4656 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Taranto il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Brindisi il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 05/03/2025 della Corte d’appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie fatte pervenire dalla difesa, AVV_NOTAIO e NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, con le quali hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Perugia, sez. Misure di prevenzione, ha rigettato il ricorso avverso il decreto del Tribunale di Perugia del 23 luglio 2024 che ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale a NOME COGNOME per tre anni, oltre alla misura reale del sequestro e contestuale confisca di un motoveicolo e di un immobile intestato alla sorella NOME COGNOME.
Avverso il provvedimento propongono separati ricorsi il proposto e la terza interessata, NOME COGNOME, quest’ultima per il tramite di procuratore speciale.
2.1. NOME COGNOME affida il ricorso ad un unico, articolato, motivo con il quale lamenta erronea applicazione dell’art. 1 lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011, relativamente all ‘ esistenza dei presupposti del vivere abitualmente con i proventi dell’attività delittuosa, nonché vizio di motivazione perché inesistente o apparente quanto alle risultanze della perizia COGNOME.
La giurisprudenza maggioritaria reputa che gli elementi di fatto su cui fondare la sussistenza del giudizio di pericolosità cd. generica di cui il giudice della prevenzione deve dare conto, non siano ravvisabili nell’esistenza di una mera iscrizione nella notizia di reato, ma nella valorizzazione di elementi suscettibili di integrare il presupposto dell’accertamento ovvero l’abitualità della commissione di delitti ed enucleare indici rivelatori del fatto illecito, sia nella sua materialità, sia nella sua dimensione temporale. Non basta, infatti, il mero riferimento alle pendenze penali del proposto come del resto ritenuto dallo stesso decreto impugnato.
Si assume che, nel caso di specie, la Corte di appello avrebbe del tutto ignorato le assoluzioni e le archiviazioni; anzi, i provvedimenti di prevenzione non registrano che proprio nella condotta di vita, precedente al 2014, consente di concludere per la sostanziale liceità dell’attività compiuta dal ricorrente in relazione a quel lasso temporale.
Si tratta, peraltro, di mancato apprezzamento delle ragioni della difesa trattandosi di decisioni giudiziarie irrevocabili che hanno condotto all’assoluzione del proposto.
La Corte territoriale, invece, valorizza la pendenza di otto procedimenti penali per fatti collegati all’attività imprenditoriale del proposto e le risultanze della perizia COGNOME attestanti il divario tra le dichiarate entrate e lo stile di vita del proposto.
2.1.1. Quanto alle pendenze penali (elencate a p. 8 del ricorso), secondo la difesa, queste non integrano fatti valutabili per un completo giudizio sulla pericolosità generica.
La difesa, invero, intendeva dimostrare in sede di appello che la mera pendenza di un procedimento penale non ha rilievo ai fini che interessano e che, anzi, questo semplice dato non integra quegli elementi di fatto che necessita verificare onde reputare sussistente la pericolosità generica.
Si osserva, poi, che i procedimenti sono tutti relativi a condotte risalenti ad epoca compresa tra il novembre 2014 il novembre 2019 e che si tratta di imputazioni elencate soltanto formalmente, senza essere vagliate approfonditamente e senza, quindi, illustrare a che titolo il proposto rispondeva delle accuse, cioè se come amministratore di fatto, come amministratore formale o come mero concorrente esterno nei delitti o concorrente morale.
Inoltre, la Corte d’appello adombra un continuo atteggiamento illecito del proposto, a partire dal 2002, momento al quale risalgono le prime attività imprenditoriali di COGNOME.
Tuttavia, i giudici della prevenzione non hanno accolto la richiesta di sequestro delle quote delle società per mezzo delle quali il proposto avrebbe commesso i reati contestati, proprio per mancanza di data certa in ordine all’acquisizione di queste e, quindi, della riconducibilità al proposto di tale attività onde ritenere che questi abbia vissuto abitualmente dei proventi dell’attività illecita.
La Corte di appello non ha dato conto di quanti anni è durata, da parte di COGNOME, l’abituale attività illecita RAGIONE_SOCIALE e se questa si colleghi ad epoca precedente o successiva al 2011, data in cui viene collocato l’avvio della pericolosità sociale del proposto; la motivazione, quindi, risulta del tutto apparente perché il decreto non tiene conto di tutte le attività d’impresa, documentate dall’appellante, e a lui riferibili – che non avevano dato luogo ad alcun rilievo in alcuna sede penale, amministrativa o tributaria – segnalate anche dalla perizia COGNOME.
Si assume, anzi, che sono soltanto due le società che sono state oggetto di procedimenti penali, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE In ogni caso, tutte le attività di cui agli illeciti penali contestati si concentrano nel periodo dal 2014 al 2019, quindi, in circa cinque anni, ancorché conducano ad un giudizio di abituale riferimento a proventi dell’attività illecita.
2.1.2. Quanto alla perizia COGNOME, il ricorrente evidenzia che questa prende in esame solo le emergenze degli otto processi pendenti e non esamina complessivamente l’attività imprenditoriale del proposto. Nulla emerge, a parere del ricorrente, rispetto alla complessiva vicenda imprenditoriale anche relativa ad attività e redditi derivanti al proposto dallo svolgimento delle attività elencate a pagina 13 e ss. del ricorso. Infine, quanto alla RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello afferma che la sentenza favorevole circa il passaggio di quote tra il proposto e sua madre non è sufficiente a scalfire il giudizio di pericolosità relativa a questa società, essendo restato fuori da quel giudizio gran parte del comportamento di intestazione fittizia ipotizzato. La difesa osserva, invece, che l’Autorità giudiziaria ha verificato che non vi era fictio nelle vicende relative alla titolarità della compagine.
2.1.3. Infine, il ricorrente deduce, in relazione al periodo temporale, l’assenza di rilevante e attuale pericolosità sociale. La Corte di appello su tale punto, ha sostenuto che il proposto avrebbe compiuto illeciti per una larga fase della sua vita adulta e imprenditoriale, almeno dal 2011, ravvisando un periodo di pericolosità compreso tra il 2011 e il 2019.
Tuttavia, si osserva che si tratta di otto anni, nella prospettazione accusatoria, dai quali non si può desumere senz’altro che questa attività sia stata commessa abitualmente e che abbia costituito l’intera attività del soggetto. In ogni caso, la misura di prevenzione è stata applicata a distanza di quattro anni dalla cessazione dell ‘ attività illecita che era stata contestata con l’atto di appello, deduzione alla quale non vi è stata risposta da parte della Corte di appello. Invece, il giudizio di pericolosità sociale all’attualità va verificato in concreto, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile lasso di tempo tra l ‘ epoca di commissione dei fatti e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione, richiamando giurisprudenza di legittimità indicata come in termini. Di qui l’eccepita assenza assoluta di motivazione .
2.2. NOME COGNOME denuncia, per il tramite del difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, nullità del decreto in relazione agli artt. 10, 11 d. lgs. 159 del 2011 per assenza di motivazione.
La Corte di appello non avrebbe motivato circa l’oggetto dell’accertamento che era stato sollecitato con l’atto di impugnazione e con la successiva memoria difensiva, depositata il 24 febbraio 2025.
La difesa aveva evidenziato che il Tribunale aveva ritenuto sussistente la fattispecie di cui all’art. 512bis cod. pen., sostenendo che il proposto era l’effettivo proprietario del villino per la provvista di acquisto.
Nella memoria difensiva, invece, era stato sottolineato che era stata ritenuta insussistente la fattispecie nel procedimento instaurato dinanzi alla Procura della Repubblica di Roma, come da informativa di reato n. 75783 del 19 settembre 2019 della Guardia RAGIONE_SOCIALE finanza nucleo di Perugia, nonché come da richiesta di archiviazione e relativo decreto.
Tale osservazione sarebbe stata del tutto trascurata nella motivazione offerta dalla Corte di appello, anche rispetto alla deduzione svolta dalla difesa circa l ‘ esclusione di ogni attività di abusivismo finanziario svolto nell’ambito della società RAGIONE_SOCIALE.
Sicché, le disponibilità liquide che si assumono profitto di reato sarebbero, per la ricorrente, del tutto legittime e, quindi, non sarebbe stato necessario al proposto alcuno schermo o intestazione fittizia per gli investimenti e gli acquisti.
Deduce la ricorrente che la documentazione depositata sarebbe stata del tutto trascurata avendo la Corte di appello focalizzato la sua attenzione su osservazioni difensive che riguardavano i procedimenti del proposto, senza considerare la nota con allegati documenti illustrati dalla difesa dell’appellante. Anzi, ‘ appiattendosi ‘ sulla motivazione del primo giudice, la Corte di appello avrebbe affermato che il proposto era amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE utilizzata per gran parte dei pagamenti. Di contro, a parere della
ricorrente, su tale punto non vi sarebbe alcun riscontro né alcuno degli otto procedimenti esaminati dalla Corte di appello riguarderebbe la società RAGIONE_SOCIALE.
Il procedimento relativo alla fittizia intestazione del bene, trasferito per competenza a Roma, secondo la ricostruzione della ricorrente, si sarebbe risolto in una richiesta di archiviazione cui avrebbe fatto seguito il decreto di archiviazione depositato in atti, documento nel quale si è indicato che erano stati acquisiti elementi di prova conducenti a concludere per la fittizia intestazione del villino. Sicché, non vi è possibilità di attingere il bene con provvedimento di prevenzione di natura reale.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, T. AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Le difese, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, hanno fatto pervenire memorie di replica con le quali hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
1.1. Il ricorso di NOME COGNOME è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1.1. Va premesso che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, successivamente riprodotto nel d.lgs. 159 del 2011; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma de ll’a rt. 4 cit., il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246, dove in motivazione è ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).
È noto, poi, il principio, riportato anche nella requisitoria del Sostituto Procuratore generale, secondo il quale gli elementi di fatto a fondamento del giudizio di pericolosità, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione , possono , in ragione dell’autonoma va lutazione del giudice della prevenzione, essere tratti anche da sentenze di condanna non definitive o da procedimenti
penali pendenti (tra le altre, Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Rv. 287063), fermo il vincolo di non poter fondare la misura su fatti storici giudizialmente esclusi.
Si rileva, comunque, che ciò che viene ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità è che, in tema di misure di in tema di misure di prevenzione, il giudice, ai fini del giudizio di pericolosità, può valutare non solo gli elementi di fatto accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi purché si tratti di procedimenti nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, COGNOME, Rv. 271372 -01; Sez. 1, n. 3010 del 24/06/1993, COGNOME, Rv. 195671 -01) in relazione ai fatti in essi accertati.
Da ultimo, si è sostenuto che il giudice, nonostante l’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, non può attribuire rilevanza, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, a fatti che siano stati esclusi in forza di una sentenza definitiva di assoluzione posto che, in virtù del principio di non contraddizione dell’ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU, la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità (Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, Curci, Rv. 287312).
1.1.2. Ciò posto, si osserva che nei confronti del ricorrente il decreto del 23 luglio 2024, che ha disposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ha considerato COGNOME come soggetto che viveva anche con i proventi di attività illecita, rilevando i precedenti penali e i numerosi precedenti giudiziari relativi, in gran parte, a reati che gli avevano procurato profitti illeciti, in quanto connessi alla qualità di imprenditore e referente di numerose società da questi controllate, condotte ritenute protrattesi dall’anno 2011, sino al 2019. Inoltre, si è rilevato che vi era, tra i reati per i quali vi era giudizio pendente nei confronti del proposto, la contestazione del delitto di cui all’art. 512bis cod. pen., così qualificando COGNOME come soggetto connotato anche da pericolosità sociale specifica.
Con riferimento alla misura di prevenzione della confisca, il primo decreto osservava come fossero suscettibili di ablazione i beni acquistati, nell’arco di tempo in cui si era manifestata la pericolosità, con i proventi dell’attività illecita, beni rispetto ai quali era stato conferito incarico alla AVV_NOTAIO, onde verificare la sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio del proposto. All’esito dell’accertamento disposto , con particolare riferimento agli anni 2017 2020, si era riscontrata una sproporzione sempre maggiore tra i redditi del proposto e gli investimenti, di cui COGNOME non aveva giustificato la provenienza
con particolare riferimento all’accumulazione di somme che coincideva con il periodo in cui si era manifestata la sua pericolosità.
