Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3173 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3173 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi non doversi procedere per morte dell’imputato
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RITENUTO IN FATTO
La sentenza della Corte di appello di Bari oggetto di ricorso, datata 06.05.2025, ha confermato la decisione di primo grado con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione per i reati di minaccia aggravata e lesioni semplici (trauma contusivo con prognosi di 3 giorni) ai danni di NOME COGNOME. I reati si inseriscono in un contesto di litigi condominiali e derivano da una riqualificazione dell’ipotesi iniziale di stalking.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due diversi motivi.
2.1. La prima ragione di censura denuncia vizio di motivazione carente quanto all’attendibilità della persona offesa, che è coinvolta in numerosi procedimenti che la vedono, a sua volta, imputata per reati reciproci commessi a carico del ricorrente.
Si contesta la valenza di riscontri di alcuni elementi di prova valorizzati nella sentenza (una videoripresa della scena dei reati e il referto di pronto soccorso, che attesta lesioni alla rachide cervicale incompatibili con la dinamica dei fatti denunciata dalla persona offesa).
2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 612, secondo comma, cod. pen.
La sentenza impugnata non ha risposto al motivo di appello riferito alla mancanza di prova certa circa il fatto che l’imputato ha effettivamente pronunciato la frase minacciosa attribuitagli, equivocando sul suo essere riferito unicamente all’aggravante della minaccia di morte.
Invece, l’atto di appello aveva contestato l’affidabilità delle prove sulle quali è basata la stessa ricostruzione del reato.
2.3. E’stato acquisito il certificato di morte dell’imputato, proveniente dal comune di Barletta, da cui risulta che il ricorrente è deceduto il 31.07.2025.
Il Sostituto Procuratore Generale COGNOME ha chiesto che venga dichiarato non doversi procedere per morte dell’imputato con requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è improcedibile, dovendo essere dichiarata l’estinzione del reato per morte del reo, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei suoi confronti.
Deve evidenziarsi in proposito, infatti, che la morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 9/6/2010, COGNOME, Rv. 247790).
Come rilevato, infatti, l’imputato risulta deceduto il 31.07.2025 e ciò emerge direttamente dal certificato di morte del Comune di Barletta, acquisito dalla cancelleria della Quinta Sezione penale, previa segnalazione della difesa del ricorrente, che aveva già depositato estratto dell’atto di morte.
Pertanto, il reato contestato al medesimo è estinto, ai sensi dell’art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio.
Ed infatti, come è stato già segnalato dall’orientamento cui il Collegio ritiene di uniformarsi, pur essendosi registrate in passato, nella giurisprudenza di legittimità, l’uso di diverse formule di dispositivo in caso di morte dell’imputato dichiarazione di improcedibilità del ricorso (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, COGNOME, Rv. 217245; Sez. 3, n. 8989 del 09/02/2011, COGNOME, Rv. 249612); dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 247782, in una ipotesi di ricorso del P.M. avverso sentenza di assoluzione dell’imputato medio tempore deceduto) – appare preferibile la pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all’art. 620, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, COGNOME, Rv. 247790; Sez. 4, Sentenza n. 36524 del 26/06/2008, COGNOME, Rv. 242114).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell’imputato.
Così deciso il 15 ottobre 2025.