Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40485 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40485 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AVV_NOTAIO Generale presso Corte d’appello di Potenza dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione nel procedimento a carico di:
NOME nato a MARATEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di Lagonegro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso come da requisitoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ; letta la memoria del difensore del resistente, AVV_NOTAIO, che rappresenta l’intervenuto decesso dell’imputato .
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lagonegro ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste NOME dal reato di cui all’art.483 cod. pen., consistito nell’avere , n ell’a tto pubblico di donazione in favore della moglie, attestato la piena proprietà del terreno agricolo, indicato
nella imputazione, ‘ a lui pervenuto in forza di usucapione non accertata giudizialmente compiutasi in epoca antecedente al matrimonio celebrato in data 25.10.1990’; laddove, invece, detto immobile è di proprietà ‘immobiliare RAGIONE_SOCIALE‘ , con sede in Parma, terreno custodito dall’anno 2003 e sino al 2015 -2016 da COGNOME NOME.
Contro l’anzidetta sentenza il AVV_NOTAIO Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza propone ricorso, affidato ad un unico motivo, che lamenta violazione di legge, in relazione agli artt.483, 48-479, cod. pen., e agli artt.521 cod. proc. pen., nonché vizio di mancanza di motivazione in ordine al mancato esercizio del potere di riqualificazione attribuito al giudice.
La pronuncia assolutoria si è basata su un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n.39215 del 4.06.2015, Rv,264841-01), secondo cui il privato risponde del delitto di cui all’art.483 cod. pen. soltanto quando l’atto emesso sulla scorta delle sue false dichiarazioni è normativamente volto a provare la verità di tale portato dichiarativo, mentre, in assenza di obbligo normativo di affermare il vero, le dichiarazioni avrebbero rilevanza solo in sede civilistica.
Si deduce che, con riguardo alla falsità dichiarativa del privato sull’acquisto del bene per usucapione, più recente giurisprudenza (Sez. 5, n.1783 del 5.10.2023), richiamando altra pronuncia del 2016, ha precisato che la funzione dell’atto pubblico di compravendita è anche quella di provare la veridicità dei presupposti necessari perché l’atto raggiunga il suo scopo , ovvero il trasferimento certo della proprietà del bene, e ciò, si deduce, a prescindere dall’esistenza di norme che ricollegano la fede pubblica dell’atto alle dichiarazioni del privato.
Si deduce che la falsa dichiarazione che investa il principale dei presupposti della compravendita (ossia il titolo di acquisto della proprietà che si vuole trasferire) non potrebbe né dovrebbe essere considerata priva di rilievo penale.
Si duole della mancata riqualificazione , ai sensi dell’art.521 cod. proc. pen., e della omessa motivazione sul punto, della fattispecie contestata nel reato di cui agli artt.48 e 479 cod. pen., sebbene la sentenza abbia confermato l’inquadramento del fatto in detta fattispecie normativa.
Con memoria inviata a mezzo Pec in data 11.09.2025, il difensore dell’imputato ha comunicato la morte del proprio assistito avvenuta in data 25.06.2025, allegando il relativo certificato di morte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta morte dell’imputato .
2 La morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale. L’esistenza e permanenza in vita dell’imputato, difatti, funge da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale, anche civilistico (Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 271160 – 01; Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, COGNOME., Rv. 251981 – 01; Sez. 2, n. 11073 del 17/02/2(109, COGNOME, Rv. 243865 – 01; Sez. 4, n. 44663 del 14/10/2005, COGNOME, Rv. 232620 – 01; Sez. 4, n. 49457 del 08/01/2003, COGNOME, Rv. 227069 – 01, secondo cui la morte dell’imputato, se determina il difetto di legittimazione del difensore a proporre impugnazione, determina anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche e, quindi, il venir meno sia dell’interesse degli eredi dell’imputato a farle eliminare, sia l’interesse della parte civile a vederle riaffermate (Sez. 3, Sentenza n. 18021 del 18/01/2024, Rv. 286271 -01).
Va dichiarato inammissibile il ricorso del P.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso in Roma il 08/10/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME