Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4274 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4274 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Lusciano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 15/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell’imputato; udito, in rappresentanza dell’imputato, l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 21/11/2014, la Corte di appello di Napoli aveva confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 15/04/2012 con la quale NOME COGNOME era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 28) per avere fatto parte della fazione RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE; fatto commesso in provincia di Caserta fino a tutto il 2005. Con lo stesso provvedimento era stata, altresì, confermata la confisca ex
art. 12 -sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, già disposta dal primo Giudice in relazione a una serie di beni immobili intestati a familiari di COGNOME.
1.1. Con sentenza in data 11/02/2016, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio, per vizio di motivazione, la sentenza di appello limitatamente alla confisca disposta ex art. 12 -sexies, d.l. n. 306 del 1992.
1.2. Con sentenza del 3/03/2017, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice di rinvio, aveva confermato la confisca disposta su tre fabbricati, intestati alla moglie e alle figlie dell’imputato; e l’aveva, invece, revocata in relazione a terreno sito in Trentola Ducenta, distinto al catasto al foglio 2, particella n. 5168 acquistato il 3/07/2003 dalla moglie dell’imputato NOME COGNOME.
1.3. Con sentenza in data 10/05/2018, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha nuovamente annullato, nei confronti di COGNOME, la sentenza della Corte di appello di Napoli limitatamente al capo concernente la confisca, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della stessa Corte di appello.
1.4. Con sentenza in data 15/11/2022, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 5/04/2012 e appellata da NOME COGNOME, fatta salva la revoca della confisca, già disposta nella precedente sede di merito, sul terreno sito in Trentola Ducenta, di proprietà della moglie.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 221 commi 1 e 2, 226, commi 1 e 2, cod. proc. pen., 228 comma 2, 178, comma 1, lett. a), 179 e 185 cod. proc. pen. in relazione all’ordinanza dibattimentale del 20/06/2022 che ha respinto l’eccezione di inesistenza e nullità della perizia, nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione allo “stravolgimento della prova” in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 221, comma 2, 226, comma 2, cod. proc. pen., 67 disp. att. cod. proc. pen., 178, comma 1, lett. b) e c), 179, comma 1, cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 497, 501, 508 e 511 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta d
esame dell’Ing. COGNOME, non sentito in quanto non testimone, né perito, benché la sua relazione tecnica sia stata utilizzata dal perito e acquisita agli atti d dibattimento, senza il consenso delle parti, con conseguente nullità della sentenza, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza con riferimento ai casi di perizia acquisita senza il contraddittorio.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 627, comma 3 e 649 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla fittizia intestazione degli immobili.
Avverso la sentenza di appello, nonché avverso le ordinanze del 26/04/2021 e del 1/06/2021 con le quali la Corte territoriale ha limitato l’analisi del perito fini del supplemento di indagine ad esso demandato solo a talune delle allegazioni difensive, ha proposto ulteriore ricorso per cassazione lo stesso COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 628, comma 2, 627, comma 3, cod. proc. pen. e 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 con riguardo alla ripetizione di vizi già censurati nella sentenza di annullamento e conseguente mancanza assoluta della motivazione sub specie di mera apparenza di essa con riferimento ai rilievi di cui ai paragrafi 2.2.2. prima parte e 2.1 sub a e b) della pronuncia rescindente.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 628, comma 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 12-sexies, d.l. 306 del 1992 in particolare con riferimento ai rilievi di cui a paragrafi 2.2.2. e 2.1 sub c) prima parte della sentenza di annullamento. Violazione del dictum con riguardo alla ripetizione di vizi già censurati nella sentenza di annullamento e al fondamento della conferma della statuizione su argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche in relazione al giudizio sulla proporzione tra il valore di ciascun immobile al momento dell’acquisto e i redditi dichiarati e le attività economiche svolte da NOME e dal suo nucleo familiare negli anni di riferimento.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 628, comma 2, in relazione agli artt. 627 comma 3, cod. proc. pen. e 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 in particolare con riferimento ai rilievi di cui ai paragrafi 2.2 seconda parte e 2.1 sub c) e d) della sentenza di annullamento, in particolare con
riferimento alla necessità di considerare tutte le somme allegate dalla difesa; l’erronea applicazione dei principi, incontroversi in tema di confisca cd. allargata, in materia di onere allegativo incombente sui terzi e sul condannato, sul quantum allegativo e sulla natura delle allegazioni; la mancanza assoluta della motivazione in relazione alla massima parte delle allegazioni difensive, consulenze e memorie già in atti e di quelle versate agli atti del giudizio di rinvio. Con il presente mot si impugnano anche le ordinanze del 27/04/2021 e del 1/06/2021 con le quali la Corte territoriale avrebbe limitato la verifica del perito sulle produzioni difensiv solo a taluni documenti allegati alle memorie e agli elaborati tecnici, nonché l’omessa attivazione dei poteri istruttori ex art. 603 cod. proc. pen. sollecitata dalla difesa.
3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 628, comma 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 627, 178, 179, 221, 224, 226, 599 cod. proc. pen., oltre che per mancata declaratoria di nullità della perizia espletata dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Con memoria depositata in data 29/09/2023, l’AVV_NOTAIO ha trasmesso il certificato di morte di NOME COGNOME, deceduto in Santa Maria Capua Vetere in data 24/04/2023.
Tanto premesso, osserva il Collegio che alla morte dell’imputato consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con effetto estintivo anche della disposta confisca. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la morte dell’imputato, estinguendo il reato, fa venire meno la possibilit di applicare, nei confronti degli eredi, la confisca cd. allargata prevista dall’art. 1 sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora dall’art. 240-bis cod. pen.) in relazione al bene il cui valore risulti sproporzionat rispetto ai redditi e alle attività economiche dello stesso indagato e dei sui familiari (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458 – 03).
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per morte dell’imputato. Così deciso in data 3/10/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente