Morte dell’imputato: quando il processo si ferma definitivamente
La recente sentenza n. 4680/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un evento, purtroppo non raro, che può intervenire nel corso di un procedimento penale: la morte dell’imputato. Questo evento ha conseguenze drastiche sul processo, come vedremo analizzando il caso specifico, e pone fine a ogni possibilità di valutazione sulla colpevolezza o innocenza della persona deceduta.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un’accusa per il reato di cui all’art. 483 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). In primo grado, l’imputato era stato condannato. Successivamente, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della prima decisione, aveva dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Non soddisfatta della decisione, la difesa dell’imputato aveva proposto ricorso per cassazione. I motivi del ricorso miravano a ottenere un’assoluzione piena nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale, sostenendo che l’innocenza dell’imputato fosse evidente dagli atti e che quindi dovesse prevalere sulla causa di estinzione per prescrizione.
L’evento che cambia tutto: la morte dell’imputato
Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, si è verificato un fatto nuovo e decisivo: l’imputato è deceduto. La difesa ha prontamente comunicato il decesso alla Corte, trasmettendo il relativo certificato rilasciato dal Comune.
Questo evento ha radicalmente modificato lo scenario giuridico. La Corte di Cassazione si è trovata di fronte a una situazione in cui la causa di estinzione del reato non era più la prescrizione, bensì la morte dell’imputato, disciplinata dall’art. 150 del codice penale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha stabilito che il decesso dell’imputato, avvenuto dopo la presentazione del ricorso, impone un’immediata declaratoria di estinzione del reato. Di conseguenza, la sentenza impugnata, che aveva dichiarato la prescrizione, doveva essere annullata senza rinvio.
Il punto cruciale della motivazione risiede nel fatto che la morte dell’imputato esaurisce completamente il rapporto processuale. Questo significa che viene meno l’oggetto stesso del giudizio. A differenza della prescrizione, che può cedere il passo a una formula di proscioglimento più favorevole (come l’assoluzione nel merito), la morte tronca ogni possibilità di ulteriore valutazione. La Corte ha infatti specificato che la morte dell’imputato preclude ‘ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.’.
Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento penale: il processo è strettamente personale e non può proseguire dopo la morte del suo principale protagonista. Anche se la difesa aveva legittimamente richiesto un’assoluzione nel merito, la sopravvenuta morte dell’imputato ha reso tale richiesta improcedibile. La causa estintiva della morte assorbe e supera ogni altra valutazione, compresa quella sulla prescrizione precedentemente dichiarata, portando all’annullamento della sentenza e alla chiusura definitiva del caso. Questa sentenza sottolinea come la fine della vita di un imputato comporti inderogabilmente la fine del potere punitivo dello Stato nei suoi confronti.
Cosa succede a un processo penale se l’imputato muore?
Il reato si estingue immediatamente. La Corte di Cassazione, come nel caso esaminato, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare l’estinzione del reato per morte dell’imputato.
Se l’imputato muore, è ancora possibile ottenere un’assoluzione nel merito?
No. La morte dell’imputato preclude ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, anche se richiesta dalla difesa. L’estinzione del reato per morte esaurisce il rapporto processuale e impedisce qualsiasi ulteriore valutazione.
Qual è la differenza tra l’estinzione del reato per prescrizione e quella per morte dell’imputato?
Sebbene entrambe estinguano il reato, l’estinzione per morte è una causa che prevale su tutto e chiude definitivamente il processo. L’estinzione per prescrizione, invece, può cedere il passo a una pronuncia di assoluzione nel merito se l’innocenza dell’imputato risulta evidente dagli atti, cosa che non è possibile in caso di decesso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4680 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRETTO
Con sentenza in data 26 gennaio 2023 la Corte di appello di Catania, all’esito del giudizio di secondo grado e in riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. perché est per prescrizione.
Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, com 1, disp. att. cod. proc. pen.). con i quali ha rispettivamente denunciato la violazione della le penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata assoluzione del merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
L’imputato risulta deceduto il 31 dicembre 2023 (cfr. certificato rilasciato dal Comune di Catania in data 2 gennaio 2024, trasmesso dal difensore).
Alla luce del decesso dell’imputato in data successiva alla proposizione del ricorso, deve rendersi immediata declaratoria di estinzione del reato in contestaziorie (artt. 150 cod. pen. 129 cod. proc. pen.) e disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, «risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso il 18/01/2024.