Morte dell’imputato in Cassazione: Conseguenze sulla Sentenza di Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la morte dell’imputato, se interviene dopo la proposizione del ricorso, comporta l’estinzione del reato e, di conseguenza, l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna impugnata. Questo principio, consolidato nella giurisprudenza, pone fine al procedimento penale, estinguendo il rapporto processuale in essere.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado, riconoscendo un individuo responsabile di alcuni delitti. La Corte territoriale aveva escluso alcune aggravanti e concesso le attenuanti generiche, rideterminando la pena ma confermando la condanna nel resto.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di legge e di motivazione. Tuttavia, durante la pendenza del giudizio di legittimità, è sopraggiunto un evento decisivo: il decesso dell’imputato, formalmente attestato da un certificato di morte presentato alla cancelleria della Corte.
La Morte dell’Imputato e la Decisione della Cassazione
Di fronte a questa nuova circostanza, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che prendere atto dell’evento e trarne le dovute conseguenze giuridiche. La morte dell’imputato rappresenta una delle cause di estinzione del reato previste dal nostro ordinamento.
La Corte, pertanto, ha dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Questa formula significa che la decisione della Corte d’Appello viene cancellata in modo definitivo, senza che sia necessario un nuovo giudizio da parte di un’altra corte. Il processo si conclude qui, in modo irrevocabile.
Le Motivazioni: Estinzione del Reato
La motivazione della sentenza si fonda su un principio cardine: la morte dell’imputato estingue il reato e, con esso, il rapporto processuale. La Corte di Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza costante, secondo cui l’intervento del decesso dopo la proposizione del ricorso impone l’annullamento senza rinvio della sentenza.
Questo perché il presupposto stesso del processo, ovvero la presenza di un soggetto da giudicare, viene a mancare. Qualsiasi pronuncia successiva al decesso sarebbe giuridicamente inesistente. La Corte ha inoltre specificato che questa situazione preclude ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, anche se potenzialmente più favorevole, ai sensi dell’articolo 129, secondo comma, del codice di procedura penale. Il processo si esaurisce con la constatazione dell’evento estintivo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La pronuncia in esame conferma che la responsabilità penale è strettamente personale e non può sopravvivere alla morte del suo autore. Le implicazioni pratiche sono chiare: nel momento in cui viene accertata la morte di un imputato nel corso di un procedimento penale, questo deve essere immediatamente interrotto. Se, come nel caso di specie, la morte avviene durante il giudizio di cassazione, la sentenza di condanna precedente perde ogni efficacia e viene annullata. Questo principio garantisce che nessuna sanzione penale possa essere applicata o mantenuta nei confronti di una persona non più in vita, chiudendo definitivamente ogni aspetto della vicenda giudiziaria.
Cosa succede se l’imputato muore dopo aver presentato ricorso per cassazione?
La morte dell’imputato causa l’estinzione del reato. Di conseguenza, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna impugnata senza rinviarla a un altro giudice, ponendo fine al procedimento.
La Corte di Cassazione può esaminare il merito del ricorso dopo la morte dell’imputato?
No. Secondo la sentenza, la morte dell’imputato esaurisce il rapporto processuale e preclude ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, anche se potenzialmente più favorevole, ai sensi dell’art. 129, comma secondo, del codice di procedura penale.
Perché la sentenza viene annullata ‘senza rinvio’?
Viene annullata ‘senza rinvio’ perché non c’è più nulla da giudicare. L’estinzione del reato a causa della morte dell’imputato rende superfluo un nuovo processo, chiudendo definitivamente la questione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43530 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul icorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Brescia aveva parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei delitti a lui ascritti e, esclusa la recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la aggravante contestata sul capo C), ha ridetermiNOME la pena inflittagli confermando nel resto la decisione impugnata;
il COGNOME aveva proposto ricorso per cassazione tramite il difensore deducendo:
2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli aumenti operati per la ritenuta continuazione;
2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;
in data 21.10.2024 è pervenuto in Cancelleria il certificato di morte del rilasciato il 3.9.2024 dal Comune di Sarezzo nel quale si dà atto dell’avvenuto decesso di NOME COGNOME intervenuto in quel Comune in data 23.8.2024.
La sentenza impugnata va annullata dunque senza rinvio per intervenuta morte dell’imputato.
Risulta documentalmente (cfr., il certificato sopra richiamato) che NOME COGNOME in Sarezzo il 23.8.2024, successiva a quella della sentenza d’appello che deve essere perciò annullata essendo il reato ascrittogli estinto per morte dell’imputato (cfr., Sez. 5, n. 29494 del 7.5.2018, COGNOME, secondo cui la sentenza della Corte di cassazione che intervenisse dopo la morte dell’imputato sarebbe giuridicamente inesistente e dovrebbe essere revocata; cfr., anche, Sez. 1, n. 24507 del 9.6.2010, COGNOME ovvero Sez. 3, n. 23906 del 12.5.2016, COGNOME, che hanno entrambe ribadito il principio secondo cui la morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.; cfr., anche, Sez. 1, n. 35845 del 16.5.2019, COGNOME).
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto pemorte dell’imputato.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2024
Il Consigliere este i COGNOME
Il Pre dente