Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40868 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40868 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con nota dell’8.4.2025 il Presidente della Prima sezione della Corte di appello di Firenze disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, perché si proceda alla relativa correzione, ai sensi dell’art. 130, cod. proc. pen., dell’ordinanza resa dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 11139-20 del 25.9.2019, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso presentato dall’imputato COGNOME NOME avverso la sentenza di condanna per il reato di tentato furto aggravato pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 29.4.2015, per essere questi deceduto in data 16.10.2016, dunque prima dell’adozione dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Con conclusioni del 30.6.2025 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede di revocare l’indicata ordinanza e, per l’effetto, annullare senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Firenze del 29.4.2015, oggetto del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
La richiesta del pubblico ministero va accolta.
Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la morte dell’imputato, intervenuta prima della decisione, determina l’inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte dell’imputato e il giudice penale ha l’obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell’imputato, quale presupposto essenziale del processo (cfr. Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, in motivazione; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, Rv. 269865; Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Rv. 252562; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Rv. 246541; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Rv. 233636).
La tardiva conoscenza dell’evento morte non rilevato, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata, pertanto, errore di fatto paragonabile all’errore materiale, soggetto, con applicazione estensiva dell’art. 130 cod. proc. pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, posto che la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale determina
l’inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell’imputato (cfr. Sez.5, n.5210 del 13/01/2006, Rv.233636; Sez.2, n.7632 del 16/11/2017, dep.16/02/2018, Rv.272372; Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Rv. 276013).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che, essendo avvenuto il decesso del COGNOME dopo la pronuncia della sentenza della Corte di appello di Bologna oggetto del ricorso per cassazione, ma prima dell’adozione della richiamata ordinanza che tale ricorso ha dichiarato inammissibile, senza rilevare la morte del ricorrente, la suddetta ordinanza va revocata, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di appello, impugnata dal COGNOME, per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
P.Q.M.
Revoca l’ordinanza n. 11139-20 emessa dalla Settima Sezione di questa Corte all’udienza del 25.09.2019 nei confronti di COGNOME NOME e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Firenze del 29.4.2015 per essere il reato estinto per morte dell’imputato. Così deciso in Roma il 16.9.2025.