Morte dell’Imputato: Reato Estinto, ma la Confisca dell’Arma Rimane
La morte dell’imputato durante un procedimento penale rappresenta una delle cause di estinzione del reato. Ma quali sono le conseguenze pratiche, specialmente per quanto riguarda le misure di sicurezza come la confisca? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su questo aspetto, stabilendo un principio fondamentale: anche se il reato si estingue, la confisca dei beni intrinsecamente pericolosi, come le armi, deve essere mantenuta. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni dei giudici.
Il Caso: Condanna in Appello e Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un uomo alla pena di un anno di reclusione, inflitta dal Tribunale di primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello territoriale, per un reato legato alla normativa sulle armi (L. 110/1975).
L’imputato, tramite il suo difensore, aveva presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua dichiarazione di responsabilità, sostenendo che la sua colpevolezza non fosse stata provata “oltre ogni ragionevole dubbio”.
L’Evento Interruttivo: Il Decesso dell’Imputato
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, è sopraggiunto un evento decisivo: il decesso dell’imputato. Il certificato di morte è stato trasmesso alla Corte, cambiando radicalmente le sorti del processo.
L’Impatto della Morte dell’Imputato sul Processo
La Corte di Cassazione ha preso atto della morte dell’imputato, un evento che, secondo il codice di procedura penale, estingue il reato. Di conseguenza, i giudici hanno annullato la sentenza di condanna senza rinviarla a un altro giudice per un nuovo esame.
La Corte ha specificato che, poiché il decesso è avvenuto dopo la proposizione del ricorso, è preclusa ogni possibilità di un proscioglimento nel merito (ad esempio, per non aver commesso il fatto). Questo tipo di valutazione più favorevole sarebbe stato possibile solo se l’innocenza dell’imputato fosse emersa in modo evidente e inconfutabile dagli atti processuali, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
La Confisca e la morte dell’imputato: una misura che sopravvive
Il punto cruciale della decisione riguarda la confisca dell’arma. Nonostante l’annullamento della sentenza di condanna, la Cassazione ha stabilito che la misura di sicurezza della confisca dovesse essere confermata.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa della confisca in materia di armi. Questa non è una sanzione accessoria legata alla condanna, ma una misura di sicurezza obbligatoria finalizzata a prevenire la circolazione di oggetti intrinsecamente pericolosi. La legge (n. 152 del 1975) impone la confisca per tutti i reati concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi, richiamando l’articolo 240 del codice penale.
I giudici hanno chiarito che questa misura è imposta per la pericolosità intrinseca dell’oggetto e la sua funzione è quella di sottrarlo alla disponibilità di chiunque per tutelare la sicurezza pubblica. Pertanto, l’estinzione del reato per morte dell’imputato non fa venir meno la necessità di applicare tale misura. Il rapporto processuale si è esaurito per quanto riguarda la persona dell’imputato, ma non per quanto riguarda la pericolosità dell’oggetto legato al reato.
Le Conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce un principio consolidato: l’estinzione del reato per morte del reo non impedisce l’applicazione della confisca obbligatoria prevista per i beni considerati di per sé pericolosi. La decisione distingue nettamente tra la responsabilità penale, che è personale e si estingue con la morte, e le esigenze di sicurezza pubblica, che impongono di sottrarre alla circolazione oggetti come le armi illegittimamente detenute. Questa pronuncia conferma che la finalità preventiva delle misure di sicurezza prevale sulla vicenda personale dell’imputato.
Cosa succede a un processo penale se l’imputato muore?
Il reato si estingue. La Corte di Cassazione, se investita del caso, annulla la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato per morte del reo.
Perché la confisca dell’arma è stata confermata nonostante la morte dell’imputato e l’annullamento della condanna?
La confisca in materia di armi è una misura di sicurezza obbligatoria, non una pena. Il suo scopo è prevenire la pericolosità dell’oggetto stesso, indipendentemente dalla sorte del procedimento penale contro la persona. Pertanto, sopravvive all’estinzione del reato.
È possibile ottenere un’assoluzione nel merito dopo la morte dell’imputato?
Sì, ma solo se dagli atti processuali emerge in modo assolutamente evidente e inconfutabile una causa di proscioglimento più favorevole (ad esempio, la prova certa che l’imputato non ha commesso il fatto). Nel caso specifico, tale evidenza non è stata riscontrata dalla Corte.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29440 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARRAFRANCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Enna nei confronti di NOME in relazione al reato di cui all’art. 23, comma 3, in relazione agli artt. 2 e 11 L. 110/1975;
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità quanto alla violazione deM principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio;
In data 27 maggio 2024 è pervenuto a mezzo pec certificato di morte dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata senza rinvio per morte dell’imputato.
1.1. La morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384), tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l’evidenza di una più favorevole causa di proscioglimento (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245).
La misura di sicurezza della confisca deve essere confermata.
Come anche da ultimo ribadito, infatti, la misura di sicurezza della confisca, unitamente a quella del versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell’esercito italiano, è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, e ogni altro oggetto atto a offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi, dall’art. 6, comma 1, legge n. 152 del 1975, che richiama il primo capoverso dell’art. 240 cod. pen. (così Sez. 1, n. 36712 del 3/7/2019, Bagni, n.m.).
P.Q.M.
Ferma restando la disposta confisca dell’arma, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso il 20/6/2024