Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43831 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 3 Num. 43831 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Villanova Monteleone il DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 4214 del 19/1/2023 della Corte di cassazione nel procedimento nei confronti di NOME, nato a Villanova Monteleone il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 26/1/2022 della Corte d’appello di Cagliari, Sezione staccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di revocare la sentenza della Corte di cassazione n. 4214/2023 nei confronti di COGNOME NOME e, per l’effetto, annullare senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, Sez. Distaccata di Sassari, n. 40/22, in data 26 gennaio 2022, per essere il reato estinto per morte dell’imputato e dichiarare inammissibile, nel resto, l’istanza proposta nell’interesse di NOME NOME;
vista la richiesta formulata per la ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare il non luogo a provvedere sull’istanza di correzione di errore materiale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza n. 4214 del 19 gennaio 2023 la Corte di cassazione, Terza sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 26 gennaio 2022 della Corte d’appello di Cagliari, Sezione staccata di Sassari, con la quale era stata respinta l’impugnazione dallo stesso proposta nei confronti della sentenza del 16 dicembre 2016 del Tribunale di Sassari, con la quale il medesimo NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, era stata disposta la confisca dell’area dallo stesso adibita a discarica non autorizzata e l’imputato era stato condannato al ripristino e alla bonifica a proprie spese dell’area.
Considerato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sia quale erede dell’imputato NOME COGNOME, deceduto in Alghero il 7 agosto 2022, sia quale attuale comproprietaria dell’area di cui era stata disposta la confisca e la bonifica, chiedendo la correzione dell’errore materiale presente in tale sentenza, mediante la revoca della stessa, l’annullamento della sentenza di secondo grado, la revoca della confisca disposta ai sensi dell’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 e la restituzione dell’area che ne era oggetto (in territorio del Comune di Villanova Monteleone, censita al N.C.T. al f. 72, n. 46), in considerazione della morte dell’imputato anteriormente alla pronuncia della Corte di cassazione.
Rilevato che con nota del 4 ottobre 2023 il difensore della ricorrente ha chiesto di dichiarare non luogo a provvedere sulla propria istanza, per essere la stessa già stata accolta con la sentenza di questa Corte resa all’udienza del 20 settembre 2023 nel procedimento n. 23681/2023.
Osservato che, effettivamente, come segnalato dal difensore della ricorrente, la richiesta di quest’ultima è già stata accolta, come si ricava dal ruolo d’udienza di questa Terza Sezione del 20 settembre 2023 allegato in copia alla segnalazione della ricorrente, da cui si ricava che la Corte di cassazione ha così provveduto “Revoca la sentenza della Corte di Cassazione in data 19/01/2023 nel ricorso R.G.N. 35122/2022 nei confronti di COGNOME NOME e annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Cagliari – Sez. Dist. di Sassari del 26/01/2022 perché il reato è estinto per morte dell’imputato. Revoca la confisca dell’area in sequestro e ordina la restituzione della stessa all’avente diritto. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 Cod. Proc. Pen.”.
Ritenuto, pertanto, che occorre dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta della ricorrente, iscritta per la seconda volta al n. NUMERO_DOCUMENTO di ruolo AVV_NOTAIO per mero errore.
Dichiara non luogo a provvedere trattandosi di mera duplicazione della medesima istanza di correzione materiale già definita con il procedimento n. 23681/2023 all’udienza del 20 settembre 2023.
Così deciso il 11/10/2023