Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8112 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8112 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTAGNANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
)
,U
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale l Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rovigo, confermato la penale responsabilità dell’imputato, quale socio, nonché presidente del c.d.a. legale rappresentante della società di capitali RAGIONE_SOCIALE, in ordine ai deli bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale e ha dichiarato n.d.p. per intervenuta prescrizione in ordine al restante delitto di bancarotta semp documentale.
La difesa propone quattro motivi di ricorso.
2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha omesso pronunciarsi in merito alla richiesta di perizia volta ad accertare la capacità process dell’imputato, affetto da morbo di Parkinson in stadio avanzato.
2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lam che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza del dolo specifico del delitto di ban fraudolenta documentale, senza considerare che l’imputato si era attivato nel recuperare e consegnare al curatore la documentazione utile e necessaria, limitandosi a dare rilievo a mancato rinvenimento di quella asseritamente contenuta nel P.C. del professionista, della quale, peraltro, non era neanche noto il contenuto.
2.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lament la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 219 leg nonostante l’assenza, in atti, dello stato passivo e nonostante il notevole lasso di te intercorso tra l’atto di vendita del terreno e la dichiarazione di fallimento, da cui l’insus di prove in merito alla natura dissipativa dell’operazione di vendita.
2.4 Con il quarto, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. lamenta che la corte territoriale ha operato l’aumento di pena per le circostanze aggravan contestate, nonostante l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche ai fini contenimento della pena base.
In data 9 ottobre 2025, il Comune di Lendinara ha certificato il decesso del ricorrent avvenuto il giorno 06 ottobre 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta morte dell’imputato, e dunque la sentenz impugnata va annullata senza rinvio.
Nelle more del procedimento, in data 06 ottobre 2025, è intervenuto il decesso dell’imputato, come risulta dal certificato di morte rilasciato in data 09/10/2025 dal Comune Lendinara.
Per l’effetto, i reati contestati al medesimo sono estinti, ai sensi dell’art. 150 cod. pen., conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le statuizioni relative, deve essere annullata senza rinvio.
Invero, la morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso pe cassazione, impone l’annullamento senza rinvio con l’enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogn eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, COGNOME, Rv. 283206; Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, COGNOME, Rv. 267384), tanto più quando, come nel caso di specie, non risulti dal testo provvedimento impugnato l’evidenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso il 14/11/2025.