Tale ricostruzione viene confermata dal provvedimento impugnato il quale, presupponendo la mancanza di contestazioni, da parte del l’appellante, circa l’elencazione svolta dal Tribunale quanto ai procedimenti penali pendenti e conclusi a carico del proposto, ne aveva ribadito la rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità, riportandone l’elencazione (v. p. 8 e ss.) e indicando che gli otto procedimenti segnalati consentivano di ritenere che, negli anni dal 2011 al 2019, COGNOME avesse senz’altro vissuto abitualmente dei proventi dell’attività illecita.
La Corte territoriale, peraltro, aveva riscontrato la sussistenza della pericolosità qualificata, segnalando la pendenza, a carico di COGNOME, dinanzi al Tribunale di Spoleto, di un procedimento per il reato di cui all’art. 512 -bis cod. pen., commesso negli anni 2011 e nel 2017-2018, rispetto al quale appariva del tutto irrilevante che il Giudice per le indagini preliminari avesse respinto la richiesta di sequestro preventivo delle somme oggetto di contestazione.
Infine, la Corte territoriale (v. p. 11 e ss.) ha reputato senz’altro riferibili al proposto, in via diretta o indiretta, le numerose società elencate nel decreto del Tribunale impugnato, facendo rinvio, quanto all ‘organigramma delle società, ai ruoli in esse assunto, nonché al legame di COGNOME con tali compagini, alla relazione della AVV_NOTAIOssa COGNOME.
Tanto premesso, si osserva che la Corte di appello ha reso, sui punti di seguito indicati, motivazione apparente.
1.1.3. Quanto alla pericolosità generica e con riferimento al requisito del vivere abitualmente dei proventi di attività illecite, il provvedimento impugnato (v. p. 8 e ss.) segnala, prima di tutto, che i procedimenti pendenti e quelli definiti, valorizzati dal Tribunale, non erano stati oggetto di contestazione da parte dell’appellante.
Tuttavia, la Corte territoriale trascura del tutto, così incorrendo, su tale punto, in una motivazione apparente e, dunque, viziata per violazione di legge, che l’appellante aveva puntualmente contestato, rispetto ai procedimenti penali pendenti e a quelli definiti con condanna, attraverso l’atto di appello, la specifica rilevanza delle condotte ai fini di considerarle elementi prodromici all’applicazione della misura di prevenzione anche patrimoniale.
A p. 2 e ss. dell’atto di appello depositato dall’AVV_NOTAIO, infatti, si contestava in particolare la riferibilità alla gestione integrale da parte dell’appellante di alcune società, oggetto dei procedimenti penali pendenti, che il Tribunale aveva ritenuto senz’altro riconducibili a COGNOME. Inoltre, si segnalava, come poi rimarcato anche con il ricorso per cassazione, che COGNOME era stato, nel tempo, collegato come amministratore, partecipe o gestore di quindici società a diverso titolo, senza che queste fossero incorse in procedure fallimentari. Si
trattava di compagini produttive di redditi leciti, liquidate, secondo la normativa vigente o, addirittura, ancora operative, per le quali non vi erano richieste risarcitorie da parte dei creditori, ad esclusione della RAGIONE_SOCIALE per la quale, comunque, gli illeciti contestati non avevano ancora condotto a sentenza definitiva di condanna.
Inoltre, si era dedotto (v. p. 8 dell’atto di appello ) con il gravame che, per i due delitti di calunnia contestati, era intervenuta assoluzione, epilogo indicato come non considerato dal Tribunale. Si tratta, in particolare, di peculiari condotte (cfr. decreto di primo grado) contestate al proposto nella qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE e che egli avrebbe attuato mediante denunce con le quali incolpava due soggetti per avere falsamente formato polizze fideiussorie, al fine di non onorare le garanzie prestate a favore di due società.
