Morte dell’Imputato: Quando il Processo si Ferma Definitivamente
Un evento irrevocabile come la morte dell’imputato può avere un impatto decisivo e definitivo sulle sorti di un processo penale, anche quando questo è giunto alla sua fase finale dinanzi alla Corte di Cassazione. Con la sentenza in esame, i Giudici Supremi chiariscono la procedura da seguire in questi casi, affermando un principio fondamentale: l’estinzione del reato prevale su ogni altra valutazione, ponendo fine al procedimento.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di peculato (art. 314 c.p.), emessa in primo grado dal Tribunale e parzialmente riformata dalla Corte di Appello. Quest’ultima, pur riconoscendo le attenuanti generiche, aveva ridotto la pena e l’importo della confisca disposta sui beni dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione sia riguardo l’affermazione di responsabilità sia per il trattamento sanzionatorio applicato.
L’Evento Imprevisto: La Morte dell’Imputato
Tuttavia, prima che la Corte di Cassazione potesse esaminare il ricorso, un evento ha cambiato radicalmente il quadro processuale: il decesso dell’imputato. La Corte ha ricevuto il certificato di morte, attestante che il decesso era avvenuto in una data successiva alla proposizione del ricorso ma precedente all’udienza di discussione. A questo punto, il focus del giudizio si è spostato dalla valutazione dei motivi di ricorso alla presa d’atto delle conseguenze giuridiche di tale evento.
La Decisione della Corte sulla Morte dell’Imputato
La Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta del Sostituto Procuratore Generale, ha dichiarato l’estinzione del reato. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno affermato che la morte dell’imputato, intervenuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione, impone una sola conclusione possibile: l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Questo perché l’evento morte esaurisce il rapporto processuale sottostante, rendendo impossibile qualsiasi ulteriore attività giurisdizionale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e si basa su principi procedurali inderogabili. L’estinzione del reato per morte del reo è una causa che prevale su ogni altra valutazione. Questo significa che, una volta accertata la morte, viene preclusa alla Corte ogni possibilità di entrare nel merito dei motivi di ricorso. Anche l’ipotesi di un proscioglimento con una formula più favorevole, come previsto dall’articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale (ad esempio, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso), non è più percorribile. Il decesso, infatti, dissolve il rapporto processuale stesso, impedendo al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza dell’accusa. La funzione del processo penale, che è quella di accertare una responsabilità personale, viene meno con la scomparsa fisica del soggetto giudicato. Pertanto, l’unica azione corretta è prendere atto dell’estinzione del reato e annullare la sentenza di condanna, chiudendo definitivamente il caso.
Le Conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: la morte dell’imputato è un evento che estingue il reato e, di conseguenza, il processo. Qualsiasi giudizio di merito diventa superfluo e giuridicamente impossibile. La Corte di Cassazione, in questi casi, non può fare altro che annullare la sentenza impugnata senza rinvio, cristallizzando la fine del procedimento a causa della scomparsa del suo protagonista. Questa decisione sottolinea la natura strettamente personale della responsabilità penale, che non può sopravvivere al suo autore.
Cosa succede se l’imputato muore dopo aver presentato ricorso in Cassazione?
La morte dell’imputato, avvenuta dopo la proposizione del ricorso, causa l’estinzione del reato. Di conseguenza, la Corte di Cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ponendo fine al procedimento.
Dopo la morte dell’imputato, la Corte di Cassazione può comunque valutare se assolverlo nel merito?
No. Secondo la sentenza, il decesso dell’imputato esaurisce il rapporto processuale e preclude ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, del codice di procedura penale. L’estinzione del reato prevale su qualsiasi altra valutazione.
Qual è la decisione finale della Corte in un caso come questo?
La decisione finale è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ciò significa che la sentenza precedente viene cancellata in modo definitivo e il caso viene chiuso, poiché il reato è dichiarato estinto per la morte del reo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16953 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/4/2023 della Corte di appello di Milano
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell’imputato
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 aprile 2023 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il primo marzo 2022, riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 314 cod. pen.; ha ridotto la confisca dei beni in sequestro
nonché dei beni di cui l’imputato aveva la disponibilità per l’importo di euro 154.981,80, confermando nel resto.
Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione sia all’affermazione della responsabilità per il reato contestato sia al trattamento sanzionatorio.
Il 25 settembre 2023 è pervenuto certificato di morte dell’imputato
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è pervenuto il certificato di morte dell’imputato, avvenuta il 7 settembre 2023, deve rilevarsi che questa Corte ha già affermato (Sez. 4, n. 16819 del 20/04/2022, COGNOME, Rv. 283206 – 01; Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, COGNOME, Rv. 267384 – 01) che la morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen..
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
P.Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso il 27/3/2024