Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44643 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44643 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Messina il 10 novembre 2023, decidendo in sede di rinvio (da Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, COGNOME NOME ed NOME, n.m.), per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della sentenza con la quale il 26 novembre 2019, all’esito del giudizio abbreviato, nell’ambito di un complesso processo plurisoggettivo per reati in tema di stupefacenti, il G.u.p. del Tribunale di Messina ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi nel 2018, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per essere i reati allo stesso ascritti estinti per morte dell’imputato.
Ricorre per la cassazione della sentenza il Difensore di fiducia di NOME COGNOME, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 125, 623, 624 e 625 cod. proc. pen. in relazione all’art. 150 cod. pen. relativamente alla ritenuta condotta di partecipazione ad associazione volta al narcotraffico, per non essere stato rispettato quanto stabilito nella sentenza rescindente, ove si dava mandato al Giudice del rinvio di esaminare nuovamente la partecipazione associativa del ricorrente, partecipazione di cui difetterebbe, ad avviso del ricorrente, la prova.
2.2. Con il secondo motivo censura ulteriormente la violazione degli artt. 125, 623, 624 e 531 cod. proc. pen. in relazione all’art. 150 cod. pen. e all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, essendosi i decidenti limitati a dare atto della intervenuta morte del reo senza pronunciarsi circa la sussistenza o meno dell’aggravante dell’ingente quantità, su cui pure era intervenuto annullamento con rinvio, ingente quantità che – si assume nell’impugnazione – non sussisterebbe nel caso di specie.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3.11 processo è stato fissato con la procedura “de plano”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile poiché proposto da soggetto non legittimato (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.).
2. Infatti, è necessario dare convintamente continuità al principio di diritto fissato – anche – da Sez. 5, n. 15282 del 08/11/2016, dep. 2017, Arena e NOME, Rv. 269695, secondo cui «È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto – avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, dichiarata all’esito del giudizio di rinvio – dal difensore di fiduc dell’imputato e dagli eredi, in quanto, anche se il difensore ha, a norma dell’art. 571 comma terzo, cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione ad impugnare viene meno con la morte dell’imputato, la quale fa cessare gli effetti della nomina. Inoltre, una volta dichiarata la morte dell’imputato, nessun rimedio processuale può essere proposto da terzi, ancorché eredi, stante la previsione dell’art. 568, comma terzo, per la quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce» (risalente principio già affermato, tra le altre, da SU. 3, n. 41801 del 10/07/2013, COGNOME, Rv. 256586; da Sez. 3, n. 35217 del 1:L/04/2007, Voce e NOME, Rv. 237408; e da Sez. 6, n. 14631 del 03/11/1999, COGNOME e altro, Rv. 216322, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un terzo, anche se prossimo congiunto di imputato deceduto, avverso la sentenza che dichiari non doversi procedere per la morte di quest’ultimo. Se è vero che il decesso dell’imputato nel corso del procedimento non impedisce – a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. – la pronuncia nel merito se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, quando la morte sia stata già dichiarata, nessun rimedio può essere processualmente proposto da terzi. Ciò, sulla scorta della previsione dell’art. 568, comma terzo, secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce»). 3.Consegue la statuizione in dispositivo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nulla per le spese, attesa la peculiarità del caso; infatti, «L’impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione) proposta dopo la morte dell’imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare nè la condanna alle spese della parte privata che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinatario della statuizione, nè del difensore che, sia pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte in senso tecnico e non è soggetto al principio della soccombenza» (Sez. 6, n. 14248 del 19/03/2007, Striano, Rv. 236485; in termini, più recentemente, v. Sez. 2, n. 25738 del 20/03/2015, COGNOME e NOME, Rv. 264136; Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F, Rv. 281850).
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 12/10/2023.