Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8868 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8868 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 2133/2024
ALDO ACETO
Relatore –
UP – 18/12/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 28437/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRISA il 13/01/1954
avverso la sentenza del 22/03/2024 della Corte d’appello di L’Aquila;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento senza rinvio per morte dellÕimputato;
lette le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto lÕannullamento senza rinvio per morte del proprio assistito.
1.NOME COGNOME articolando due motivi, ricorre per lÕannullamento della sentenza del 22 marzo 2024 della Corte di appello di LÕAquila che ha confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione irrogata con sentenza del 15 marzo
2022 del Tribunale di Lanciano, pronunciata allÕesito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui allÕart. 256, commi 1 e 2, 256d.lgs. n. 152 del 2006, a lui ascritto perchŽ, quale gestore di impresa agricola, aveva gestito illecitamente i rifiuti derivanti dallÕattivitˆ e dava loro fuoco, cos’ dando luogo ad unÕillecita combustione alimentata con residui di materiale plastico. Il fatto è contestato come commesso in Frisa il 7 dicembre 2016.
2.Con motivi aggiunti depositati il 23 ottobre 2024 il difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME ha dedotto lÕestinzione anche del reato di cui allÕart. 256d.lgs. n. 152 del 2006, per prescrizione maturata il 10 agosto 2024.
3.Con memoria del 5 novembre 2024 lÕAvv. NOME COGNOME ha portato la Corte di cassazione a conoscenza del fatto che il proprio assistito è morto il 27 ottobre 2024 e ha chiesto la declaratoria di estinzione dei reati per morte dellÕimputato e la liquidazione delle proprie competenze essendo stato lÕimputato a suo tempo ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
4.Deve essere dichiarata lÕestinzione dei reati per morte dellÕimputato.
Non compete alla Corte di cassazione liquidare il compenso chiesto dal difensore dellÕimputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato trattandosi di attribuzione della Corte di appello di LÕAquila (art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŽ il reato è estinto per morte dellÕimputato.
Cos’ deciso in Roma, il 18/12/2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME