Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33535 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 33535  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Capizzi;
avverso la sentenza del 07/03/2025 dalla Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, che ha l’annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Messina riformava la sentenza del Tribunale, dichiarando non doversi procedere per la tentata concussione realizzata nel marzo 2009, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, ed assolveva l’imputata dalle accuse di abuso d’ufficio, non essendo più il fatto previsto dalla legge come reato.
 Avverso la sentenza ha presentato ricorso, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, NOME AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 317, 56 cod. pen.
La ricorrente telefonò ad un dipendente della “RAGIONE_SOCIALE che non conosceva personalmente, facendo presente di essere stata raggiunta da una cartella esattoriale in relazione ad alcune contravvenzioni stradali, contestava, e chiedendogli di annullare la cartella.
A fronte della risposta negativa, la ricorrente, magistrato, si sare qualificata ed avrebbe risposto “lei non sa chi sono io … gliela farò pag interrompendo la telefonata.
Tuttavia, per un verso, la presunta persona offesa mai disse di essere sta minacciata, sicché mancò la “costrizione” che rappresenta elemento costitutivo della concussione. Per altro verso, a tali affermazioni per i successivi sette non seguì alcun comportamento, men che meno pregiudizievole, da parte della ricorrente.
Ne deriva che i Giudici di merito incorsero in un travisamento probatorìo.
Il presente procedimento è stato trattato in forma orale su richiesta d difensore, tuttavia non presente in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nelle more del procedimento, in data 06/06/2025, è intervenuto il decesso dell’imputata, come risulta dal certificato di morte rilasciato in data 18 luglio dal Comune di Catanía, in atti.
Il reato è dunque estinto (art. 150 cod. pen.), con la conseguenza che l sentenza impugnata va annullata senza rinvio, risultando preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790).
Inoltre, la morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicat della sentenza, comporta anche la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale, sicché le eventuali statuizioni civilistic condanna restano caducate “ex lege”, senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale (Sez. 3, n. 18021 del 18/01/2024, Santoro, Rv. 286271).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto morte dell’imputata. Così deciso il 1 0/09/2025 per