Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44564 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44564 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2022 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ragione della morte del ricorrente; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25/01/2022, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 09/06/2018 del Tribunale di Catania: a) confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di estorsione continuata e pluriaggravata in concorso; b) rideterminava la pena irrogata all’imputato per tale reato in quindici anni e sei mesi di RAGIONE_SOCIALE ed € 14.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza del 25/01/2022 della Corte d’appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a cinque motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve rilevare che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell’imputato, come risulta dal certificato di morte del COGNOME del 19/07/2022 che è stato trasmesso, il 09/08/2023, dalla Direzione della RAGIONE_SOCIALE Milano-Opera dove il ricorrente si trovava detenuto per altra causa.
Pertanto, il reato contestato al COGNOME si è estinto, ai sensi dell’art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La morte dell’imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l’annullamento senza rinvio, con l’enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, COGNOME, Rv. 267384-01; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, COGNOME, Rv. 247790-01; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso in Roma, il 05/10/2023.