Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35039 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BUCAREST (ROMANIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
‘visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita fa relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
ricorso trattato ex art.23 co.8 d.l. 137/2020 e successive modifiche.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva condannato l’imputata (unitamente ad un correo) alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni personali. Con l’appello, la s di primo grado veniva dichiarata nulla per difetto di notificazione nei confronti del coim ma veniva confermata con riferimento all’affermazione di responsabilità dell’imputata, alla qu veniva, in accoglimento dell’appello, ridotta la pena.
Presentando ricorso per cassazione, il difensore di NOME COGNOME COGNOME COGNOME tre motiv Il primo deduce violazione di legge (art.606 lett. b) c.p.p.) in relazione agli artt. 178 179 c.p.p.: l’imputata è stata ritenuta rinunciante a comparire mentre siffatta rinuncia vi all’udienza preliminare ma non nelle successive, che costituiscono fasi alitonome. Per la pri udienza collegiale, non è stata disposta la traduzione nonostante l’imputa non avesse indica di nonitntertUrg comparire.
Con il secondo motivo di ricorso, di deduce violazione di norma penale (art.606 lett. b) c.p in relazione all’art.192 c.p.p. con travisamento delle risultanze probatorie in relazio
testimonianza della persona offesa e contraddittorietà ed illogicità deila motivazione circostanza della sottrazione del telefono cellulare.
Infatti, la deposizione di NOME COGNOME indica che costui non si rese immediatamente con una volta subita l’aggressione, di aver subito la sottrazione del telefono cellulare, d acccorse a distanza di tempo. Non vi è pertanto prova che la sottrazione sia avvenuta ad opera della donna imputata, non potendo essere valorizzato in tal senso la fuga ‘dell’imputata.
Anche con il terzo motivo si contesta la violazione di legge in relazione, questa volta, all’a 582 c.p., non potendosi trarre dalla deposizione della persona offesa alcuna certezza in ordi al contributo causale lesivo da parte dell’imputata.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha inviato per PEC memoria conclusionale con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’allegato ad una mali di data 14 giugno 2024 è pervenuto, in limine litis, il certificato di morte dell’imputata, avvenuta il 19 marzo 2024.
L’intervenuto decesso come da certificato in atti, di NOME COGNOME COGNOME COGNOME‘immediat dichiarazione di estinzione di tutti i reati alla stessa contestati. Non è consentito al C essendo sopravvenuto il decesso dell’imputata, esaminare il relativo ricorso, trattandosi di ca estintiva del rapporto processuale che preclude ogni eventuale pronuncia eli proscioglimento ne merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 49783 del 24/09/200 Martinenghi, Rv. 245162; Sez. 5, n. 10696 del 16/12/2021, dep.2022, COGNOME; Sez. 3, n.2390 del 12/05/2016, COGNOME, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, COGNOME, Rv. 247790). La morte della ricorrente prima della decisione del ricorso determinerebbe infatti, c costantemente affermato dalla Corte di legittimità, l’inesistenza giuridica del provvedimento pronunciasse sul merito del ricorso. La soluzione indicata già da Sez. U. n. 3489 del 23/01/198 COGNOME è l’unica adeguata alla situazione che si determina con la morte della ricorrente: il meno del soggetto processuale nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effe e la conseguente dissoluzione del rapporto procedimentale impediscono ogni altro tipo di provvedimento, il quale necessiterebbe pur sempre della previa utilizzazione di form procedimentali che presuppongono un potenziale contraddittorio, e sono ad esso funzionali; contraddittorio invece ormai impossibile (Sez. 6, Ord. n. 31299 del 15/07/2009, COGNOME, R 244703). Va pertanto disposto l’annullamento della sentenza senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell’imputat
Così d ciso in Roma, 19 giugno 2024
Il Co igliere elatore
COGNOME
NOME COGNOME rit
Il Presidente