Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49753 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 49753 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna c/
NOME NOME nato a Tortorici il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 18/04/2023 dalla Corte di Cassazione visti gli atti, l’ordinanza e la richiesta di correzione di errore materiale, trattata con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che la Corte di Cassazione proceda alla correzione dell’errore materiale e annulli senza rinvio la sentenza impugnata per decesso del reo.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza pronunciata in data 18/04/2023 la Corte di Cassazione ha deciso i ricorsi proposti da NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 14/03/2021, dichiarandoli inammissibili.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna con nota del 16/06/2023 ha comunicato che il ricorrente NOME è deceduto in data 18 gennaio 2023, prima della pronuncia di legittimità, ed ha chiesto pertanto la correzione dell’errore materiale.
Premessa la mancata allegazione al fascicolo processuale del certificato di morte del ricorrente all’epoca della decisione della Corte, la richiesta merita
accoglimento: la tardiva conoscenza del decesso dell’imputato, verificatosi prima della decisione, può essere, infatti, considerata errore di fatto paragonabile all’errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell’art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione degli errori materiali anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale determina l’inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell’imputato (sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013).
Deve darsi atto, quindi, della morte di NOME COGNOME NOME, con conseguente rettifica nei suoi confronti del dispositivo dell’ordinanza in oggetto, così come riportato anche nel ruolo di udienza.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza 7302 del 18/04/2023, relativa ai ricorsi RG n.941/2023 NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME e dell’errore contenuto nel ruolo della Camera di Consiglio della settima sezione penale del 18 aprile 2023, nel senso che, ove è scritto “dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende”, deve leggersi e intendersi “annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME NOME per essere il reato estinto per morte dell’imputato; dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME NOME e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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La Presidente