Rileva il Collegio, peraltro, che le condotte oggetto degli elencati procedimenti pendenti o conclusi con sentenze non definitive, che si collocano in un periodo compreso tra il 2011 e il 2019 (v. p. 9 e ss. del decreto impugnato), non sono tutte relative a reati lucrogenetici.
Detti procedimenti sono indicati, genericamente, dalla Corte territoriale, la quale segnala l’omogeneità d i tutte le condotte elencate, ritenute afferenti alla gestione di società depredate e condotte a fallimento mediante la commissione di reati finanziari e reati tributari, reputate espressione sintomatica dello stile di vita di COGNOME, connesso alla gestione illecita di società amministrate mediante spoliazione dei patrimoni e conseguente fallimento delle società.
Tuttavia, come segnalato anche con il ricorso, per i due reati di calunnia di cui al n. 2 dell’elencazione di cui a p. 8 e ss. del decreto impugnato, era stato dedotto dall’appellante che era intervenuta sentenza di assoluzione. Inoltre, si osserva che il procedimento incardinato davanti al Giudice di pace di Roma, indicato al n. 4 dell’elenco citato, fa riferimento a reati non predatori ma contro la persona (cioè, lesioni o minacce).
Infine, si deve riscontrare che nell ‘ indicazione svolta dalla Corte di appello, tutti i fatti, esaminati quale espressione di pericolosità generica, elencati come oggetto di procedimenti penali pendenti o conclusi con provvedimenti non definitivi connessi all’attività imprenditoriale di RAGIONE_SOCIALE e a società a questi direttamente o indirettamente riferibili, si concentrano negli anni dal 2014 al 2019, senza che emerga nitidamente, dunque, la ragione della ritenuta sussistenza della pericolosità generica a partire dal 2011.
1.1.4. Inoltre, deve rilevarsi che la Corte territoriale indica, come emessa a carico del proposto, una condanna irrevocabile, intervenuta il 7 ottobre 2000, alla pena di anni otto di reclusione per la costituzione e direzione di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altro
procedimento, concluso con sentenza di condanna del 17 ottobre 2007, per il delitto di truffa, provvedimenti definitivi che, come indica il ricorrente, sono pronunce estranee al giudizio di pericolosità quanto al dies a quo della pericolosità (che i provvedimenti di merito indicano come risalente al 2011) e che il decreto impugnato illustra come premessa significativa, rispetto alla successiva contestazione del reato di cui all’art. 512 -bis cod. pen., cui si collega la pericolosità qualificata del proposto.
Si tratta di contestazione afferente al reato di intestazione fittizia -contestato come commesso nel 2011 e nel 2017-2018 – ritenuta dalla Corte territoriale non sovrapponibile a quella oggetto di altro procedimento, in cui è stata contestata all’imputato la violazione dell’art. 11 del d. lgs n. 74 del 2000, concluso con l’assoluzione dell’imputato. Esso riguarda l’intestazione fittizia alla madre NOME COGNOME e, successivamente a tal COGNOME, entrambi soggetti risultati privi di fonti autonome di reddito, in particolare di quote della società RAGIONE_SOCIALE
Il ragionamento svolto sul punto dalla Corte territoriale, invero, appare contestato dal ricorrente con argomenti versati in fatto che attingono la completezza della motivazione che, invece, si rivela se nz’altro esaustiva e non apparente, dunque, la relativa censura è inammissibile.
Tuttavia, si osserva, per entrambi i profili di pericolosità riscontrati, che, ai fini dell’applicazione o del mantenimento delle misure di prevenzione, il requisito della pericolosità sociale deve essere attuale; esso, quindi, non può essere desunto da fatti remoti, ancorché accompagnati da informazioni negative, quando tali informazioni non pongano in rilievo ulteriori e specifici elementi atti a dimostrare la sussistenza del detto requisito. Nell’oggettiva valutazione della pericolosità anche se qualificata, non può che rientrare, invero, l’analisi della sua attualità, dato strettamente connesso al concetto stesso di prevenzione, che assume la sua valenza essenziale, anche in relazione alla possibilità di applicare le misure reali, in riferimento alle quali deve previamente individuarsi il periodo nel quale la pericolosità è collocabile, al fine di verificare l’imputazione del tempo di acquisizione dei beni sottoponibili ad apprensione a tale periodo, per giustificare la loro diretta connessione con le manifestazioni di pericolosità richiamate.
Su tale punto, l’appellante aveva devoluto alla Corte territoriale il tema (v. p. 12 dell’atto di appello) che, invece, nel decreto impugnato non viene esaminato, risultando così la motivazione viziata per violazione di legge, tanto più se si considera che la pericolosità risale, come dies ad quem , al 2019, a fronte di una misura con richiesta che reca il n. 25/2020 e che fonda su una nota della Guardia di Finanza di Perugia del 2 marzo 2020, adottata con decreto del Tribunale depositato in data 22 ottobre 2024.
1.1.5. Tuttavia, per completezza si osserva che, quanto alla perizia COGNOME, a p. 11 e ss. del decreto, vi è esauriente motivazione con riferimento alle risultanze dell’esame del tecnico. Dalle risultanze della relazione, peraltro, per come indicato nel decreto impugnato, emerge che sono stati presi in esame anche i redditi leciti, derivanti dalle attività svolte dal ricorrente, quindi, anche quelli che COGNOME assume essere stati pretermessi. Quanto alla dedotta necessità di estensione del quesito da sottoporre al tecnico, non si fa riferimento ad alcuna deduzione svolta dagli interessati, all’atto del conferimento dell’incarico e pretermessa dal Tribunale, onde poterne apprezzare la decisività e rilevanza nella presente sede.
1.2. Il ricorso di NOME COGNOME è fondato, nei limiti di seguito indicati.
Effettivamente, come dedotto, si riscontra mancanza assoluta di motivazione in ordine alla memoria e ai documenti che risultano depositati in sede di merito , per l’udienza di appello del 5 marzo 2025 . Questi, invero, non sono menzionati nel provvedimento impugnato (v. p. 5 e ss.), né si rinviene motivazione che attinge i temi in questi atti prospettati.
Invero, l ‘esame d el fascicolo processuale, necessitato dalla natura dell’eccezione proposta, ha fatto emergere che la memoria era stata tempestivamente depositata con i documenti allegati (v. p.e.c. proveniente dall’AVV_NOTAIO, per l’udienza del 5 marzo 2025, c on documentazione allegata, tra cui la richiesta di archiviazione e il relativo decreto, trasmessa all a Corte di appello di Perugia, all’indirizzo EMAIL).
Né si può concludere che la motivazione offerta risulti, comunque, incompatibile con gli argomenti posti a base della memoria che la difesa aveva depositato in uno alla documentazione allegata.
Invero, apparente risulta il rilievo della Corte territoriale, rispetto all ‘operat a valutazione di elementi di fatto (il proposto è indicato come controllante, tramite la RAGIONE_SOCIALE – dal marzo 2019 RAGIONE_SOCIALE– del 100% della RAGIONE_SOCIALE, sui cui conti – poi utilizzati dalla sorella con inadeguati redditi propri – traeva gli assegni, emessi nel 2019, dopo che COGNOME aveva provveduto all’emissione di ulteriori bonifici in pagamento del villino intestato alla sorella NOME, attraverso altre società al medesimo riconducibili). Tanto, posto che la ricorrente aveva prodotto, in sede di appello, non soltanto la disposta archiviazione fondata sul rilievo che non fossero stati acquisiti ‘ elementi di prova conducenti’ in ordine alle ‘residuali ipotesi di reato 132 d. lgs. n. 385 del 1993, 648bis e 648ter .1 cod. pen., ma anche la richiesta di archiviazione, l’informativa del 19 settembre 2019 e la memoria difensiva che illustrava detti atti e che, ai fini che interessano, andavano vagliati dal giudice di secondo grado.
Si impone pertanto l’annullamento dell’impugnato decreto per nuovo esame, nei limiti e con riferimento ai punti indicati nella parte motiva.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso, il 5 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME