Morte dell’Imputato: Conseguenze sul Processo Penale e sulla Confisca
Un recente intervento della Corte di Cassazione affronta un’importante questione procedurale: quali sono le conseguenze della morte dell’imputato sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero, specialmente quando l’oggetto della contesa è la misura della confisca? Con la sentenza n. 42608 del 2024, i giudici supremi hanno stabilito un principio netto, dichiarando l’inammissibilità del ricorso in un caso di reato tributario, proprio a causa del decesso del condannato in pendenza del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Omessa Dichiarazione IVA e Confisca
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Brescia, che aveva condannato l’amministratore e legale rappresentante di una S.r.l. per il reato di omessa dichiarazione IVA (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 74/2000) per l’anno d’imposta 2015. L’imposta evasa ammontava a oltre 53.000 euro.
Oltre alla condanna a un anno di reclusione (con pena sospesa), il Tribunale aveva disposto la confisca di una somma di pari importo, specificando che tale misura dovesse attingere alla “disponibilità della società alla data del 30 dicembre 2016”.
Il Ricorso del Pubblico Ministero e la Questione della Morte dell’Imputato
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia aveva proposto ricorso per Cassazione contro questa sentenza, contestando specificamente le modalità della confisca. Secondo l’accusa, il profitto del reato tributario consiste in un “risparmio di spesa”. Di conseguenza, la confisca non avrebbe dovuto essere limitata alle somme disponibili a una data specifica, ma avrebbe potuto colpire qualsiasi somma entrata successivamente nel patrimonio della società.
Tuttavia, un evento imprevisto ha cambiato radicalmente il corso del processo: nelle more del giudizio in Cassazione, l’imputato è deceduto. Questo fatto ha sollevato la questione preliminare e decisiva sull’ammissibilità stessa del ricorso.
Le Motivazioni della Cassazione: Inammissibilità per Decesso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la necessità del contraddittorio. La morte dell’imputato rende impossibile instaurare un regolare contraddittorio tra le parti, elemento essenziale per la validità del procedimento.
I giudici hanno chiarito che, a differenza del processo civile, nel processo penale non si applica l’istituto dell’interruzione del processo per morte di una delle parti. Pertanto, il decesso dell’imputato porta direttamente all’inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico Ministero.
Inoltre, la Corte ha specificato che neppure l’art. 578-bis del codice di procedura penale poteva trovare applicazione. Tale norma consente al giudice dell’impugnazione di decidere sulla confisca anche in presenza di alcune cause di estinzione del reato (come la prescrizione). Tuttavia, la morte dell’imputato non è una delle cause di estinzione contemplate da tale articolo per consentire una decisione sulla confisca. Di conseguenza, venendo meno la possibilità di un giudizio di merito, l’impugnazione è stata bloccata in radice.
Le Conclusioni: Gli Effetti della Morte dell’Imputato sul Processo
La pronuncia stabilisce un punto fermo: la morte dell’imputato, avvenuta dopo la sentenza di condanna ma prima della decisione sull’impugnazione, determina l’inammissibilità del ricorso, anche se questo è stato proposto dal Pubblico Ministero e verte esclusivamente sulla misura patrimoniale della confisca. L’impossibilità di garantire il diritto di difesa e il principio del contraddittorio prevale su ogni altra considerazione, cristallizzando la decisione di primo grado e impedendo qualsiasi ulteriore esame nel merito.
Cosa succede al ricorso in Cassazione se l’imputato muore dopo la sentenza di condanna?
Secondo la sentenza, il ricorso diventa inammissibile. La morte dell’imputato rende impossibile instaurare un valido contraddittorio, che è un presupposto essenziale del processo, determinando di fatto la fine del procedimento di impugnazione.
La morte dell’imputato impedisce di decidere sulla confisca in sede di appello o Cassazione?
Sì. La Corte ha chiarito che la morte dell’imputato, non essendo una delle cause di estinzione del reato specificamente previste dall’art. 578-bis c.p.p., non consente al giudice dell’impugnazione di decidere sulla questione della confisca.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il decesso dell’imputato ha fatto venir meno la possibilità di un regolare contraddittorio. Le norme del processo penale non prevedono l’interruzione del processo in caso di morte, ma impongono di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42608 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42608 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23/6/2023 il Tribunale di Brescia ritenne NOME COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’ art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver omesso, quale amministratore e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte, di presentare, per l’anno d’imposta 2015, la dichiarazione IVA con imposta evasa pari a C 53.246,00, e lo condannò alla pena di un anno di reclusione, con pena sospesa. Fu anche disposto, per quanto qui d’interesse, la confisca “della somma di euro 53.246,00, nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE. alla data del 30 dicembre 2016, pari all’importo complessivo dell’imposta non versata e
costituente il profitto del reato di omessa dichiarazione ovvero, in ca impossibilità, la confisca di titoli o beni, mobili o immobili, dei quali l’i abbia la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto del reato euro 53.246,00″.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procurator generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando, sot il profilo della violazione di legge, che la statuizione relativa alla misura ab che non permetteva la confisca di somme sopravvenute al 30/12/2016, non teneva conto del fatto che il profitto del reato era costituito da un rispar spesa per cui dovevano ritenersi confiscabili anche le somme sopravvenute nel patrimonio della società in epoca successiva alla predetta data.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
NOME è deceduto in Marocco il 17/4/2024 per cui non vi è la possibilità di instaurare il contraddittorio.
L’inapplicabilità della disciplina processualcivilistica in tema di interruzio processo nel caso di morte delle parti o dei difensori impone, pertanto, di discendere dalla morte del predetto l’inammissibilità del ricorso proposto dal (Sez. 6, n. 27309 del 3/6/2010, COGNOME, Rv. 247782 – 01; Sez. 6, n. 6427 4/1/2017, COGNOME,Rv. 269108 – 01).
La morte dell’imputato sopravvenuta alla sentenza di condanna, infatti, n consente al giudice d’appello o alla Corte di cassazione di decid sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, atteso che l’art. 578-bis cod pen. non contempla tale specifica causa di estinzione del reato ( Sez. 3, Sente n. 33429 del 04/03/2021, UBI BANCA, Rv. 282477 – 02).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 22/10/2024.