Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17495 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17495 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 16/04/2025
R.G.N. 4326/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a LIMBIATE il 20/03/1947 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Letta la memoria della difesa dell’imputato con la quale si Ł dedotta l’intervenuta morte dello stesso come provato dal certificato di morte allegato e chiesto dichiararsi non doversi procedere con revoca delle disposte confische.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 17 maggio 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Bergamo del 26-04-2022 riduceva la pena inflitta a NOME Pietro in ordine ai due fatti di usura allo stesso contestati al capo A) della rubrica nn. 2 e 3, ad anni 2 mesi 6 di reclusione ed € 7500 di multa. Con la stessa pronuncia la Corte di appello confermava la statuizione di confisca della somma in contanti di € 76.700 già disposta in primo grado.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato avv.to NOME COGNOME deducendo con distinti motivi:
omessa motivazione relativamente alle doglianze avanzate con i motivi di appello in ordine all’affermazione di responsabilità ed aventi ad oggetto l’eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni di NOME trattandosi di soggetto che si era volontariamente sottratta all’audizione in contraddittorio ed in ordine alla veridicità delle dichiarazioni della parte civile; al proposito si eccepiva ancora che non potevano trarsi elementi decisivi neppure dai files audio prodotti ed acquisiti al fascicolo dibattimentale, trattandosi di registrazioni preordinate ad ‘incastrare’ l’imputato mentre numerosi elementi riguardanti i rapporti tra il Galli ed il Trenti militavano per l’assenza di
rilievo penale anche con riguardo alla ritenuta natura usuraria dei prestiti senza adeguata dimostrazione che le somme versate fossero da imputare a precedenti rapporti ancora in corso;
errata applicazione della legge penale relativamente alla confisca operata ex art. 240 bis cod.pen. posto che la misura disposta, avendo natura puramente sanzionatoria, non poteva essere applicata anche a condotte poste in essere nel 2015; al proposito infatti doveva farsi applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite Crostella secondo il quale la confisca allargata può essere impedita per cespiti acquisiti tra il maggio del 2014 ed il 19 novembre del 2017, data di entrata in vigore della legge n.161/2017, dalla dimostrazione della provenienza da evasione fiscale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’intervenuta morte dell’imputato impone dichiarare l’estinzione dei reati allo stesso ascritti ai sensi dell’art. 150 cod.pen.. In relazione alle statuizioni civili va ricordato come sia stato affermato che la morte dell’imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, non ancora divenuta irrevocabile, determina la caducazione delle statuizioni civili e ne impedisce la conferma nel successivo grado del giudizio (Sez. 2, n. 11073 del 17/02/2009, P.g. in proc. COGNOME e altro, Rv. 243865 – 01). Ne consegue che le statuizioni civili disposte con le pronunce di condanna vanno revocate.
Quanto alla confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen. ed a quella per equivalente pure disposte dal Tribunale di Bergamo, confermate dalla Corte di appello di Brescia, va ricordato come entrambe trovino fondamento nella pronuncia di condanna dell’imputato; ed invero, sia l’art. 240 bis cod.pen. che l’art. 644 ultimo comma cod.pen., si aprono stabilendo che: « nel caso di condanna o di applicazione pena ai sensi dell’art. 444….» con la conseguenza che la pronuncia di estinzione del reato per morte del reo non può costituire il presupposto nØ della confisca c.d. allargata nØ della confisca per equivalente .
Al proposito questa Corte di legittimità ha già affermato come la morte dell’indagato, estinguendo il reato, fa venire meno la possibilità di applicare, nei confronti degli eredi, la confisca a norma dell’art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.) del bene il cui valore risulti sproporzionato rispetto ai redditi ed alle attività economiche dell’indagato (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458 – 03; Sez. 2, n. 43776 del 04/10/2013, Rv. 257306 – 01).
Analoghi principi sono stati affermati anche in tema di confisca per equivalente; si Ł difatti stabilito che la morte dell’imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna non consente al giudice d’appello o alla Corte di cassazione di decidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca (nella specie, per equivalente), atteso che l’art. 578-bis cod. proc. pen. non contempla tale specifica causa di estinzione del reato (Sez. 3, n. 33429 del 04/03/2021, Ubi, Rv. 282477 – 02); la predetta pronuncia in motivazione ha chiarito che:” la natura sanzionatoria/afflittiva (e dunque strettamente personale) della confisca per equivalente osta alla sua applicazione nei confronti di persona già deceduta. Un diverso argomentare porterebbe alla inaccettabile conseguenza della applicazione di una sanzione nei confronti degli eredi che sono certamente estranei al reato. Sotto altro profilo, del resto, in caso di morte viene meno il rapporto di “titolarità/disponibilità” da parte del condannato del bene di valore corrispondente al profitto che ne consente l’ablazione e che deve essere valutato al momento dell’adozione del provvedimento”.
Ne consegue la revoca delle confische disposte con la pronuncia del 26 aprile 2022 del Tribunale di Bergamo poi confermate in appello con restituzione di quanto in sequestro agli eredi aventi diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ i reati sono estinti per morte dell’imputato. Revoca le statuizioni civili e le confische disposte dal Tribunale di Bergamo; dispone il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen.
Così deciso il 16/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME