Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32134 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sull’appello proposto da
NOME, nato a COGNOME il P_IVA
avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G., in composizione monocratica del 4/05/2023, trasmesso a questa Corte di Cassazione con provvedimento, ex art. 568, comma 5, cod.proc.pen., della Corte di appello di COGNOME, in quanto inappellabile ai dell’art. 593, comma 3, cod,proc.pen.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 2020 dal Pubblico Ministero, in persona della AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenz impugnata per morte dell’imputato
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 4 maggio 2023 il Tribunale di Barcellona P.G., in composizione monocratica, in esito al dibattimento celebrato con la presenza della parte ci
ha dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art. 659 cod a lui ascritto come in rubrica, e, riconosciute circostanze attenuanti generic ha condannato alla pena di C 250,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civ liquidarsi in separata sede- nonché al pagamento delle spese di costituzione parte civile, liquidate come in disjpositivo.
2. Con atto del 17 novembre 2023 NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto appello, affidandolo a quattro motivi. Col primo ha dedo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di omessa e manifesta contraddittorietà della motivazione, invocando assoluzione perché fatto non è previsto dalla legge come reato o perché non costituisce reato ( avrebbe -il Pubblico ministero prima e poi- il tribunale specificato la fatti imputata, se quella di cui al primo o quella di cui al secondo comma dell’art. cod.pen., omettendo di investigare sulla esistenza e violazione di event prescrizioni attinenti al contenimento della rumorosità in ragione della att lavorativa-professionale svolta dall’imputato, informando apoditticamente proprio criterio decisorio al presunto superamento della normale tollerabilità conseguente disturbo delle occupazioni o del riposo di cui alla fattispeci comma 1 dell’art. 659 cod.pen.); col secondo motivo ha dedotto nullità del sentenza per violazione degli artt. 192 e segg. cod.proc.pen., per travisam delle prove acquisite e per manifesta illogicità della motivazione, invoca assoluzione perché il fatto non sussiste (non sarebbe stata raggiunta la prova produzione di rumori oggettivamente molesti ed esorbitanti, nè la prova d disturbo della pubblica tranquillità emergendo, anzi, quella contraria in rag della carenza di qualsiasi lagnanza da parte di terzi); col terzo motivo ha de l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art cod.pen., attesa la dedotta episodicità delle condotte, la nullità del perico esiguità del danno; col quarto motivo ha lamentato la violazione degli artt. 133 e 133-bis cod.pen. e plurimi vizi di difetto assoluto di motivazione in me alla misura della pena. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con provvedimento dell’8 gennaio 2024 la Corte di appello di COGNOME, rilevato che trattasi di condanna alla sola pena dell’ammenda, dunque inappellabile ai se dell’art. 593, comma 3, cod.proc.pen., ha trasmesso, a mente dell’art. comma 5, cod.proc.pen. gli atti a questa Corte di Cessazione.
Il ricorrente è deceduto nelle more della fissazione dell’odierna udie pubblica. È in atti il certificato di morte, trasmesso dal difensore di fidu ricorrente con nota del 15 maggio 2024, attesta nte il decesso di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME 19 febbraio 2024.
5. Osserva il Collegio:
5.1. la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il ricorre è dec . eduto il 19 febbraio 2024;
5.2. vanno conseguentemente revocate le statuizioni civili di condanna;
5.3. la morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato d sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che d rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenz anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche senza la necessità d apposita dichiarazione da parte del giudice penale. L’esistenza e permanenza vita dell’imputato, difatti, funge da presupposto processuale della sentenza e sussistenza del rapporto processuale, anche civilistico (Sez. 3, n. 47894 23/03/2017, COGNOME, Rv. 271160 – 01; Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, F., Rv 251981 – 01; Sez. 2, n. 11073 del 17/02/2(109, COGNOME, Rv.243865 – 01; Sez. 4, n. 44663 del 14/10/2005, COGNOME, Rv. 232620 – 01; Sez. 4, n. 49457 d 08/01/2003, COGNOME, Rv. 227069 – 01, secondo cui la morte dell’imputato, determina il difetto di legittimazione del difensore a proporre impugnazion determina anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche e, quin venir meno sia dell’interesse degli eredi dell’imputato a farle eliminar l’interesse della parte civile a vederle riaffermate;
5.4. è stato condivisibilmente affermato (e deve essere qui ribadito) che d ritenersi che la morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudi della sentenza, comporti la cessazione sia del rapporto processuale in sede pena che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, co conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate “ex le senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale. deriva che, in tale ipotesi, è preclusa agli eredi dell’imputato la possib impugnare, in luogo del “de cuius”, le suddette statuizioni, non potendo avvalersi del disposto di cui all’art. 574 cod. proc. pen. (il quale ri possibilità di impugnazione al solo imputato), e neppure potendo trova applicazione in loro favore l’art. 578 cod. proc. pen. riferendosi questo sol all’eventualità di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 d Costituzione, lasciando essa aperta la possibilità per gli eredi dell’imputato, comunque valere le proprie ragioni nella sede civilistica, ove in tale sede v rinnovata la pretesa risarcitoria da parte dei danneggiati dal reato (Sez. 4, del 08/11/2000, COGNOME, Rv. 219149 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per mor dell’imputato.
Revoca le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2024 Il Consigli GLYPH estensore