Morte dell’Imputato: Conseguenze e Annullamento della Sentenza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 31002 del 2024, offre importanti chiarimenti su due aspetti procedurali di grande rilevanza: le conseguenze della morte dell’imputato nel corso del giudizio e i criteri di inammissibilità del ricorso. Il caso ha visto la Suprema Corte annullare la condanna per l’imputato deceduto e dichiarare inammissibili i ricorsi degli altri, condannandoli al pagamento delle spese.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna del Tribunale di Trani a carico di tre persone. La Corte d’Appello di Bari, in seguito, aveva parzialmente riformato la decisione, rideterminando la pena in 4 mesi di reclusione e 5.500 euro di multa per ciascuno, a seguito dell’estinzione di uno dei capi di imputazione.
Contro questa sentenza, i tre imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando un unico motivo: l’errata applicazione della legge nella determinazione della pena (la cosiddetta dosimetria della pena). Tuttavia, prima della discussione del ricorso, uno degli imputati, il più anziano, è deceduto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha adottato una decisione divisa in due parti, che riflette le diverse posizioni processuali degli imputati:
1. Per l’imputato deceduto: La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Questo esito è una conseguenza diretta e automatica della morte del reo, che estingue il reato e, di conseguenza, il processo a suo carico.
2. Per gli altri due ricorrenti: I loro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto il loro unico motivo di doglianza manifestamente infondato.
Di conseguenza, i due ricorrenti sopravvissuti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Morte dell’Imputato e Ricorso Infondato
La sentenza si basa su due principi giuridici distinti ma ugualmente importanti. L’analisi delle motivazioni aiuta a comprendere la logica dietro la decisione della Corte.
L’effetto della morte dell’imputato sul processo
La Corte ha applicato un principio fondamentale del diritto penale: la morte del reo prima di una condanna definitiva estingue il reato. Questo significa che lo Stato perde interesse a proseguire l’azione penale nei confronti della persona deceduta. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non può fare altro che prendere atto del decesso e annullare la sentenza di condanna, chiudendo definitivamente il procedimento per quella posizione. Si tratta di un atto dovuto che non richiede alcuna valutazione nel merito della vicenda.
L’inammissibilità per manifesta infondatezza
Per quanto riguarda gli altri due ricorrenti, la Corte ha giudicato il loro ricorso ‘manifestamente infondato’. Essi si lamentavano di un’eccessiva severità della pena. Tuttavia, i giudici hanno osservato che la pena inflitta dalla Corte d’Appello (4 mesi di reclusione) era di fatto inferiore al minimo edittale previsto dalla legge per il reato contestato. In altre parole, i ricorrenti si stavano lamentando di una pena che era già più favorevole di quella che la legge avrebbe richiesto come minimo. Una doglianza di questo tipo è priva di qualsiasi logica e fondamento giuridico, rendendo il ricorso palesemente inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione ribadisce due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che la morte dell’imputato durante il processo porta inevitabilmente all’annullamento della sua condanna, estinguendo il procedimento nei suoi confronti. In secondo luogo, evidenzia come la proposizione di un ricorso basato su motivi palesemente illogici o contraddittori, come lamentarsi di una pena già più mite del minimo legale, non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche la condanna al pagamento di spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La sentenza sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso seri e giuridicamente fondati per evitare conseguenze negative.
Cosa succede se un imputato muore durante il giudizio in Cassazione?
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza di condanna limitatamente alla posizione dell’imputato deceduto, poiché la morte del reo estingue il reato e il relativo procedimento penale.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per ‘manifesta infondatezza’?
Un ricorso è manifestamente infondato quando i motivi presentati sono palesemente privi di fondamento giuridico. Nel caso specifico, gli imputati si lamentavano di una pena troppo alta, ma la pena ricevuta era già inferiore al minimo previsto dalla legge per quel reato, rendendo la loro lamentela illogica e priva di pregio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31002 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata il 21 aprile 2023 la Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza con cui il Tribunale di Trani aveva condannato NOME, NOME e NOME, nato il DATA_NASCITA, alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 6.000 di multa ciascuno, rideterminava la pena in complessivi in mesi 4 di reclusione ed C 5.500 di multa ciascuno per effetto dell’estinzione del reato di cui al capo A) dell’imputazione e confermando nel resto, avendoli ritenuti colpevoli del reato contestato;
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepivano l’erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta;
che medio tempore NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA, è deceduto il giorno 13 gennaio 2024.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili;
che il motivo in essi contenuto è manifestamente infondato atteso che la pena in concreto irrogata nei confronti dei ricorrenti – mesi 4 di reclusione risulta inferiore al minimo edittale relativo alla condotta contestata di tal ché la doglianza non ha ragion d’essere;
che tuttavia, stante l’avvenuto decesso di uno dei ricorrenti la sentenza impugnata deve, limitatamente alla sua posizione, essere annullata senza rinvio;
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA, per morte dell’imputato.
Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e condanna i restanti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
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