Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 130 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Torino il 28/07/1994
avverso la sentenza del 23/03/2023 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/03/2023, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 22/11/2022 del Tribunale di Torino, esclusa la recidiva, rideterminava la pena inflitta ad NOME COGNOME per il reato di tentata rapina, confermando la condanna dello stesso NOME per tale reato.
Avverso detta sentenza del 23/03/2023 della Corte d’appello di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME affidato a un unico motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve rilevare che, nelle more del procedimento, è intervenuto il decesso dell’imputato, come risulta dal certificato di morte del Valentino – avvenuta in Torino il 01/08/2023 – che è stato trasmesso dal Commissariato di pubblica sicurezza “Barriera Milano” della Questura di Torino, presso il quale l’imputato
doveva presentarsi in quanto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Pertanto, il reato contestato al Valentino si è estinto, ai sensi dell’art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La morte dell’imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l’annullamento senza rinvio, con l’enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384-01; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790-01; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241-01).
P.Q.M..
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso in Roma, il 21/11/2023.