Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10071 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10071 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 24/10/2025 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’AVV_NOTAIO con allegato certificato di morte del suo assistito
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 24 ottobre 2025 il Giudice del Tribunale di Roma ha applicato a NOME COGNOME la pena concordata dalle parti per due episodi di cessione di stupefacenti, pari a 369,22 grammi lordi di cocaina, crack e shaboo (capo A) e 558,50 grammi lordi di hashish e marijuana (capo B).
Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione per mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (primo motivo) e in merito alla confisca dei cellulari (secondo motivo).
Il difensore ha comunicato l’avvenuto decesso del suo assistito il 6 febbraio 2026.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio perchØ i reati sono estinti per il decesso dell’imputato in data 6 febbraio 2026 come da certificato anagrafico depositato dal difensore. Se tale evento preclude qualsiasi esame del primo motivo di
ricorso, non preclude, in accoglimento del secondo motivo, la restituzione dei cellulari all’avente diritto, in quanto beni illegittimamente confiscati, siccome nella sentenza non vi Ł alcuna evidenza del fatto che costituiscano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato ovvero che siano stati utilizzati per la commissione dello stesso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchØ i reati sono estinti per morte dell’imputato. Dispone la restituzione dei telefoni cellulari in sequestro all’avente diritto.
Così deciso, il 25 febbraio 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME